05 settembre 2007

Incentivi Finanziaria 2007

Di seguito trovate notizie sugli incentivi previsti dalla finanziaria sulla riqualificazione energetica degli edifici. In corsivo riporto alcune mie considerazione sui vari articoli trovati e ripubblicati commentati su questa pagina


Detrazione 55% per il risparmio energetico: il Comune ne è escluso
Agenzia delle Entrate: la detrazione si applica alle imposte sul reddito, ma i Comuni non sono soggetti all’Ires

14/02/2008 – Non essendo soggetti passivi di Ires, i Comuni non possono usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, prevista dalla Finanziaria 2007.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 33/E del 5 febbraio 2008, in risposta al quesito posto da un Comune che intende adottare misure di contenimento dei consumi energetici usufruendo della detrazione del 55%.

Modifiche e correzioni al DM 19 febbraio 2007..

Come giudicare un paese che emana un decreto che ha validità oltre la scadenza delle agevolazioni?? Repubblica delle banane?? C'è da dire comunque chè l'intenzione è quella di correggere alcune lacune di un decreto dietro pressioni/proteste di categorie ed associazioni...

03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.
I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.
Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.
Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma a ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”. (questa è bella, essendo da giurisprudenza solo gli ingegneri e i periti gli unici con queste competenze...)

Viene modificato l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole “lettera a)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.
Il comma 2 dell’art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l’asseverazione del tecnico può essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) può avere carattere unitario.

Altre modifiche riguardano l’art. 8 del DM 19/02/2007:
- nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.”;
- nel comma 2, le parole: “e delle strisce assorbenti,” sono soppresse.
Con la prima modifica è stato corretto l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche delle strisce assorbenti. (finalmente le pressioni dell'ENEA ma non solo sono valse a qualcosa)
Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio prossimo.

Detrazione 55%: tetto massimo riferito al singolo edificio
L’agevolazione spetta a ciascuno dei fabbricati, anche se sono accatastati nella stessa particella

14/12/2007 – Il tetto di 60.000 euro relativo alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007.
L’intervento dell’Agenzia è stato richiesto da una Società che intende sostituire le finestre dei suoi edifici produttivi, usufruendo della detrazione del 55% delle spese, prevista dalla legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06, art. 1, comma 345).
Gli edifici in questione sono cinque, ma censiti in due particelle catastali: nella prima particella vi è soltanto una palazzina adibita a mensa, nella seconda sono invece accatastati quattro edifici. Pertanto la Società chiede se il limite massimo della detrazione (60.000 euro) stabilito dal comma 345 della Finanziaria 2007, possa essere riferito a ciascuno dei 5 edifici, oppure debba essere collegato alle modalità di accatastamento degli immobili, che evidenziano solo due unità.
Quindi, in relazione al quesito posto dalla Società istante, occorre stabilire come debba essere individuata l’entità edilizia definita “edificio” che la norma considera al fine di valutare il conseguimento del risparmio energetico. A tal fine l’Agenzia ricorda che il comma 349 della Finanziaria 2007, per delimitare l'ambito applicativo delle agevolazioni, impone di fare riferimento alle definizioni contenute nel Dlgs 192/2005 nel quale, all’art. 2, si definisce edificio “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi; l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero edificio ovvero a parti di edificio progettato o ristrutturato per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti”. (ho sottolineato questo anche all'ENEA per un caso simile.. a me avevano detto che non si poteva interpretare, in realtà "intero edificio" con riferimento al comma 344, secondo il dlgs 192)
Sulla base di ciò l’Agenzia conclude che, ai fini delle agevolazioni, l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, ma in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante.
Pertanto, per gli interventi di cui al comma 345, il limite di detrazione può essere autonomamente calcolato per ciascun fabbricato, individuato come tale in base alla definizione fornita dal Dlgs 192/2005, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale. La Società potrà, quindi, beneficiare del limite massimo di detrazione in relazione a ciascuno degli edifici su cui realizza gli interventi di riqualificazione energetica concernenti le strutture verticali e gli infissi, fermo restando, naturalmente il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ai quali la normativa subordina il riconoscimento del beneficio.

Stabilizzazione della detrazione del 55% e fonti rinnovabili
Le indicazioni sono contenute nella Relazione sui cambiamenti climatici approvata dalla Camera (fonte edilportale.com)

20/09/2007 – Ottimizzazione energetica delle costruzioni e applicazione di sistemi avanzati di riscaldamento e raffrescamento; stabilizzazione nel tempo della detrazione del 55% introdotta con l’ultima Finanziaria; applicazione di una politica fiscale nel campo della casa legata anche alle prestazioni degli edifici; implementazione di programmi di ristrutturazione energetico-ambientale del patrimonio pubblico.
Sono alcune delle proposte contenute nella Relazione sui cambiamenti climatici approvata alla Camera. Il testo ha lo scopo di definire le politiche a livello nazionale e internazionale e le future iniziative, anche normative, a partire dalla prossima legge finanziaria.
Il contributo dell'edilizia nei consumi totali di energia del Paese – si legge nel secondo capitolo della relazione – è pari a circa il 30%. Le prestazioni medie degli edifici italiani sono mediocri. I margini di miglioramento sono in questo ampio settore decisamente promettenti. Peraltro gli investimenti a carico dei privati si ripagano nel giro di pochi anni e diventano presto un significativo risparmio monetario per le famiglie, un impulso alle imprese edili e alla relativa occupazione, oltre che un risparmio energetico per il Paese.
Il documento individua, quindi, una serie di azioni in grado di dimezzate le emissioni di CO2:
- il risanamento edilizio, puntando al raddoppio degli interventi di ristrutturazione edilizia energetico-ambientale;
- gli impianti di riscaldamento e raffrescamento più efficienti (pompe di calore, ecc.);
- i sistemi passivi contro la dispersione termica (coibentazioni, infissi di qualità, ecc.);
- i sistemi di illuminazione a basso consumo;
- tecnologie dell'edilizia bio-climatica;
- i pannelli solari termici e fotovoltaici;
- la microgenerazione eolica;
- il rafforzamento dei requisiti di efficienza richiesti per le nuove costruzioni e l'estensione alle ristrutturazioni;
- la certificazione energetica degli edifici da promuovere ed estendere.

L'esperienza della detrazione del 55% introdotta con l'ultima Finanziaria per il miglioramento energetico degli edifici - prosegue il documento - deve essere attentamente monitorata per valutarne gli effetti reali, correggerne gli aspetti problematici, renderla permanente nel tempo, ampliarne la portata. Appare funzionale all'obiettivo di un'edilizia ecocompatibile la estensione di parametri costruttivi, che tengano conto delle esigenze di risparmio energetico ed idrico e l'integrazione di tali parametri nei bandi ai fini dell'erogazione di fondi pubblici (per esempio i fondi destinati agli enti locali attraverso i contratti di quartiere).
Questi indirizzi fanno parte della una politica “globale” disegnata dalla relazione, che comprende anche:
- misure a tutto campo per il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza energetica, anche dei prodotti e degli apparecchi;
- l’innalzamento degli obiettivi di efficienza energetica per i distributori di energia elettrica e gas;
- modifiche alla legislazione in materia di appalti pubblici per beni e servizi, chiedendo al mercato standard più stringenti di risparmio e maggiore efficienza energetica;
- l’introduzione di criteri di efficienza energetica nell'approvvigionamento pubblico (acquisti verdi);
- lo sviluppo del ruolo delle Energy Service Company (ESCo);
- il recupero e riciclo dei rifiuti.

Un paragrafo è dedicato alle energie rinnovabili. È necessario – spiega la relazione - un forte potenziamento dell'utilizzo dell'energia eolica e di quella fotovoltaica, la quale può giungere, se sostenuto, a 3000 MW nel 2016, mentre il solare termico nella nuova edilizia e nelle ristrutturazioni può arrivare ad un ritmo di installazione di mezzo milione di metri quadrati all'anno. Un quadro stabile di incentivi può favorire la produzione nazionale di pannelli che al momento vengono per la metà importati dall'estero. Il meccanismo del “conto energia” oggi utilizzabile solo per il fotovoltaico può essere utilmente esteso anche alle altre energie rinnovabili.
Per spingere sulle energie rinnovabili la relazione ritiene necessari alcuni presupposti:
- rendere giuridicamente certi, stabili nel tempo e aumentare considerevolmente gli incentivi allo scopo di stabilizzare la produzione, la promozione, l'installazione, nonché rafforzare la sicurezza programmatica degli investimenti (sui meccanismi degli incentivi si tornerà più avanti);
- ridefinire chiaramente i regimi autorizzativi per accelerare le procedure;
- definire obiettivi ragionali concordati e vincolanti (con premi e sanzioni);
- rendere ancora più vincolanti gli obblighi di sfruttamento di energie rinnovabili nelle nuove costruzioni e il risanamento profondo delle vecchie costruzioni.

