04 dicembre 2006

Certificazione energetica degli edifici

Anche in questa parte del forum, riporterò e commenterò in corsivo alcune notizie sullo stato della certificazione energetica in Italia e nelle due regioni a me + vicine, ossia Lombardia e Veneto.

Compravendite senza attestato energetico: UE chiede chiarimenti
L’Italia dovrà fornire informazioni sull’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005


13/11/2008 - La Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
È questa la risposta fornita dal Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs all’eurodeputata Monica Frassoni che chiedeva alla Commissione di verificare la compatibilità dell’art. 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 con l’art. 7 della direttiva 2002/91 (e con lo spirito dell’intera direttiva), dal momento che il suddetto art. 35 rende più difficile l’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio.

Abrogato l'obbligo di allegazione della certificazione energetica negli atti notarili

25/08/2008 - È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”.
Atti di compravendita senza certificazione energetica
25/08/2008 - È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”.
L’articolo 35 ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 .

L'abrogazione di questo obbligo di allegazione è stato visto da molti professionisti e colleghi come un colpo al cuore per l'efficienza energetica.. A dire il vero, la direttiva europea 2002/91 non prevedeva tale obbligo.. Il fatto è che ora senza questo obbligo e senza sanzioni probabilmente nessuno provvederà a redigere e consegnare l'AQE/ACE all'acquirente/locatario.
A questo punto
segnalo che sul sito del notariato è comparso un interessante documento dal quale si rileva che:
- nelle regioni che non hanno legiferato in materia di certificazione energetica (Veneto ad esempio) non sussisterà più l'obbligo di allegazione dell'AQE e sono annullate le sanzioni previste (nullità dell'atto). In tale regioni comunque non viene meno l'obbligo di dotare l'impianto di AQE (e le sanzioni nel caso di non osservanza)) e di consegnarlo all'acquirente. Al notaio in questo caso resteranno a carico gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti;
- nelle regioni che hanno invece legiferato (Lombardia ad esempio) viste alcune problematiche di interpretazione legislative circa la nullità di porzioni di leggi regionali in disaccordo con altre statali, il Notariato consiglia la massima prudenza ed invita a continuare la pratica dell'allegazione agli atti di trasferimento onerosi dell'ACE.

Certificazione energetica degli edifici: problematiche di attualità
Sotto pubblicherò uno stralcio di un articolo comparso sulla rivista Progetto 2000 di Ediclima srl a firma del perito Franco Soma. Non posso che quotare tutto quanto espresso da quest'autorevole progettista, che da sempre cerca di far valere le professionalità dei componenti e della conseguente legislazione UNI/CTI al posto delle frammentate iniziative campanilistiche...

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA FRA PROFESSIONALITÀ, BUSINESS E MODA di Franco Soma
La Comunità Europea ha individuato nella certificazione energetica obbligatoria degli edifici, di cui alla Direttiva 2002/91/CE e, soprattutto, nella “diagnosi energetica di elevata qualità”, di cui alla Direttiva 32/2006/CE, in recepimento entro il 2008, le principali modalità per informare l’utente dello stato attuale dell’edificio e delle possibilità di migliorare le sue prestazioni energetiche con opere efficaci sotto il profilo dei costi (opere prive di costi reali, tanto per l’utente che per lo stato, in quanto ripagate dai risparmi
conseguiti). Questi strumenti, assai promettenti, richiedono però tecnici capaci e preparati e strumenti di calcolo affidabili e condivisi a livello europeo.
La Comunità Europea perciò, nella direttiva, si è limitata a richiedere che ogni paese definisse una propria procedura di calcolo, stabilendo alcuni requisiti essenziali. Parallelamente, la Commissione Europea, rispondendo ad una esigenza particolarmente sentita, ha richiesto al CEN (emettendo noche un mandato, cioè finanziando direttamente l’attività normativa specifica) di produrre un insieme di norme armonizzate finalizzate a standardizzare la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in Europa.
L’obiettivo evidente è di giungere ad un’unica metodologia di calcolo europea, al fine di poter confrontare
la prestazione energeticadegli edifici nei vari paesi Europei.
Queste nuove norme EN sono ora quasi tutte pronte, almeno nella loro prima stesura. A queste norme ha dato un significativo contributo la partecipazione di esperti italiani ai comitati tecnici CEN, che hanno potuto trasferire molti concetti delle norme italiane nelle nuove norme EN. In effetti metodologie di calcolo standardizzate, atte ad eseguire buona parte dei calcoli richiesti dalla Direttiva 2002/91/CE, erano già in uso in Italia da numerosi anni (con le norme UNI 10344, UNI 10348, UNI 10347, ecc).
L’aggiornamento alle nuove norme EN, in Italia è già in corso. Uno degli scopi della Raccomandazione
UNI CTI 3/03 era proprio questo: gestire ed accompagnare il passaggio progressivo dalle norme italiane alle nuove norme europee, introducendo progressivamente integrazioni e piccoli aggiustamenti alle norme esistenti.
In questo contesto, appare evidente che iniziative autonome di singoli stati (o, addirittura, di singole regioni) in difformità dai risultati del lavoro degli enti di unificazione nazionali, sono in contrasto Il passaggio attraverso gli enti di unificazione nazionali garantisce la partecipazione e valutazione critica delle norme da parte degli operatori interessati alla loro applicazione, in particolare nelle fasi di inchiesta pubblica.con gli obiettivi della Comunità Europea. E’ ancor meno comprensibile che ci si voglia differenziare dalla normativa nazionale in un paese che ha la fortuna di avere norme di calcolo già sostanzialmente in linea con le norme EN in via di emanazione e dei software, fra i più evoluti in Europa, cresciuti in parallelo con la normativa europea e già validati sul campo da migliaia di professionisti. E’ imminente l’emanazione di una serie di norme UNI TS, che rappresentano l’aggiornamento della Raccomandazione CTI 3/03 e di alcuni decreti, già predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, atti a regolamentare tutti gli aspetti della certificazione energetica degli edifici e ad esplicitare quei principi fondamentali atti a garantire uniformità di applicazione della direttiva sul territorio nazionale da parte delle Regioni, ai sensi delle disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Questi documenti sono alla base di una applicazione corretta ed ordinata della direttiva. Nel frattempo, i professionisti più responsabili si tengono al corrente dell’evoluzione dei lavori, partecipano con interesse ad eventi, corsi o convegni a carattere culturale ai fini di una migliore preparazione personale e si limitano ad emettere “attestati di qualificazione energetica” sulla base della normativa nazionale attualmente vigente, per trasformarli successivamente in “attestati di certificazione energetica”, una volta aggiornati, soprattutto per gli aspetti formali, alle regole di imminente emanazione. Altri operatori hanno invece percepito solo le possibilità di “business” ed hanno pertanto iniziato ad operare, in anticipo sui tempi, allo scopo di sfruttare al massimo le possibilità offerte dal mercato. Si è visto quindi un proliferare di nuovi libri, corsi, programmi di calcolo improvvisati, nei quali si insegnano o si applicano, senza disporre della necessaria esperienza, regole improvvisate, in quanto quelle ufficiali non sono ancora completamente definite. Alcune iniziative si spingono oltre ed arrivano all’accreditamento di “tecnici certificatori” con regole e metodi di calcolo propri, non unificati e privi della necessaria ufficialità, che richiedono per loro natura un proprio software.
Lascia perplessi che a questo processo si prestino alcune frange incontrollate dei più importanti istituti
nazionali di ricerca, nonché dell’università, generando “mostri” capaci solo di aumentare i costi e la confusione, a danno degli operatori del settore, e di procurare discredito agli enti di cui fanno parte.
Con disinvoltura si inventano criteri di classificazione banali e difformi da quelli previsti dalla direttiva europea e proposti dal CEN, dei quali non è stata evidentemente compresa l’essenza e l’utilità.
Non sono mancati neppure i tentativi di inquinare le norme di calcolo per scopi meramente commerciali.
Sono stati ammessi alla certificazione esperti e non esperti.
D’altra parte il “business” ha bisogno dei numeri e non della professionalità, che ne costituisce, anzi,
solo un ostacolo. Ne fanno le spese i cittadini, sui quali gravano i costi di un’attività priva di qualsiasi utilità per loro, ed i professionisti più seri, che vedono banalizzata la loro esperienza e la loro professionalità e che subiscono la concorrenza sleale di operatori assolutamente privi di esperienza, che trovano spazio nell’ambito di queste regole distorte.
Ma non basta: se appena i professionisti provano a far conoscere il loro punto di vista, sono subito accusati di “corporativismo”.
L’esigenza di risparmiare energia è reale ed indifferibile: di ciò sembrano rendersi conto tutti, per fortuna.
Questa esigenza è talmente nota da diventare addirittura una moda. E questo è un aspetto meno positivo.
Degli argomenti di moda si interessano tutti, con un proliferare di “esperti” spesso solo animati da protagonismo e da bisogno di visibilità. Il paese ha bisogno invece di capacità diagnostiche basate sull’esperienza progettuale nei settori della climatizzazione invernale ed estiva e dell’isolamento termico degli edifici, con operatività sul campo. Poche ore di corso non possono sostituire questi requisiti. Solo la “diagnosi di elevata qualità” è infatti in grado di individuare le opere efficaci sotto il profilo dei costi, indicate dalla direttiva quale contenuto essenziale della certificazione energetica.
Solo la classificazione degli edifici effettuata secondo le regole europee, facilmente determinabile dallo stesso utente sulla base dei consumi, è in grado di indicare su quali edifici vale la pena di effettuare diagnosi approfondite, per mezzo di operatori esperti, per una massima efficacia dell’azione professionale.
Un tale modo di operare creerebbe solo vantaggi ai cittadini, che potrebbero migliorare le prestazioni
energetiche ed il benessere delle loro abitazioni senza costi reali.
L’esito favorevole del processo di certificazione energetica degli edifici dipende però dagli professionisti.
Ognuno è certamente libero delle proprie scelte: il guadagno subito, senza professionalità e responsabilità,
in anticipo sui tempi, ma senza futuro, oppure la difesa della dignità professionale, con elaborati utili, capaci di guidare i cittadini nelle scelte economiche di risparmio energetico, con assunzione di responsabilità, contribuendo a risolvere correttamente i problemi della società attuale e contemporaneamente alla crescita professionale ed al futuro della nostra professione.