Detrazione 55%: nuovi chiarimenti dalle Entrate
Pannelli solari con certificazione UNI e invio all’Enea entro 60 giorni (fonte edilportale.com)

13/09/2007 - Con la Risoluzione n. 244 dell’11 settembre 2007, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti relativi alla detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico, prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.
Con la prima domanda viene chiesto se è detraibile l’installazione di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle individuate dalla legge. Il DM 19 febbraio 2007 – spiega l’Agenzia – prevede, all’art. 8, che, per essere agevolabili, è necessario che i pannelli solari:
- siano garantiti per almeno cinque anni;
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Non sono detraibili, quindi, le spese per pannelli le cui certificazioni facciano riferimento a una diversa normativa.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, potrà essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
È stato chiesto se la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti sia necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in possesso della curva di rendimento termico conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
L’Agenzia ribadisce che non è sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico anche se la stessa sia conforme alla norma UNI 8212-9, ma la certificazione di qualità e delle strisce assorbenti è condizione indispensabile per l’agevolazione.
Il terzo quesito riguarda la tempistica per l’invio della documentazione all’ENEA. La Risoluzione ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto 19 febbraio 2007, occorre trasmettere, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007:
a) la copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;
b) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni è quello del c.d. “collaudo” dei lavori, a prescindere dal momento (o momenti) di effettuazione dei pagamenti. Inoltre – prosegue l’Agenzia – il termine dei 60 giorni sia da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
L’ultima domanda posta all’Agenzia riguarda l’obbligatorietà o meno dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica anche per l’installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
Gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili sono – ricorda l’Agenzia – unicamente quelli realizzati su edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali. Come precisato nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, questo ha lo scopo di favorire la riqualificazione energetica, escludendo gli interventi effettuati in fase di costruzione dell’immobile.
Di conseguenza, anche la detrazione per l’installazione dei pannelli solari resta subordinata alla circostanza che sia realizzata su edifici esistenti. È quindi necessaria la produzione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio, dell’asseverazione del tecnico abilitato e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Detrazione Irpef 55% per riqualificazione energetica edifici
Riprende al Senato l’esame del ddl che corregge la tabella della trasmittanza termica per coperture e pavimenti (fonte edilportale.com)

12/09/2007 - Riprenderà domani 13 settembre in Commissione Lavori Pubblici del Senato, l’esame del disegno di legge n. 1644 “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale” (già approvato dalla Camera come ddl C. 2272-BIS).
Il disegno di legge n. 1644, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 49 e da 58 a 61 del C.2272-BIS, contiene – agli articoli 54 e 55 – le correzioni relative alle norme sulla riqualificazione energetica degli edifici introdotte dalla Finanziaria 2007. (diciamo che i tempi si sono notevolmente dilatati. Della svista ci si era accorti subito, ma nemmeno questo governo tanto attento al risparmio energetico ha avuto la forza e la volontà di corregge un banale errore materiale)
In particolare, l’art. 54 del ddl riscrive il comma 349 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituendolo come segue: “I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”.
Sarà eliminato quindi il riferimento al DM n. 41 del 18 febbraio 1998 sulle ristrutturazioni che implicava l’obbligo dell’invio della documentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (altro pasticcio all'italiana.. Ma se nella circolare dell'AE n. 36 c'era scritto che non serviva, perchè occorre una legge per correggere quest'altra svista?? . Nel momento in cui il provvedimento entrerà in vigore, l’unico destinatario della comunicazione relativa ai lavori eseguiti sarà l’Enea.
L’articolo 55 provvede invece a correggere la tabella, allegata al comma 345 della Finanziaria, che definisce i requisiti di trasmittanza termica per le coperture e i pavimenti. In seguito all’errore (inversione dei valori nelle colonne) il DM 19 febbraio 2007 non aveva fornito alcuna indicazione operativa circa le coperture e i pavimenti.
Questo il testo dell’articolo riformulato: “I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, con efficacia dal 1º gennaio 2007, sostituisce la Tabella 3 allegata alla citata legge n. 296 del 2006.”
La nuova tabella si limita ad invertire le intestazioni delle colonne relative alle coperture e ai pavimenti, senza apportare alcuna modifica ai valori numerici. (e nonostante ciò sono già passati 7 mesi senza che la correzione sia effettiva...)
Ricordiamo che nella Circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate si legge “Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria. L’omissione è dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4.)
In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati.”
Segnaliamo infine che l’Enea, in collaborazione con l’ADICONSUM, ha attivato il numero verde 800 985280 che permette ai visitatori di richiedere informazioni telefoniche, dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, su quesiti tecnici e procedurali relativi al “Decreto edifici” e alle detrazioni fiscali del 55% previste dalla Finanziaria 2007.

Detrazione 55%: proposta per renderla stabile
Approvata alla Camera risoluzione per rendere permanente l’incentivo

29/06/2007 – Si è conclusa ieri presso le Commissioni Finanze e Ambiente della Camera, la discussione sulla risoluzione proposta dai deputati Benvenuto e Leddi Maiola, per rendere permanenti gli incentivi per il risparmio energetico negli edifici.
È stata approvata una nuova versione della risoluzione (allegata sotto), che accoglie le modifiche formulate durante il dibattito e tiene conto della circolare esplicativa nel frattempo intervenuta
, nonché dei contributi forniti dal Governo e dagli operatori del settore.
Tra le problematiche segnalate dalla Commissioni vi è il ristretto termine temporale di vigenza dell’agevolazione (31 dicembre 2007 o, comunque, periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007), ma anche la scarsa conoscenza dell’agevolazione stessa.

Inoltre – fanno notare i deputati - il terreno del risparmio energetico in edilizia è assai promettente anche per:
- ridurre l'emissione di CO2 in atmosfera e rispettare il protocollo di Kyoto;
- mobilitare investimenti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica;
- migliorare i bilanci delle imprese e delle famiglie che avranno la possibilità di risparmiare sui costi energetici;
- migliorare gli standard energetici del nostro patrimonio edilizio che consuma oggi circa un terzo dell'energia totale del Paese con prestazioni mediocri, quando non scadenti.

Viene quindi chiesto al Governo di:
1) rendere più stabile questa forma di agevolazione con la prossima legge Finanziaria, riconfermandola per il prossimo triennio in modo da consentire alle aziende e ai privati di programmare gli investimenti ed i relativi lavori;
2) prevedere l'estensione di tali detrazioni, ora previste per edifici nei quali si trovi già un «impianto termico», a tutti gli edifici esistenti che osservino le prescrizioni di trasmittanza previste dai decreto ministeriale 192/05 e decreto ministeriale 311/06 (quali, ad esempio, abitazioni che, non essendo ancora servite dalla rete di gas metano, hanno un impianto di riscaldamento basato su stufe elettriche o bombole a gas);
3) reinserire nella norma la categoria delle «strutture opache orizzontali», al momento escluse dall'agevolazione per un mero errore materiale nella legge Finanziaria 2007, al fine di poter intervenire efficacemente anche sulle prestazioni energetiche di coperture e pavimenti;
4) prevedere che - almeno per l'anno in corso - in caso di impossibilità a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2007, sia reso possibile presentare uno stato di avanzamento con relativa percentuale di spese sostenute sulla quale operare la relativa detrazione fiscale;
5) valutare la possibilità di estendere le esenzioni anche a tutte le tipologie di impianti di condizionamento e agli impianti di teleriscaldamento;
6) prevedere analoghe forme di agevolazione anche nel caso in cui gli edifici siano di proprietà di ONLUS o di enti pubblici;
7) adottare ogni possibile misura finalizzata alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure relative alle detrazioni in oggetto.