Certificazione energetica: attesa per le Linee guida
Tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi potranno essere certificatori; non è previsto alcun ‘patentino’ (fonte edilportale.com)

26/10/2007 - Non è ancora possibile fare previsioni sulla data di emanazione del decreto attuativo dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che detterà le Linee guida sui criteri per la certificazione energetica degli edifici; sebbene il provvedimento sia già praticamente pronto, la discussione è ancora in corso. (beh, dai... dopo 16 anni di ritardo non è sconvolgente qualche altro mese..)
Abbiamo chiesto a Roberto Moneta, dirigente del settore Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, di darci qualche anticipazione sui contenuti delle Linee Guida.

La metodologia cui si è fatto riferimento per la redazione delle Linee Guida è quella UNI, prevedendo margini di flessibilità in relazione alle specificità delle diverse Regioni, le quali dovranno comunque modificare i propri standard al fine di armonizzare la normativa locale con quella nazionale (ad esempio l’Agenzia Casaclima della Provincia di Bolzano sta preparando un nuovo testo che si accorda con gli indirizzi nazionali). (adottare i calcoli secondo norme UNI senza una semplificazione e razionalizzazione delle migliaia di opzioni di calcolo, può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato una certificazione dai consumi + realistici rispetto alle procedure tradizionali, dall'altro una incontrollabilità e una non ripetibilità della stessa certificazione. Troppi infatti sono i parametri di calcolo da controllare e non tutti i tecnici hanno la stessa sensibilità o la conoscenza, ovvero non è sempre possibile risalire a tutti i dati richiesti dalla certificazione con precisione. Ciò comporterà che le certificazioni fatte da soggetti differenti, avranno sicuramente risultati molto differenti, come mostrano alcuni robin round test effettuati da varie associazioni. Questo tipo di procedura, per essere valida, richiede a mio avviso che i soggetti certificatori debbano essere tecnicamente preparati e non semplici "inputatori" di dati di qualche programma giocattolo, pena la ridicolizzazione della nostra professione e soprattutto la perdita di efficacia dei nobili principi della certificazione!!)

Anche per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto che certifica l’edificio, occorrerà trovare un accordo tra le norme nazionali e quelle regionali, e tra le Regioni.
Su questo tema l’impostazione del Ministero è generale:
- soggetti certificatori possono essere tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi professionali (non è previsto alcun corso abilitante o “patentino”); (sinceramente non so se essere felice o meno.. a mio avviso non serve alcun corso per diventare certificatore, ma un sacrosanto ed impegnativo esame sulle tematiche energetiche degli edifici... Questo è l'unico metodo per salvaguardare una figura professionale che in Italia manca e che in questi anni sta crescendo.. l'esperto di efficienza energetica in edilizia)
- enti certificatori saranno quelli accreditati dal Sincert; la certificazione potrà essere rilasciata da enti locali e da energy manager che operano in enti pubblici.

I corsi attualmente organizzati da organismi quali, ad esempio, Sacert e Casaclima, sono sicuramente utili per acquisire le conoscenze tecniche sui processi di diagnosi e certificazione energetica, ma non sono vincolanti per svolgere l’attività di certificatore. (questa è una good news!! 80 ore di corso non fanno un certificatore, al massimo danno una infarinata sul complesso meccanismo del sistema edificio, sia per l'involucro sia per l'impianto)
Le Regioni, quindi, possono organizzare i corsi e possono prevedere l’obbligo di iscrizione nei propri elenchi per i tecnici provenienti da un’altra Regione. Ad esempio, la Regione Lombardia ha istituito un elenco di certificatori abilitati, per iscriversi al quale è necessario possedere - oltre al titolo di studio specifico e all’iscrizione al relativo Albo - anche un’esperienza nella progettazione impiantistica e nella gestione energetica degli edifici, oppure la frequenza dei corsi organizzati da soggetti accreditati dalla Regione.