Guida Agenzia Entrate
02/07/2007 - L'agenzia delle entrate ha pubblicato un'utile guida sulle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici esistenti introdotte dalla finanziaria (55% in tre a
nni). La trovate nella sezione Legislazione

Circolare di chiarimento
01/06/07 - E' uscita la circolare di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria per gli interventi di riqualificazione energetica.
Soggetti
- Possono richiedere gli incentivi non solo i proprietari, ma anche i detentori in possesso di contratti di affitto o comodato (come da me sempre sostenuto). Anche i conviventi dei precedenti, sempre partecipando alle spese, possono richiedere le agevolazioni

Edifici
- Tutte le categorie catastali (anche rurali) e non solo le residenze sono ammesse alla detrazione. L'esistenza degli edifici è legata al loro accatastamento.. (problemi con gli edifici rurali che non sono sempre accatastati anche se esistenti)
- Gli ambienti dove si eseguono i lavori di riqualificazione energetica devono essere dotati di impianto di riscaldamento, ad eccezione degli interventi relativi all'installazione di pannelli solari
- Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono incentivabili i soli edifici con fedele ricostruzione...

Interventi
- Pompe di calore, caldaie a biomasse, geotermia, interventi sulle strutture non incentivabili singolarmente etc sono incentivabili solo se si soddisfa il requisto sull'intero edificio (ad opere finite) di fabbisogno di energia primaria <20%>- Serramenti: risultano incentivabili anche le strutture accessorie agli infissi, che hanno effetto sulla dispersione di calore quali persiane, scuri, cassonetti.
- Anche i pannelli solari, diversamente da quanto indicato nella mia precedente informativa, devono essere installati su edifici esistenti per essere incentivabili. (contrariamente a quanto sempre sostenuto come indicatomi dall'Ing. Moneta, responsabile tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico)

Adempimenti
- Non necessità di invio della documentazione a Pescara (come da me sempre sostenuto)
- E' necessario, pena la non detraibilità degli interventi, l'indicazione in fattura del costo della manodopera

Trasferimenti della detrazione

- Nel caso di compravendita dell'immobile oggetto di riqualificazione energetica, spetta all'acquirente la quota residua delle agevolazioni non godute.
- Nel caso di morte del beneficiario, spettano agli eredi le quote di agevolazioni non godute

Cumulabilità
- Nel caso sull'immobile (residenziale) siano in corso le pratiche per le agevolazioni del 36%, si possono comunque ottenere le detrazioni del 55% (nel rispetto dei requisiti della finanziaria) sugli interventi su cui non sia richiesta la detrazione del 36%.(come da me sempre sostenuto)
- Per gli interventi di riqualificazione energetica, l'IVA può essere prevista ridotta nei casi consentiti dalla legge vigente (10%) (come da me sempre sostenuto)

Detrazione del 55% senza comunicazione a Pescara
Il nuovo ddl Bersani chiarisce i dubbi. In arrivo anche la tabella corretta dei requisiti di trasmittanza termica

29/05/2007 - Sta per essere definitivamente risolta l’incertezza relativa alla necessità o meno di inviare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione preventiva per la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-349 della legge Finanziaria per il 2007.
Nella seduta del 16 maggio, la Commissione Attività produttive della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge Bersani (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale - C. 2272-bis) che sostituisce il comma 349 della Finanziaria, indicando come unico riferimento per le procedure di accesso all’agevolazione, il DM 19 febbraio 2007 (Decreto edifici) che – ricordiamo - richiede soltanto l’invio della comunicazione all’Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
Verrebbe ad essere cancellato quindi l’attuale riferimento al DM del 18 febbraio 1998, n. 41, che invece prevede l’obbligo dell’invio a Pescara della comunicazione preventiva, e al quale fa invece riferimento il comma 387 della Finanziaria, relativo alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie.
Che non fosse necessaria la comunicazione a Pescara lo aveva detto l’ENEA nell’area informativa attivata sul proprio sito internet ; era attesa però una conferma ufficiale.
Un altro emendamento al decreto Bersani in discussione in questi giorni, corregge invece l’errore contenuto nella tabella allegata al comma 345 della Finanziaria, relativo alle strutture opache orizzontali, che riporta un’inversione dei valori delle trasmittanze nelle colonne delle coperture e dei pavimenti . A causa di questo errore, il DM 19 febbraio 2007 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre. Ora che l’errore sta per essere ufficialmente rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.
L’emendamento approvato la scorsa settimana sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla Finanziaria con la nuova tabella corretta. In realtà i valori sono gli stessi, si è proceduto soltanto ad scambiare tra loro le intestazioni delle colonne Coperture e Pavimenti.
Ricordiamo, infine, che il disegno di legge cui gli emendamenti fanno riferimento ha terminato l’esame da parte delle Commissioni ed inizia oggi l’esame dell’Assemblea.

Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione online

30/04/2007 - È attiva da oggi 30 aprile sul sito internet dell’Enea, l’applicazione web per la compilazione on-line e l’invio telematico della documentazione per fruire della detrazione del 55% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.

Serve o no la comunicazione al Centro Operativo di Pescara??

19/04/2007: Ho avuto risposta scritta dall'ENEA circa la non necessità di invio di alcuna documentazione al Centro Operativo di Pescara della documentazione (il seguito del post lo lascio per ricostruire il perchè dei dubbi) Questa la risposta datami dagli esperti dell'ENEA: "Confermiamo che non è necessario in nessun caso inviare alcunché a Pescara. Veda anche la nostra faq 1. La circolare interministeriale esplicativa di metà maggio, a cui Lei fa riferimento, non riguarderà quanto sopra (che è dato per assodato) ma alcuni dettagli applicativi e casi particolari del "decreto edifici" che hanno dato adito a dubbi interpretativi. "

Antefatto: Sorgono dubbi sul fatto che, per accedere agli incentivi fiscali previsti dalla finanziaria serva la comunicazione, prima dell'inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e successivamente, a lavori eseguiti vada invece inviata la qualificazione energetica e la scheda informativa all'ENEA.
Da un lato infatti il comma 348 della Finanziaria cita:" 348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempre che siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: ..." .
Dall'altro DM 19 febbraio 2007 invece cita all'art. 4 Adempimenti: " I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a: acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti .... acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori , la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2....effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale........conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione" e quindi non compare la procedura prevista ad esempio per il 36% da predisporre prima dell'inizio lavori.
Su un recente articolo del sole 24 ore sembra che sia in arrivo una circolare dell'Agenzia delle Entrate nella quale verrà chiarito che gli unici adempimenti necessari sono quelli previsti dal DM 19 febbraio 2007, senza quindi la comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima dell'inizio lavori.
Oggi (29 marzo) un collega ha telefonicamente contattato il Call Center dell'Agenzia delle Entrate e l'operatore ha confermato che non serve la comunicazione al Centro operativo di Pescara! Io però rimango ancora in attesa di qualcosa di scritto..

Altre fonti sembrano ribadire che non occorre inviare domanda preventiva né altra documentazione all’Ufficio delle Imposte di Pescara. È urgente ormai la necessità di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate che elimini finalmente i dubbi sul procedimento per usufruire della detrazione del 55% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.
Nel frattempo l’Enea afferma che “non occorre inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara”.
La rivista ufficiale dell'Agenzia delle Entrate invece sembra del parere opposto (articolo)
Questa discordanza ha ingenerato dubbi sulla validità delle dichiarazioni già inviate a Pescara, anche sulla base della conferma di tale procedura espressa dal Ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, nel gennaio scorso, e sulla necessità o meno di inviarle ad entrambi gli enti. Intanto sul sito internet dell'Enea è stata attivata un’area informativa indirizzata al grande pubblico, sugli incentivi e sulle procedure per ottenerli.
Il Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile dell'ENEA sta infatti sviluppando, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti applicativi della Finanziaria 2007, un’applicazione web per la compilazione on-line della modulistica e per l’invio telematico della documentazione per fruire degli incentivi. Tale applicazione web - fa sapere l’Enea - sarà attiva a partire dal 30 aprile 2007.
Sul sito Enea sono dettagliatamente illustrati i commi della Finanziaria relativi al risparmio energetico e i decreti attuativi: viene specificato che la detrazione fiscale del 55% è cumulabile con altri incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali; sono elencati i soggetti che possono fruire degli incentivi. Nel paragrafo che illustra gli interventi per i quali si può richiedere la detrazione viene evidenziato il fatto che “per gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria”.
Per quanto riguarda la procedura per usufruire dell’agevolazione, l’Enea indica agli interessati di “incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di certificazione energetica. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la certificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali”.
L’ENEA sottolinea che nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.
Gli unici documenti da inviare sono copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa.
Sono inoltre disponibili opuscoli informativi sugli interventi ammessi alle agevolazioni, e sono forniti esempi di razionalizzazione energetica dell'involucro edilizio (isolamento di pareti, coperture e pavimenti).