La certificazione energetica secondo le norme Europee
10/07/2007. Riporto sotto un articolo del perito Franco Soma, rappresentate del CTI (Comintato Termotecnico Italiano) e presidente dell'Edilclima s.r.l., che come sempre sa entrare nel merito dei problemi, evidenziare le criticità delle normative e proporre soluzioni. L'articolo illustra parte della procedura di certificazione proposta a livello del CEN (il comitato di normazione europea) e critica il proliferarsi della procedure di certificazione basate su semplificazioni delle norme attualmente disponibili e dell'effetto confusionale che producono negli operatori del settore. Attenzione: è presente un piccolo errore. Nel calcolo del consumo energetico della propria abitazione bisogna dividere per 10 e non moltiplicare per 10 come scritto nell'articolo il prodotto dell'EPlimite x la superficie netta dell'immobile. Buona lettura -> Scarica

Linee guida sulla certificazione energetica
Riporto alcune indiscrezioni, apparse sull'ultimo numero di Anit Informa su quel che sarà la certificazione energetica. Tra parentisi, i miei personali commenti.
"Si parla della bozza non definitiva delle Linee Guida sulla certificazione energetica degli edifici, che secondo previsioni dovrebbero uscire entro fine anno (si era inizialmente parlato in sede ministeriale di luglio, ma questa previsione appare ormai poco realistica).
Se ne sottolineano alcuni aspetti, positivi e negativi:
- vengono definiti limiti precisi di attenuazione e sfasamento delle strutture, fatto questo che può essere di aiuto nella determinazione dell’equivalenza tra strutture massive e non massive
- si stabiliscono le modalità di accreditamento dei certificatori, che prevedono una pluralità di soggetti accreditanti con mutuo riconoscimento (ad es. essendo accreditati in una Regione si potrà esercitare in tutto il territorio nazionale)
- I certificatori saranno tecnici iscritti all’albo (con diverse possibilità di intervento in base all’anzianità di iscrizione). E’ prevista l’abilitazione anche di agronomi e forestali. (l'anzianità di iscrizione è insensata, volta solo a favorire alcuni piuttosto che altri. Nella professione, con riferimento alla zona dove opero, i professionisti + anziani sono quelli che meno sono sensibili ed informati sulle tematiche di efficienza energetica. Perchè quindi riconoscere loro benefici?? Sappiamo poi tutti chi in realtà farà le certificazioni firmate dai professionisti + anziani. La cosa più logica, ma non italiana, è un bel esame, tenuto da professionisti qualificati che valutino le conoscenze sia delle procedure di certificazione, sia dell'approfondimento sulle tematiche energetiche ed impiantistiche. Non basta infatti conoscere a memoria la procedura di certificazione, quel che + conta realmente è capire il comportamento energetico dell'edificio e di conseguenza realizzare diagnosi efficaci)
- La classe energetica degli edifici dipenderà da S/V dell’edificio e dalla zona climatica. Questo renderà impossibile collegare direttamente alla classe un valore presunto dei consumi, creando a nostro parere una grande confusione negli utenti finali (due edifici nella stessa classe potranno avere valori di consumi diversi anche del 100%) (concordo al 100% su questa affermazione dell'ANIT. Risulterà infatti una non corrispodenza tra la classe energetica ed il reale consumo dell'edificio, con conseguente disorientamento dei cittadini e perdità di significato e dignità di questo strumento fondamentale per una seria e corretta gestione del problema energetico e ambientale italiano... Non stanno in piedi le motivazioni di alcuni sostenitori della certificazione in base all'S/V secondo i quali alcuni edifici architettonicamente movimentati e per loro conseguenza belli verrebbero dequalificati.. Io rispondo invece che la ricerca di architetture a basso consumo energetico farà nascere una nuova corrente di progettazione che riuscirà a creare volumi compatti architettonicamente eccellenti, come succede per le varie CaseClima)
- È prevista la classe “NQE” – Nessuna Qualificazione Energetica, che renderà possibile non dotare gli edifici esistenti di alcuna classe."

Docet: la certificazione secondo CNR ed ENEA

21/05/2007 : (sfogo tutto personale) Spero sia la svolta. Spero. Enea e CNR, senza fondi economici, hanno sviluppato una applicazione seria e concreta, per la certificazione energetica degli edifici. Chi meglio di loro può farlo? Ma l'Italia si sa, è il paese delle prime donne e degli interessi da difendere. E così ci ritroviamo a pagare moltissime commissioni di esperti per preparare a livello comunale, provinciale o regionale o ancora nazionale, procedure per la certificazione energetica ognuna diversa dall'altra, alla faccia delle semplificazione e della chiarezza nei confronti del cittadino. A mio avviso è la solita storia all'italiana, dove il non far chiarezza non è solo il risultato della burocrazia e della mancanza di volontà politica, ma esiste una vera e propria volontà nel non far chiarezza. Milioni di euro sono stati spesi per le procedure di certificazione, intascati dai soliti! Ma non era semplice finanziare due straordinari enti di ricerca italiana, l'ENEA e il CNR appunto e creare una procedura univoca per tutta l'Italia in modo che il cittadino non si ritrovi lo stesso edificio classificato in maniera differente a seconda della regione in cui sorge? No, proprio no. Spero invece vivamente che sia dato mandato (e fondi) a questi due enti dotati di ricercatori di eccellente professionalità, in modo che possano creare un'univoca procedura di calcolo, seria ed affidabile, replicabile e semplice (poca roba no??) che sia unica in tutta Italia. (scusate lo sfogo, ma noi tecnici veramente ci sentiamo presi in giro e soprattutto vediamo che la certificazione, strumento nel quale crediamo, viene continuamente violentata nella solita maniera che solo noi italiani sappiamo fare)

Certificazione energetica edifici: potrebbero slittare a luglio le Linee Guida
Si allunga l’iter di approvazione del provvedimento previsto dal Dlgs 192/05

18/05/2007 – Non prima di luglio 2007. È questa la previsione del Ministero dello Sviluppo Economico sulla tempistica di emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dal Dlgs. 192/2005 (modificato dal Dlgs. 311/2006). (sono già 16 anni che siamo in attesa delle linee guida per la certificazione energetica, qualche mese in + cosa volete che sia?? Beh, a dire il vero io sento puzza di bruciato. Oramai tantissime regioni stanno operando all'italiana, senza coordinamento centrale, creando solo disorientamento per i cittadini e mille complicazioni per i tecnici. Non capisco cosa serva per fare queste benedette linee guida. Di esempi collaudati da seguire ce ne sono una molteplicità, non ultime le norme prEN12517 che ci renderebbe un po' + europei e meno campanilistici. Ma così facendo, ossia adottando le norme scritte dai migliori tecnici a livello europeo, non ci sarebbe il magna magna tipico italiano, dove i poveri cittadini devono pagare un'infinità di persone per creare procedure tutte simili tra loro.. vabbè, smetto!)

Gli uffici del Ministero dispongono attualmente di una bozza di linee guida, che però è ancora all’esame ed è suscettibile di alcuni miglioramenti e semplificazioni. L’obiettivo è quello di rendere il più omogenee possibile le prescrizioni tecniche, al fine di renderle facilmente applicabili su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che l’art 6, comma 9 del Dlgs. 192/05, concedeva centottanta giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per l’emanazione delle linee guida: tale termine scadeva il 6 aprile 2006. Da allora si sono susseguiti rinvii e proroghe, fino alle recenti deadline annunciate prima per febbraio, poi per maggio di quest’anno.
Ma ad oggi l’iter sembra tutt’altro che completato. Per fine maggio è previsto un incontro con i rappresentanti delle Regioni; dopodichè il provvedimento dovrà passare in Conferenza Unificata per l’intesa e successivamente in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Stando agli indirizzi generali emersi in questi mesi, le Linee guida nazionali definiranno le prestazioni oggetto di certificazione, stabiliranno il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato. In considerazione del ruolo strategico della certificazione energetica nel quadro della politica nazionale in materia di risparmio energetico, le linee guida costituiranno un ulteriore riferimento alla stesura dei provvedimenti regionali.
Un Ente o Agenzia nazionale sarà designato quale organismo per il monitoraggio ed il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni, e per il coordinamento territoriale di tutte le iniziative connesse alla certificazione energetica (e in generale all’efficienza energetica in edilizia).
Ricordiamo che fino all’entrata in vigore delle linee guida, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Certificazione energetica degli edifici e Dlgs 192/05
Entro maggio arriveranno le linee guida per i criteri di certificazione, ispirate al Protocollo Itaca

23/03/2007 -[...]

Le linee guida per i criteri di certificazione arriveranno entro maggio; fino alla loro emanazione, la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Con molta probabilità le linee guida si rifaranno al Protocollo ITACA, un metodo per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio, elaborato dal Gruppo di Lavoro Interregionale in materia di bioedilizia di Itaca, l’Istituto per la Trasparenza l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti.
Il Protocollo consente di attribuire un punteggio di eco-sostenibilità agli edifici, definisce in modo univoco “una regola” basata su presupposti di certezza scientifica, interesse pubblico e semplicità, ed è corredato da schede che inquadrano ogni singolo requisito relativo ai diversi aspetti dell’ecosostenibilità di un progetto.Il Protocollo individua le dieci regole fondamentali della bioedilizia:
- ricercare uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell’ambiente urbano e dell’intervento edilizio;
- tutelare l’identità storica delle città e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- contribuire, con azioni e misure, al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili;
- costruire in modo sicuro e salubre;
- ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- utilizzare materiali di qualità certificata ed eco-compatibili;
- progettare soluzioni differenziate per rispondere alle diverse richieste di qualità dell’abitare;
- garantire gli aspetti di “safety” e di “security” dell’edificio;
- applicare la domotica per lo sviluppo di una nuova qualità dell’abitare;
- promuovere la formazione professionale, la progettazione partecipata e l’assunzione di scelte consapevoli nell’attività edilizia.
Le regole ed i requisiti sono di tipo prestazionale ed elencano non solo i parametri caratteristici di un determinato aspetto (ad esempio l’isolamento termico, ecc.), ma individuano soprattutto l’obiettivo finale che consiste nella riduzione dei consumi di energia al di sotto di una soglia predefinita.
Il Protocollo ITACA è composto da una serie di linee guida raccolte in 70 schede di valutazione che corrispondono ad altrettanti requisiti di compatibilità ambientale. Considerata l’effettiva complessità di alcune parti del metodo proposto è stata valutata la possibilità di affiancare ad esso un sistema semplificato composto da 28 schede. Tale semplificazione ha comunque mantenuto i requisiti ritenuti fondamentali ed indispensabili per la realizzazione di interventi eco-sostenibili. (Trovate il protocollo Itaca qui)