Detrazioni 55% per riqualificazione energetica edifici
Dal 30 aprile 2007 sarà attiva la scheda di registrazione sul sito web dell’Enea. Dall’Ance una nota esplicativa

09/03/207 - Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l’Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, sarà online dal 30 aprile 2007.
Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, o a mezzo raccomandata.
Non c’è traccia, nel decreto, dell’obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura era valida fino all’emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal comma della Finanziaria che faceva riferimento all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le norme attuative che dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. È attesa infatti la correzione alle colonne delle “strutture opache orizzontali” della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti.
A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in cui l’errore verrà rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.
Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto è chiaro, ancora molti dubbi permangono sull’attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
E per chiarire meglio i contenuti del decreto e gli adempimenti richiesti, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha diffuso una nota che illustra le norme della Finanziaria in ordine a: soggetti beneficiari, interventi interessati, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti, cumulabilità con altre agevolazioni.


Riqualificazione energetica edifici: il decreto attuativo

21/02/2007 - È stato diffuso ieri il decreto, (DECRETO 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 47 del 26-2-2007) messo a punto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall’Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Gli interventi ammissibili
L’articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione

Strutture Opache: fornitura e messa in opera di materiale coibente, fornitura e posa di materiali ordinari per il completamento della parete, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo,

Elementi finestrati: fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti (sostituzione del solo vetro e conservazione del serramento esistente). Per gli infissi, si può in alternativa ricorrere alla certificazione del produttore.

Solare termico: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. (gli incentivi valgono anche per l'installazione nelle nuove costruzioni e non solo nelle costruzioni esistenti). Occhio alla necessità di certificazione richiesta (norma EN 12975) .

Caldaie a condensazione: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione compreso lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente e le opere idrauliche e murarie necessarie

Impianti termici: Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. (praticamente su ogni componente dell'impianto termico è prevista la possibilità di detrazione)

Prestazioni professionali: Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

Per ora, vista la svista della finanziaria che invertiva le prestazioni termiche di pavimenti e coperture, per questi elementi opachi orizzontali non è possibile chiedere le detrazioni.

Procedura per richiedere le detrazioni (la finanziaria prevede una procedura semplificata,e a mio avviso praticamente inutile come attendibilità, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Era molto meglio, come tra l'altro previsto dalla Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, rilasciare una certificazione sui consumi reali dell'immobile esistente. Praticamente conoscendo il numero di mc di metano o i litri di gasolio, si può arrivare al famoso indice di prestazione energetica moltiplicando i mc o i litri x 10 (circa il potere calorifico inferiore dei 2 combustibili), dividere il tutto per la superficie netta dell'immobile e aggiustare i dati prendendo in considerazione quale sia stata la quota parte del consumo dovuta all'acqua calda sanitaria e agli usi di cottura)
L’articolo 4 illustra la procedura per richiedere le detrazioni:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;
- trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica;
- effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
- conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.
Al momento non è chiaro se le comunicazioni già inoltrate al Centro operativo di Pescara sono valide oppure occorrerà inviare una nuova richiesta all'Enea; l'Agenzia delle Entrate fornirà, nei prossimi giorni, istruzioni più dettagliate sulle pratiche avviate secondo le precedenti indicazioni.

Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
L’articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005 (esiste la possibilità di un calcolo semplificato che si poteva risparmiare).
I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull’asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, per l’installazione di pannelli solari (garanzia prodotti > 5anni) e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresa la trasformazione di impianti autonomi in centralizzati con contabilizzazione ed esclusi invece i distacchi dal centralizzato).
Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Cumulabilità delle agevolazioni
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).

Gli Allegati
L’Allegato A al decreto contiene la schema per l’attestato di qualificazione energetica; l’Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio; l’Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l’Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K); l’Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Incentivi fiscali per il risparmio energetico.
Pubblicate dai media le regole riportate nei decreti attuativi.

20.02.2007 - Dalla lettura dei giornali (non dalla GU) appaiono novità positive e negative:

  • L'agevolazione è estesa anche alle aziende e non solo alle persone fisiche.
  • L'agevolazione è compatibile con le regole per ottenere i certificati bianchi.
  • Non c'è più l'obbligo della comunicazione preventiva all'Uffcio delle Entrate di Pescara, ma c'è una comunicazione da rendere all'Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
  • L'agevolazione è applicabile anche agli edifici rurali e anche nel caso di locazione finanziaria.
  • Per i componenti (ad esempio le finestre) l'asseverazione di conformità è sostituita dal certificato del produttore.
  • Vengono riportati gli schemi e la modulistica per la documentazione.

Il rovescio della medaglia:

  • L'incentivo per la coibentazione delle strutture opache è limitato a quelle verticali (sono scomparse coperture e pavimenti che però rimangono citati nell'Allegato E). Si tratta di una dimenticanza?
  • Per le finestre il limite al sud coincide con il valore di un vetro semplice. Che tipo di risparmio si potrà ottenere?
  • Non vi è alcun accenno al risparmio energetico estivo.
  • Nel calcolo del fabbisogno si fa riferimento ai gradi giorno, metodologia ormai superata dalla normativa.

Riqualificazione energetica edifici: come richiedere le detrazioni
Dal Ministro dell’Economia arrivano le indicazioni sulle procedure da seguire

26/01/2007 - Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pienamente operative dal 1° gennaio 2007 e, per usufruirne, i contribuenti possono utilizzare la modulistica in uso per le ristrutturazioni edilizie.
Lo ha chiarito il Ministro dell’economia e delle finanze, Tommaso Padoa Schioppa, rispondendo all’interrogazione di un parlamentare, nell’ambito del question time.
Il deputato Siegfried Brugger, che ha illustrato l’interrogazione, ha, in primo luogo, ricordato che il comma 349 della Finanziaria prevede l’emanazione, entro il 28 febbraio 2007, di un decreto che stabilirà le modalità attuative delle detrazioni.
Tuttora – prosegue Brugger – gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non dispongono della nuova modulistica e consigliano ai contribuenti che vogliano avvalersi delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, di utilizzare i vecchi moduli, con l’aggiunta del riferimento alla Finanziaria 2007.
Il Ministro Padoa Schioppa ha risposto che il decreto ministeriale sarà emanato entro il 28 febbraio. In ogni caso, dal 1° gennaio scorso è possibile richiedere le detrazioni; per quanto riguarda le modalità di concessione, la Finanziaria, al comma 348, fa riferimento alle modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e alle relative norme di attuazione previste dal decreto ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41.
I contribuenti – ha concluso il Ministro – possono utilizzare la modulistica relativa alle agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, avendo cura di citare i commi della Finanziaria che prevedono le detrazioni per la riqualificazione energetica.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata nei giorni scorsi, aveva fornito indicazioni coerenti con quanto affermato dal Ministro: non è stato predisposto un modulo apposito per la nuova tipologia di detrazioni, è invece utilizzabile quello esistente per la comunicazione al centro operativo di Pescara.


Aiuti alla riqualificazione energetica degli edifici
Tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007

10/01/2007 - Introdotta dalla Finanziaria 2007 una detrazione per le spese sostenute al fine di conseguire risparmi energetici nonché per l’utilizzo di fonti alternative di energia nelle abitazioni.
In sede di dichiarazione, i contribuenti potranno ottenere uno sgravio dall’imposta lorda, per un importo compreso tra 30mila e 100mila euro, in relazione alle spese effettuate nel 2007, per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per pavimenti e infissi, e per l’installazione di pannelli solari, sia a uso industriale che domestico.
L’agevolazione spetta, sempre a fronte di spese sostenute entro il 31/12/2007, anche per i lavori eseguiti per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, istituti scolastici e università, case di cura e di ricovero, nonché per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione.
Più nello specifico, per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione pari al 55% degli importi rimasti a carico, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344).
Stessa percentuale di detrazione, ma con limite massimo pari a 60mila euro, da ripartirsi in tre quote annuali uguali, per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, specificati in allegato alla stessa Finanziaria (comma 345).
Per ciò che concerne, invece, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, compete una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo (comma 346).
Medesime regole per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ma in questo caso la detrazione del 55% della spesa ha un importo massimo di 30mila euro (comma 347).
Infine, per ciò che concerne le regole per poter accedere ai menzionati benefici fiscali, il comma 348 rinvia a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 449/1997, in tema di detrazione delle spese edilizie. Dunque, sarà necessario il pagamento con bonifico bancario e la comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara.
Inoltre, le detrazioni sono subordinate all’asseverazione di un tecnico, che ne risponde sia civilmente che penalmente, circa l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti normativi, nonché a un “attestato di qualificazione energetica, rilasciato dai competenti enti locali, o, eventualmente, predisposto e asseverato da un professionista abilitato.