(Personalmente:
- non approvo questa impronta che cavalca ormai la moda della bioedilizia. Ho sentito troppi rivenditori, troppi professionisti usare il prefisso "bio" su qualsiasi cosa. C'è da rifletterci parecchio su questo punto.
- non sono poi favorevole per principio ad una applicazione esclusivamente di stampo "bio", preferisco l'efficienza energetica spinta, finalizzata alla sostenibilità. Sostenibile è ciò che nell'arco della sua vita fa risparmiare + energia di quanta ne viene impiegata per l'
estrazione, la produzione, il trasporto, l'uso, il riciclo o la dismissione. Da questo punto di vista molti sono i materiali che possono classificarsi sostenibili, anche quelli sintetici per esempio. La collettività e la politica, che per definizione sono estranei dalla tecnica e alla fisica dei materiali, si lasciano troppo spesso travolgere dall'emotività. Interessante potrebbe essere, per svegliare i sostenitori del bio (che a mio avviso non deve diventare uno standard) può essere questo link al sito del CICAP. La bioedilizia trema.... :)
- non sono favorevole alla certificazione basata sul Protocollo Itaca. Meglio, ma molto meglio una procedura di certificazione tipo BestClass o CasaClima.
Più avanti pubblicherò altre considerazioni)
- Sia chiaro che non ho nulla contro la bioedilizia, intendendola non come applicazione semiseria di regole fisiche, ma solo come uso sapiente di materiali di origine naturale. Il resto della bioedilizia, orientamento e forma dell'edificio, disposizione dei locali e delle aperture rispetto al percorso solare, garanzia di salubrità dell'ambiente, uso del legno, isolamento termico e acustico etc non sono proprie della bioedilizia o bioarchitettura, ma sono proprie del buon progettare e costruire..


Al via la certificazione energetica in Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato (il 27 dicembre scorso) due delibere sulla certificazione energetica. La Direzione generale Reti e Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile ha approvato la "Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli edifici in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 26 del 2003 e dell'articolo 25 della legge regionale 24 del 2006. I provvedimento" (con Dgr n° VIII/003938 del 27 dicembre 2006) mentre, ad uso dei Comuni, la Direzione generale Territorio e Urbanistica ha invece approvato i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell'articolo 44, comma 18, della Legge regionale n° 12/05" (Dgr n° VIII/003951 del 27 dicembre 2006).
Per scaricare le delibere clicca qui



Linee guida nazionali sulla Certificazione Energetica
30/11/2006: Sul sole 24 ore compare un interessante articolo secondo il quale entro la fine del 2006 arriveranno le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica (un po' in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal dlgs 192, ma per le istutuzioni si tratta sempre di termini indicatori e non perentori..). Secondo l'articolo, sembra che la certificazione seguirà le metodologie di calcolo sviluppate dal BEST in collaboazione con ANIT, e prevederà l'uso del software BestClass e di un altro programma a cura dell'ENEA. Ricordo che la procedura di certificazione sopra citata è adottata dal Sacert.


Vi siete mai chiesti perchè il tostapane, il frigo o la lavatrice sono dotati di un bel libretto delle istruzioni e di una targa energetica nella quale è indicato quanto consuma quell'apparecchio e di un'abitazione invece non ne sapete nulla?? La comprate o costruite e poi vi ritrovate a pagare salatissime bollette del gas e dell'elettricità dovute al riscaldamento invernale e al condizionamento estivo??

Beh, finalmente è in arrivo anche per gli edifici la targa energetica, prevista in Italia già dalla legge n.10 del 1991, ma attuata solamente dal
decreto legislativo n. 192 del 2005 .

Il traguardo della certificazione ufficiale a livello nazionale è in arrivo da quel che sembra, dato che al Ministero per lo sviluppo economico, Direzione Generale per l’Energia e le risorse minerarie, è attiva una commissione consultiva per la elaborazione di alcunidei dei decreti previsti dal dlgs 192: il decreto sulle caratteristiche degli edifici ed impianti per il risparmio energetico, e quello sullo schema di certificazione energetica e criteri di accreditamento dei certificatori degli edifici.