Finaziaria 2007: forti incentivi al risparmio energetico
29/12/2006 Sono veramente interessanti gli articoli sul risparmio energetico in edilizia riportati in finanziaria. Vado ora a commentarli.

344 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (questo comma penso riguardi la ristrutturazione integrale degli edifici, strutture opache, trasparenti e l'impianto assieme, dato che singolarmente si applicano altri commi)

345 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. (bene, molto bene. Speriamo si diffonda bene la notizia tra i privati)

346 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita` , spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (anche qui sono contento, l'importante è che gli operatore del settore siano seri e capaci. Improvvisarsi venditori di pannelli solari può creare problemi, nel senso che non c'è peggior pubblicità negativa di impianti mal funzionanti e non redditizi. )

347 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione all’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. (buona scelta, penalizzata dall'imposizione di mettere a punto il sistema di distribuzione. Spero intendessero il sistema di regolazione, e spero che correggano questa svista. Rivedere il sistema di distribuzione, oltre ad essere difficilmente fattibile, non ha più di tanto senso)

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e` concessa con le modalita` di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche ´ siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti e` asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unita` immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unita` immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. (speriamo che escano in tempi brevi come promesso le linee guida nazionali per la certificazione)

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

350 All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e` inserito il seguente:« 1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita` abitativa ». (non so che senso abbia 0,2kW. Forse si voleva indicare una potenza di picco minina di 0,2kWp per unità immobiliare?

351 Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche´ del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352. Per l’attuazione del comma 351 e` costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007- 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita` per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonche´ i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.


353 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di lasse energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.

354 Ai soggetti esercenti attivita` d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche´ alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.


Finanziaria: il testo approvato alla Camera

21/11/2006 - È all'esame del Senato il testo della legge Finanziaria per il 2007, approvato nei giorni scorsi dalla Camera con voto di fiducia. In gran parte riscritta dal maxiemendamento presentato dal Governo, la Finanziaria è ora composta da un unico articolo con 826 commi: molte novità ma anche molte conferme rispetto al testo originario.


Riqualificazione energetica degli edifici
Invariate anche le misure di
incentivazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: è prevista una detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, fino a un massimo di 100.000 euro.
Pari al 55% e fino a un massimo di 60.000 euro, è la detrazione per le spese riguardanti coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi; la stessa detrazione è prevista anche per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. Per le spese di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione spetta una detrazione pari al 55%, fino a un massimo di 30.000 euro.
(attenzione che da un recente convegno ho appreso che le detrazioni sono sull'imposta e non sull'imponibile, e quindi sono ancora + convenienti)
Condizioni fondamentali per usufruire delle detrazioni sono: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti deve essere asseverata da un tecnico abilitato; b) l’acquisizione della certificazione energetica dell'edificio (art. 6 Dlgs 192/2005), qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, oppure di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato; c) l'emanzazione da parte del Ministero delle Finanze di un D.M. entro il 28 febbraio 2007 che fissi le regole

90 Comments:

Blogger ildella said...

Ciao, sto seguendo l'argomento e credo tu possa aiutarmi a chiarire alcuni aspetti.

Nella ristrutturazione di un appartamento (molto vecchio, anni 50, dispersione termica ai massimi storici) sto valutando l'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento. Questo tipo di impianto, inoltre, è tipicamente alimentato da una caldaia a condensazione.

Secondo la tua opinione, è possibile far rientrare nella detrazione l'intero costo dell'impianto, comprensivo di caldaia e persino del costo del termotecnico?

Riguardo invece le tre condizioni che citi:
a) il tecnico abilitato a cosa e da chi?
c) in che senso, che fino a quando non fissano le regole non si sa cosa fare?

Grazie per le delucidazioni, ciao.

16:08  
Blogger Unknown said...

Salve,
dovrei cambiare le finestre in occasione della ristrutturazione completa dell'appartamento. il palazzo è dell'82 (edilizia cooperativa economica) e quindi on ha il certificato energetico (e non credo che lo possa avere considerando la fattura).
Posso lo stesso usufruire del 55% di sgravio se cambio le finestre con la trasmittanza richiesta come requisito?
Grazie

11:08  
Blogger Paolo Savoia said...

Per ildella:
Pensa seriamente, soprattutto con i contributi previsti dalla finanziaria (che sono sull'imposta e non sull'imponibile), di isolare le murature (leggi il post sulla ristrutturazione del blog) e di cambiare gli infissi. Altrimenti il comfort non sarebbe il massimo.

Leggi qui art. 22 (ocio che non è ancora definitiva). Secondo me puoi detrarre solo le spese per la caldaia, ma puoi sempre isolare e sfruttare la detrazione anche per queste
Le detrazioni sono anche sulla parcella del termotecnico

Il tecnico abilitato per ora è un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale iscritto all'ordine/collegio

Per ora per accedere alle agevolazioni manca un DM che deve fare il Ministero per lo Sviluppo (o quello per l'Economia) per dire come si fa per aderire alle agevolazione etc e lo deve fare entro il 28 febbraio. In mancanza di questo non si può accedere agli incentivi

Per carletto:
Il certificato energetico lo possono avere tutti gli edifici, non solo quelli che consumano poco. Per quel che riguarda il cambio dei serramenti, beh, ti consiglio di fare attenzione. Sul blog, nel post degli interventi sull'esistente spiego il perchè. Per usufruire degli incentivi, devi "solo" rispettare i requisiti energetici dei serramenti che intendi sostituire.

08:58  
Anonymous Anonimo said...

Ciao Paolo, blog veramente molto interessante e chiaro e benfatto.
Visti probabili incentivi dalla nuova finanziaria stavamo progettando per il 2007 il rifacimento del tetto della nostra abitazione con nuove tecniche di costruzione e installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici. Mi sembra però ci sia ancora molta "ingnoranza" a riguardo. A chi ci possiamo rivolgere? La tua attività è proprio di analisi e progettazione e coordinamento?

12:25  
Blogger Paolo Savoia said...

Per Giorgio:
riguardo alle tematiche energetiche (isolamento termico ed acustico) siamo di fronte a una non conoscenza diffusa da parte di molti progettisti, i quali, nei loro percorsi formativi sia secondari che universitari, non hanno mai affrontato bene le tematiche. Oggigiorno però si sta muovendo qualcosa, sia nelle università sia nella sensibilità dei giovani progettisti, mossi anche dal business che sta crescendo. Per avere i nominativi di tecnici quantomeno sensibili e ipoteticamente aggiornati puoi visitare il sito dell'ANIT (www.anit.it) alla sezione soci individuali. Sul sito, alla pagina dei soci della Lombardia, trovi anche il mio indirizzo e la mia email per contattarmi in privato.

14:33  
Blogger raffaele said...

Salve Ing Savoia, prima di tutto le vorrei chiedere: nell'inttercapedine di casa mia con porothon esterno e foratino interno non è stato inserito alcun isolante. Quindi oggi cosa posso inserire senza sfasciare tutta la casa ? Poliuretano? Polistirene? Cellulosa espansa ? Mi consigli su tutto ciò che offre il mercato.
Inoltre vorrei cambiare la caldaia ma gli incentivi parlano solo di caldaia a condensazione ma il mio installatore mi consiglia buderus a fiamma blu con pannelli solari. Ma potrei usufruire degli incentivi del 55% anche installando una caldaia a fiamma blu ma che rientri nel decreto 192/2005 ? In fondo nell'articolo 344 parla di miglioramenti generali che però migliorino del 20% la tabella di detto decreto . La ringrazio in anticipo Raffaele Frau Sardegna

22:33  
Blogger Paolo Savoia said...

Raffaele, l'intervento di isolamento da te ipotizzato si chiama insufflaggio. Generalmente si usa la fibra di cellulosa. Personalmente ho qualche perplessità sulla bontà di questo isolamento, soprattutto sul fatto che l'isolante vada a riempire bene tutta l'intercapedine, oltre a problemi di condensazione interstiziale e altro... Verifica con qualche ditta seria queste problematiche.
Per gli incentivi, il discorso è diverso. Si possono chiedere per interventi diversi, ma quello che proponi tu penso sia inquadrabile nel comma 344, anche se bisogna aspettare prima i decreti attuativi. Ti consiglio comunque l'installazione di una caldaia a condensazione (anche Buderus) con sonda climatica esterna, abbinata a pannelli solari.

18:28  
Anonymous Anonimo said...

salve, dovrei cambiare le finestre di un albergo quello che mi chiedevo e se le agevolazioni introdotte dalla finanziaria sono solo per privati o riguardano anche societa come srl

15:47  
Blogger Paolo Savoia said...

Proprio oggi (20.02.07), dalla lettura dei giornali e non dalla Gazzetta Ufficiale, sembra che l'agevolazione sia estesa anche alle aziende e non solo alle persone fisiche.

11:29  
Anonymous Anonimo said...

Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

14:56  
Anonymous Anonimo said...

Caro Paolo,dalla lettura delle ultimissime norme applicative non è chiaro se per la sostituzione dei serramenti (infissi esterni)sono ancora necessarie:
1)la D.I.A.
2)la dichiarazione al centro di Pescara.
Puoi chiarire nel merito? grazie.

09:46  
Blogger Paolo Savoia said...

1 - La sostituzione dei serramenti, nella maggior parte dei casi, ricade in manutenzione ordinaria (DPR 380/2001) per cui è necessaria una comunicazione al Comune, ma non una D.I.A.. Bisogna valutare però caso per caso e Comune per Comune. Una telefonata allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune è consigliata. Ovviamente gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico oppure gli immobili condominiali hanno qualche altro inghippo.
2 - non va fatta la dichiarazione al Centro di Pescara, ma va fatta all'ENEA con le modalità riportate nel Decreto Attuativo (sul blog c'è scritto)

18:28  
Anonymous Anonimo said...

Buongiorno, da quello che scrivi ("per gli infissi si può in alternativa ricorrere alla certificazione del produttore") e da come tale affermazione è inserita nel testo sembra che la certificazione del produttore sostituisca la certificazione energetica o l'attestato di qualificazione energetica.
Invece il decreto attuativo, all'art. 7 comma 2 dice che la certificazione del produttore sostituisce solo l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1, lettera a), e non la certificazione o l'attestato di qualificazione, che è prevista dalla lettera b) dello stesso comma. Per cui secondo me la certificazione o qualificazione che comporta il calcolo di un professionista abilitatova sempre fatta, solo che la responsabilità delle caratteristiche dei materiali viene spostata dal tecnico, che non fa più la asseverazione in merito, al produttore. O mi sbaglio?
ing. Zeno Benciolini, Verona

09:42  
Blogger Paolo Savoia said...

Nel blog ho scritto al posto sbagliato la frase incriminata :) e provvederò a correggere. Quindi il certificato del produttore dei serramenti (che solitamente ha certificato 1 modello di serramento per tipo di telaio) sostituisce l'asseverazione del progettista sul rispetto dei requisiti previsti (che sono tra l'altro molto leggeri). Sostanzialmente un calcolo secondo UNI EN ISO 10077 va fatto sempre...
Mi scuso per l'imprecisione e ringrazio per la segnalazione

09:58  
Anonymous Anonimo said...

Salve ingeniere, sono un produttore e ristrutturatore di porte e finestre in legno che tratta soprattutto con privati e volevo sapere se chiunque effettua un ristrutturazione di un serramento esterno può usufruire della detrazione? quali certificati io devo rilasciare al beneficiario della ristrutturazione?

10:32  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve. Per serramento esterno, intende gli scuri? Se si, per questi non ci sono agevolazioni. Queste sono valide per la sostituzione di serramenti (finestre e porte) verso l'esterno o verso locali non riscaldati.
Ai fini degli incentivi, lei deve rilasciare, se in possesso, un certificato (fatto da laboratori riconosciuti) che attesti che il suo serramento ha valori di trasmittanza inferiori a quelli rischiesti dalla finanziaria. Le consiglio però di far seguire le pratiche relative agli incentivi da un tecnico.

09:05  
Blogger maria said...

Salve, volevo sapere se posso accedere a questa agevolazione fiscale avendo già fatto richiesta all'agenzia delle entrate nell'anno 2006 della detrazione irpef del 41 poi diventato 36%. Devo installare l'impianto a pavimento e la caldaia a condensazione, inoltre devo mettere infissi che hanno cerficazione ral.
grazie
maristella

17:55  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve Mariastella. Premettendo che non sono un commercialista (persona + adatta per rispondere a tale domanda), a mio avviso lei può detrarre (art. 3 DM 19/2/07) le spese sostenute nel 2007 per la sostituzione del generatore con contestuale messa a punto dell'impianto. Ovviamente per queste spese NON può detrarre anche il 36% in base alla non cumulabilità (art. 10 Dm 19/2/2007)

14:40  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Savoia, potrebbe dare ancora suggerimenti inerenti al fatto che, per accedere alle drtazioni fiscali non vi è l'obbligo di comunicazione alla sede dell'agenzia delle entra di Pescara. Secondo quello che è scritto al colla 348 della finazniaria si accenna alle modalità di richiesta che sono indicate nella 41 del 1998. La stessa indicazione viene riportata nel decreto attuativo del 19/02/07. Le chiedo gentilemnte perchè è possibile non tenere conto di tali rimandi legislativi ? La ringrazio e saluto per i validi contributi.

13:33  
Blogger Paolo Savoia said...

Caro Carlo Alberto, il dubbio che tu sollevi è venuto anche a me. Secondo un collega che ha sentito l'ENEA, questa confermava invece che non c'è l'obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara. Recentemente ho chiesto al Ministero un chiarimento. Appena avrò notizie ovviamente le comunicherò.

14:25  
Anonymous Anonimo said...

Salve ingegnere,
abito in una casa unifamiliare, vorrei sapere il pavimento della tavernetta e di quello del primo piano rientrano tra le “strutture opache orizzontali” per il cui rifacimento è possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza U ecc., ecc.
A quanto ho capito mancherebbero ancora le norme attuative; mi conviene posticipare i lavori?
Inoltre dovrei sostituire le vecchie finestre e porte dei balconi con infissi a taglio termico ed aggiungere dei cancelletti di sicurezza con sbarre; in questo caso le agevolazioni spettano solo su porte e finestre o rientrano anche i cancelletti?
Grazie
Angelo

22:06  
Blogger Paolo Savoia said...

Angelo, per quel che riguarda gli interventi sulle strutture orizzontali (pavimenti e coperture), si è in attesa della legge (o decreto legislativo) che corregga l'errore contenuto nella finanziaria e che non ha permesso al DM attuativo di fornire precisazioni. Le posso dire che nel settore, si è parlato di pochi giorni per vedere pubblicato in Gazzetta Ufficiale tale correzione. Quindi può iniziare sin d'ora con le opere, basta che siano rispettate (si rivolga ad un tecnico) le caratteristiche termiche minime prevista.
Per quel che riguarda le finestre, la detrazione mi sento di dire che non possa essere richiesta per interventi che non riguardino l'efficienza energetica.

09:37  
Blogger Unknown said...

Ingegnere, complimenti! Una cosa non mi è chiara: oltre che le caldaie a condensazione, possono accedervi le caldaie a legna di ultima generazione? La ringrazio.

06:48  
Blogger Paolo Savoia said...

In merito alle caldaie a legna, pellet, cippato etc rispondo con le parole di un collega e maestro per me.
"Per fortuna sono state escluse!
Imponendo la condensazione il combustibile privilegiato è solo il gas. Poi vorrei che qualcuno mi dimostrasse seriamente come sia possibile il rispetto ambientale (kyoto) con una caldaia che utilizza derivati legnosi.Fosse per me sarebbero vietate nei centri abitati." E ancora "Il riscaldamento a pellets ha senso certamente nei paesi montani, ma il fatto è che il pellets sta prendendo piede anche in grandi città dove il problema dell'inquinamento deve essere di maggior importanza rispetto a quello della convenienza economica dei combustibili, quanto meno non deve essere un combustibile a cui dare contributi. Può anche costare poco ma se ci basiamo su questo criterio allora dovremmo bruciare anche i pneumatici usati.. ". Nota finale: in Lombardia la D.R.G. 8 del 26/10/2006 regolamenta l'uso della legna come combustibile, dando anche utili consigli...