In Italia ci si è già mossi sulla certificazione, un po' a macchia di leopardo, dove i pionieri sono stati i soliti altoatesini con la certificazione
CasaClima. Singoli comuni (Carugate) o provincie (Milano) hanno poi intrapreso la strada per la certificazione energetica. Pure l'ente normatore europeo sta portando avanti la peEN 15217 sulla certificazione energetica in funzione della prestazione energetica.

Tutta questa differenza di modalità di certificazione non fa altro che confondere gli utenti finali, che non sapranno più distinguere le prestazioni termiche degli edifici, e questo di certo non contribuirà allo sviluppo del circolo vizioso di un mercato di edilizia energetica, obbiettivo primario per finalità delle leggi in materia di risparmio energetico.
E’ importante a mio avviso che la classificazione degli edifici (per ora applicabile al solo servizio di riscaldamento) sia effettuata con modalità comuni su tutto il territorio nazionale.

Sposando la stessa teoria del Prof. Dall'O' inoltre, risuterebbe una beffa la classificazione energetica distinta in base al rapporto S/V (rapporto tra superficie disperdente e volume dell'edificio) dato che si potrebb avere la stessa classe energetica per edifici con consumi energetici molto diversi tra loro.

Vi rimando per ulteriori approfondimenti o discussioni, ad un
blog dell'ANIT, associazione della quale sono socio.



...continua...

16 Comments:

Anonymous Anonimo said...

Scusi Ingegnere, le volevo chiede se ha novità sul decreto delle linee guida sulla certificazione energetica. Ancora niente?

Grazie.

10:02  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile sig. Pino. Da quanto ne so le linee guida sono ancora in alto mare... Nel senso che è dal 1991 sicuramente di bozze ne sono girate tante nel ministero competente, ma l'importanza e gli interessi anche economici indotti dalla certificazione sta notevolmente ritardando la loro stesura.

08:51  
Anonymous Anonimo said...

gentile ing.Savoia,
sono una ragazzo che sta facendo un lavoro di audit energetico su alcuni edifici. Ho intezione di usare il software DOCEt per avere la certificazione energetica dell'edificio. Poichè si tratta di una scuola che utilizza il riscaldamento per 4 ore/gg a fronte delle 10 ore limite consentite dal dpr 412/93, le volevo chiedere se il basso fabbisogno di energia termica rilevato dai consumi effettivi deve essere corretto e valutato sulle ore massime e quindi se da qui si deve valutare la effettiva classe di efficienza dell'edificio.
grazie
Paolo

20:08  
Blogger Paolo Savoia said...

Personalmente non userei il software DOCET per la certificazione, sebbene sia sicuramente curato nel motore di calcolo è, anche nelle intenzioni degli autori, uno strumento per una "prima certificazione".
Infine per la certificazione energetica, come per i calcoli termici, la maggior parte delle procedure simula il comportamento di riscaldamento continuo, non legato al comportamento del singolo utente

21:13  
Anonymous Anonimo said...

gentile Ing. Savoia,
la disturbo un'altra volta per chiederle se lei è a conoscenza del fatto che ad usufruire delle detrazioni del 55%, relativamente alla ristrutturazione energetica di edifici esistenti, possono essere anche edifici pubblici come scuole, municipi etc.
La saluto cordialmente.
Paolo

11:52  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Paolo, la risoluzione n. 33 dell'Agenzia delle Entrate (che può scaricare alla sezione legislazione del blog) fa notare come "Occorre evidenziare che trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d’imposta, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta e, pertanto, in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES." Gli enti pubblici, quindi non dovrebbero poter usufruire degli incentivi per la riqualificazione energetica. Valuti ad esempio l'installazione di un impianto FV

08:47  
Blogger Andrea said...

Gent.mo Ing Savoia,
prima di tutto complimenti per l'iniziativa, degna quasi di un docente universitario oltre che tecnica come quella di un professionista. Una domanda semplice. Nel rapporto S/V di cui all'attestato di Qualificazione energetica la superficie è la somma di tuttew le superfici disperdenti verso l'esterno. Una villetta confinante con una gemellare e con vicini assenti (trattasi di casa al mare tipologia E1.2) ha come S: le mura perimetrali (comprensive delle mura di confine con i vicini?) + il soffitto + il pavimento su terreno? Grazie Andrea

12:39  
Blogger Paolo Savoia said...

Caro Andrea, l'S del rapporto S/V a livello della norma dlgs 311 riguarda tutte le superficie verso esterno (terreno, aria etc) o verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. COnsiderando perà il suo caso, può indicare nell'AQE il doppio valore dell'EPi in funzione dei vicini presenti o assenti durante la stagione di riscaldamento

09:04  
Blogger Campa said...