09:18  
Anonymous Anonimo said...

Salve ingegnere,
per la sostituzione di una caldaia in un edificio storico esistente, con una caldaia a condensazione, è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali della finanziaria 2007?
Se non si attuano altri interventi, si è sicuri di rientrare nei parametri per l'attestato certificazione energetica / qualificazione energetica? E se questa verifica nn ottenesse i parametri di legge? Quali sono questi parametri?
Grazie

Alsio

10:23  
Blogger Paolo Savoia said...

Anche se storico, si può accedere agli incentivi e si possono non attuare altri interventi (isolamento involucro o sostituzione serramenti) visto che non esiste il requisito prestazionale dell'edificio. Assieme alla caldaia vanno però installati i dispositivi di regolazione della portata previsti dal DM

10:57  
Anonymous Anonimo said...

Intervengo per chiedere un suggerimento.

Sto effettuando la sostituzione di serramenti in un appartamento facente parte di un condominio con riscaldamento centralizzato.
Sul sito dell'ENEA, sezione dedicata agli incentivi fiscali, FAQ, domanda n° 24, viene data l'indicazione, per un caso simile, di predispoprre il documento di cui all'all. A del decreto attuativo secondo il procedimento semplificato di cui all'all. B, utilizzando: i dati dell'appartamento per quanto riguarda l'involucro, i dati dell'impianto centralizzato condominiale per quanto riguarda l'impianto termico.
Il problema è questo: come si applica il citato procedimento di calcolo semplificato, all'impianto centralizzato servito da teleriscaldamento, anzichè da caldaia?
Grazie in anticipo per l'eventuale suggerimento che mi potrà dare.

16:43  
Blogger Paolo Savoia said...

Per queste domande, meglio chiedere direttamente ad ENEA all'indirizzo web.acs@casaccia.enea.it

16:56  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Paolo sono una collega che ha alcuni dubbi per una certificazione energetica di un appartamento sito nel comune di La Spezia. Tale certificazione si riferisce ad un appartamento di un condominio a seguito della sostituzione degli infissi.
- la certificazione energetica deve riguardare solo l'appartamento in esame o l'appartamento e l'edificio?

- In alcuni documenti ho letto che gli appartamenti confinanti ed il vano scala sono considerati
ambienti non riscaldati. La superficie disperdente è la superficie che delimita verso vani non dotati di impianto di riscaldamento. Pertanto nel calcolo della superficie disperdente devo considerare solo le pareti perimetrali esterne inclusi i serramenti o anche le pareti interne verticali confinanti col vano scala e/o appartamenti adiacenti nonchè il pavimento e il soffitto?.

- devo calcolare l'indice di prestazione energetica (EPi) per la climatizzazione invernale dell'appartamento con la procedura semplificata prevista dall'Allegato B essendo l'appartamento dotato di impianto centralizzato.
la procedura semplificativa dice che per ogni elemento edilizio facente parte dell'appartamento si deve procedere al calcolo del prodotto della singola trasmittanza per la relativa superficie esterna. Ecco di nuovo il mio dubbio. cosa si intende per superficie esterna?: le pareti perimetrali o anche quelle confinanti con apparteamenti adiacenti nonchè pavimento e soffitto? non devo anche considerare i cassonetti e i ponti termici?
Attraverso gli allegati del decreto ho trovato i valori limite della Trasmittanza termica delle strutture opache verticali, delle finestre comprensive di infissi, delle coperture e dei solai. Dove posso trovare quelle dei cassonetti e delle pareti interne verticali se nel calcolo della trasmittanza globale limite dell'appartamento (Ug lim) vanno inserite anche quelle?

Concludendo mi confermate che le verifiche da effettuare sono:
- l'EPi calcolato < dell'EPi limite;
- la trasmittanza dei nuovi serramenti inferiore a quella limite prevista dalla zona climatica (D).
Che succede se l'EPi calcolato è maggiore di quello limite visto che il secondo requisito è soddisfatto (i nuovi infissi hanno Ucal=1,5 < U lim di 2,8)?.

Grazie infinite per i chiarimenti
Cordialmente
una collega :-)
Arch. Viola Sebastio

19:12  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Architetto,
in merito alle sue richieste, la invito a rivolgersi ai tecnici dell'ENEA (anche via web) che sicuramente le daranno le giuste interpretazioni. Comunque, per quanto possibile, provo a risponderle.
-Alla prima domanda, trova risposta nel sito dell'ENEA che riporto di seguito: "b) Intervento su singolo appartamento: se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
-Le superfici da considerare come disperdenti sono, in conformità al decreto legislativo 192/2005, le superfici verso esterno o verso ambienti non dotati di impianti di riscaldamento. Ad esempio non si considerano le pareti verso gli appartamenti vicini, ma si considerano quelle verso il vano scala, la cantina, il sottotetto etc.
-Il riferimento alle trasmittanze limite di cassonetti e pareti verticali (o orizzontali) su esterno non è dato. A mio avviso, per i cassonetti può usare la trasmittanza limite della parete verticale, mentre per le strutture (pareti o solai) verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento può essere corretto considerare la trasmittanza limite moltiplicata per il rapporto tra il salto termico reale e il salto termico da progetto (con Te=-5°C, Ti=20°C, e Tamb.non risc = 5°C da UNI 7534 bisogna moltiplicare per 15/25)
-Ai fini delle agevolazioni fiscali, non è importante se l'indice di prestazione energetica dell'edificio è maggiore di quello limite.

14:41  
Blogger daniela said...

Gentile ing. Paolo,
vorrei sostituire la caldaia del mio appartamento con una caldaia a condensazione ed ottenere la detrazione del 55% prevista dalla finanziaria ho letto che è necessario l'attestato di qualificazione energetica...vorrei anche ristrutturare il bagno, è obbligatorio presentare in comune la relazione relativa alle dispersioni termiche ai sensi della normativa vigente?
la ringrazio, cordialmente daniela

18:23  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Daniela, per usufruire delle detrazioni previste per la sostituzione della caldaia, deve acquisire: asseverazione, certificazione o qualificazione energetica e scheda informativa. I documenti saranno compilati da un tecnico abilitato. Le procedure sono chiaramente spiegate nel DM 19/2/07 che trova anche sul mio sito. Per la ristrutturazione del bagno, se non interviene sulle murature, soffitti o finestre non è necessario redarre alcuna pratica termotecnica, anche se c'è da chiarire con il Comune se per il cambio di caldaia (Pn<35kW) sia necessario depositare la relazione termotecnica ai sensi del dlgs311/06.

09:03  
Blogger daniela said...

Gentile Ingegner Savoia,un mio committente sta ristrutturando la sua abitazione e mi ha chiesto sia l’attestato di qualificazione energetica e l’allegato E per le detrazioni del 55% che la relazione relativa alle dispersioni energetiche ; poichè il permesso di costruire è di agosto 2005, devo utilizzare due normative differenti per le due relazioni? ovvero per le detrazioni utilizzo il d.l. 192/2005 coordinato con il d.l. 311/2006 mentre per la relazione devo utilizzare la l 10/91?
grazie per i chiarimenti e complimenti per il suo sito
saluti daniela

16:36  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Daniela. Nel caso di permesso datato agosto 2005, sicuramente si ricade nella legge 10/91 che non regolamenta in maniera sistematica gli interventi nel caso diverso da nuove costruzioni.
Per gli incentivi, invece può fare riferimento alle norme tecniche indicate nell'allegato M del dlgs 311 oppure, in maniera + semplice alla procedura semplificata allegata al DM 19.2.2007

16:52  
Blogger Unknown said...

Salve,un consiglio, molte persone nel contesto di ristrutturazioni mi chiedono di poter usufruire della detrazione al 55% per quelle che sono nuove installazioni di caldaia, io so che è prevista solo per la sostituzione di una preinstallata, ma ho notato che nella documentazione da inviare a Enea non viene richiesto di provare l'esistenza della vecchia caldaia, come potrebbero riscontrarne l'assenza?
Grazie mille, ciao

17:20  
Blogger Unknown said...