Gentile ing. Savoia, complimenti per il blog e per la competenza! Volevo approfittare della sua disponibilità per avere un ulteriore parere: un notaio mi ha chiesto l'attestato di qualificazione energetica per l'atto di vendita di un capannone non riscaldato e che non verrà riscaldato: secondo me non è necessario redigerlo, ad ogni modo mi è venuto il dubbio che non sia necessario redigerlo assegnando semplicemente un EPi = 0. Nel caso invece di un capannone di nuova costruzione che non verrà riscaldato, secondo lei si applica in qualche modo il D.Lgs. 192 (es.: rispetto del K delle strutture). Grazie per la disponibilità
Diego

09:47  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Diego, nel caso l'edificio non sia dotato di impianto di riscaldamento non va redatto l'AQE/ACE ma una dichiarazione che trattandosi di edificio privo di impianto termico non è possibile riportare "i fabbisogni di energia primaria di calcolo"(definizione dlgs 311) (energia primaria = consumo combustibile).
Nel caso di edificio di nuova costruzione non dotato di impianto di riscaldamento a mio avviso non sono da rispettare le disposizioni dell'allegato I del dlgs 311. Questo almeno da una mia interpretazione dell'art. 3 comma 1 lettera adel dlgs. 311

10:12  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Paolo, dopo i complimenti relativi a questo blog molto ben curato e completo, vorrei chiedere una delucidazione tecnica: dovendo procedere alla stesura di un ACE di un fabbricato di inizio 900 dove non è presente caldaia ma solamente dei termoconvettori alimentati a gas, come mi devo comportare con il programma CENED al momento di dover segnare la parte relativa all'impianto di riscaldamento?Grazie in anticipo per la Tua disponibilità...

18:28  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Samuele, la invito innanzi tutto a chiedere chiarimenti al Cestec. A mio avviso tuttavia può considerare:
- rendimento emissione: ventilconvettori con le potenze elettriche degli ausiliari (ventilatori)
- rendimento produzione: pot. termica la somma delle pot. termiche dei singoli radiatori a gas, per le perdite varie prenda il catalogo del produttore o un prodotto equivalente..
rendimento regolazione: ambiente on/off

18:37  
Blogger Ing. Alessandro Confalone said...

gentile ing. Savoia,sono un neolaureato recentemente iscritto all'albo e sto cercando di specializzarmi sui temi di efficienza energetica ed acustica degli edifici.
Attualmente svolgo una collaborazione con un'impresa edile della mia città (Ancona),sono incaricato di fornire delle indicazioni sulle strategie attive e passive da adottare per raggiungere determinate prestazioni energetiche.
Svolgo i calcoli senza utilizzare software (per le recenti questioni sulla difformità dei risultati ottenibili da differenti sw),utilizzo un foglio excell e seguo la procedura delle UNI TS 11300,dati climatici UNI 10349.
I risultati che ottengo spesso mi sconcertano un pò...rispetto alle norme precedenti si rientra molto più facilmente in classi nobili,addirittura in classe A senza recuperatori di calore ma semplicemente con elevati spessori di isolante,infissi performanti,impianto a pavimento e caldaia a condensazione.Questo tipo di impianto fornisce un rendimento molto elevato,tuttavia ho l'impressione che la norma sovrastimi di molto gli apporti interni,non vengono applicati coefficienti correttivi delle dispersioni in base all'orientamento,viene dato un coeff di ventilazione pari a 0,3 vol/h...ho varie perplessità e non capisco se i miei risultati siano dovuti a miei errori o effettivamente la norma sia meno restrittiva che in passato.Vorrei aggiungere che nelle mie valutazioni,per tenere aduguatamente conto degli apporti solari reali,realizzo delle assonometrie solari per attribuire fattori di ombreggiatura verosimili.
Vorrei sapere le sue opinioni in merito ed eventualmente avere qualche suggerimento per migliorare le mie competenze (corsi,letteratura etc..)
La ringrazio dell'attenzione
A. Confalone

12:31  
Blogger Paolo Savoia said...

Le particolarità che evidenzia (0,3 vol/h etc) erano presenti anche nelle precedenti norme (UNI EN 832 + Raccomandazioni CTI).
Tenga presente anche che le nuove UNI TS sono obbligatorie SOLO per redarre gli attestati di qualificazione energetica e non per le pratiche ex legge 10, per le quali vale la normativa richiamata dall'allegato M del dlgs 311.

14:21  
Blogger Unknown said...

Buona sera Ing. Levolevo chiedere un chiarimento in base all'attestato di qualificazione energetica, in particolare ho fatto una ristrutturazione di impianto datata gennaio 2006 e alla fine dei lavori mi chiedo se è obbligatorio presentare l'AQE in comune assieme all'asseverazione, trattandosi di ristrutturazione di impianto in edificio esistente. Grazie e complimenti per il Blog!

18:56  
Blogger Paolo Savoia said...

No, non serve AQE per sola ristrutturazione di impianto. Veda dlgs 311/06

11:43  

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