Gentile Ing. Paolo come si effettua il calcolo sul "Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)" richiesto nell'allegato E nei casi di installazione di una caldaia a condensazione e infissi?
Grazie, Viola

00:20  
Anonymous Anonimo said...

Gentile ing. Savoia, mi allaccio al quesito dell'Arch. Sebastio evidenziando che, se si utilizza la procedura semplificata dell'All.B è impossibile rispettare il valore di EPi limite: infatti secondo detto procedimento il valore di EPi effettivo viene calcolato come prodotto di EPi limite per 2 coefficienti che sono sempre maggiori o uguali a 1, pertanto il valore EPi limite può essere raggiunto, ma no si può scendere al di sotto con detto metodo di calcolo. Infatti, nel caso di intervento di riqualificazione energetica, nel quale si deve scendere al di sotto di EPi lim l'utilizzo del metodo semplificato non è previsto.
ing. Zeno Benciolini - Verona

08:47  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile ing. Benciolini, confermo che con la procedura semplificata si verifica quanto da lei dettagliatamente descritto. Ciò però non influisce in alcun modo con la possibilità di richiedere le agevolazioni previste.

10:19  
Blogger Paolo Savoia said...

Per Piero:
Per il risparmio annuo in fonti primarie da indicare sulla scheda informativa si può far riferimento agli esempi pubblicati sul sito dell'ENEA per pareti verticali, serramenti e solare termico. Per la sostituzione della caldaia l'ENEA non ha pubblicato alcuna procedura, ma personalmente, visto che il valore da indicare è ai soli fini del monitoraggio, procedo facendo uun confronti tra i 4 rendimenti (produzione, regolazione, emissione e distribuzione) prima e dopo l'intervento con i valori forniti dalla UNI 10348, raccomandazioni CTI 3/03 e dati tecnici del produttore della caldaia. Poi, semplicemente con un rapporto tra Energia e produttoria dei 4 rendimenti prima e dopo l'intervento di può valutare l'entità del risparmio. In alternativa si può eseguire ila diagnosi energetica prima e dopo l'intervento.

10:26  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Savoia, mi faccio risentire per chiederle di chiarirmi un piccolo dubbio, o meglio per chiedere una conferma alla mia opinione:
nella compilazione dell'allegato E, richiesta dal decreto attuativo, nel punto 6.richiede "L'importo utilizzato per il calcolo della detrazione",
se ho capito bene dovrebbe trattarsi dell'importo max. detraibile, in base a quale comma del decreto (344, 100.000€, 345 e 346 60.000€, 347 30.000€) si sta applicando, giusto?

Saluto e ringrazio.
Per. Ind. Vergallo Luigi

15:57  
Blogger Paolo Savoia said...

Egregio collega, secondo la mia interpretazione al punto 5 della scheda informativa va inserito l'importo dei lavori ricavato dalla fattura/e dell'impresa/e che hanno eseguito i lavori di riqualificazione energetica.
Al punto 7 vanno inserite le nostre competenze e al punto sei la somma dei punti 5 e 7. Mi raccomando di accertare la correttezza formale delle fatture secondo le ultime indicazioni ribadite anche nella circolare 36 dell'Agenzia delle Entrate che trova anche sul mio sito alla sezione legislazione.
Buon lavoro!

08:57  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Savoia, proprio riagganciandomi alla sua ultima risposta.
Un cliente mi chiedeva come pretendere le fatture da parte del fornitore di infissi (quale iva?), io non ho ancora risposto, però vedendo cosa dice la circolare n. 36 (estratta dal suo sito), capisco che sulla fattura del fornitore dev'essere specificata la voce della manodopera con iva al 10% mentre la fornitura dei beni con iva al 20% e poi il totale?
Oppure se è così conviene fare 2 fatture diverse una con iva al 10 (manodopera)e l'altra con iva al 20% (infissi)? Mentre noi fatturiamo al 20%.
E' corretto?

Saluto e Ringrazio.
Per. Ind. Vergallo L.

13:01  
Blogger Paolo Savoia said...

A dire la verità, la questione IVA non è il mio forte. Nella pagina del blog sul 36% e l'IVA trova alcune informazioni. Sostanzialmente l'IVA va di pari passo con l'intervento edilizio. La cosa + importante è lo specificare l'incidenza della manodopera, pena la negazione delle agevolazioni. L'IVA per le nostre prestazioni questa sono sicuro che vada al 20%.

18:27  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Ingegnere

tra gli interventi i cui costi sono detraibili sono comprese anche le opere murarie necessarie per effettuare gli interventi sugli impianti. Nell'intervento in copertura necessario alla posa di un nuovo pacchetto ventilato come si tratta il costo del ponteggio indispensabile alle operazioni? Non mi sembra che si faccia mai riferimento ad opere provvisionali (e la recente circolare aggiunge una nota solo relativamente al costo della manodopera).

Grazie per la cortese attenzione.

Alessandra

16:12  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Alessandra, ad oggi gli interventi sulla copertura NON sono incentivabili. Bisogna attendere una legge o un dlgs che corregga l'errore contenuto nella tabella della finanziaria (scambio termine coperture/pavimenti) come tra l'altro riportato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate.
A mio modesto avviso, saranno detraibili per le coperture e i pavimenti anche i costi dei ponteggi e di altri interventi necessari alle operazioni di riqualificazione energetica, come lo è attualmente ad esempio per la realizzazione di cappotti esterni o isolamenti interni.

09:53  
Anonymous Anonimo said...

Con riferimento alla Sua risposta relativa alle opere di copertura: ma non e' possibile utilizzare il comma 2 dell'art. 1 -> detraibile il 55% dei costi se si raggiunge nella ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto valori tabellati allegato C?
Grazie per l'attenzione

Alessandra

10:09  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Alessandra, certamente l'isolamento della copertura può rientrare nelle detrazioni se si soddisfano i requisiti del comma 344. E' altresì vero che il governo si sta adoperando per la correzione della tabella della finanziaria che recava lo scambio delle parole copertura/pavimenti. Con tale modifica legislativa, sarà meno onerosa la verifica del requisito richiesto.

10:34  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing Savoia, per asseverazione si intende doversi recare davanti ad un pretore che"assevera" quanto dichiarato o basta compilarala? E' necessario allegare copia del documento di identità?
Grazie per il chiarimento

07:37  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Maurizio, per asseverazione si intende una dichiarazione in sostanza non giurata. Trova un esempio sul sito del collega Cornaviera linkato sulla pagina Link Utili

14:57  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Ingenere, dovendo provvedere alla sostituzione dei serramenti, oltre alla comunicazione di manutenzione ordinaria al Comune dovrei anche incaricare un tecnico per la redazione della Legge 10/91?

Grazie

16:16  
Blogger Paolo Savoia said...

Quando si interviene nella sostituzione dei serramenti, bisogna rispettare il dlgs 192/2005 o dlgs311/2006 che impongono una trasmittanza massima da rispettare. Chieda all'Ufficio Tecnico del Comune se vogliono la consegna della relazione conforme da allegare alla lettera di manutenzione ordinaria.

10:32  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Ingegnere

Ho letto questo sul sito del CENED:
"Per usufruire delle detrazioni IRPEF è necessario dotarsi di attestato di qualificazione energetica. Tale obbligo permane
fino al 31 agosto 2007; dal 1 settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura è
necessario l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata."
E' corretto?
Grazie
Ale G

10:35  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Ale G. L'interpretazione del CENED è giusta, anche se non si sa a che cosa faccia riferimento la data del 1 settembre. Fa fede la data dell'affidamento dell'incarico?? Oppure la data di compilazione dell'attestato?? Ho girato questa ed altre domande ai Punti energia e sono in attesa di una loro risposta..

10:47  
Anonymous Anonimo said...

Anzitutto i complimenti: direi che sono doverosi per un blog veramente utile.
Mi permetto di formulare non una ma una serie di domande: spero trovi il tempo di darmi qualche risposta (sempre che esistano....non so veramente più dove sbattere la testa ....); penso siano dubbi su casi reali comuni a molti altri colleghi ....una spiegazione in merito sarebbe veramente molto utile.
La ringrazio anticipatamente, non solo per ciò che riuscirà a chiarirmi, ma anche e soprattutto per ciò che mi ha chiarito fino ad ora....la maggior parte delle mie risposte finora le ho trovate qui.

Ma veniamo alle domande:

Ai soli fini dell’applicazione del dm.19.02.07 della Finanziaria 2007 per il risparmio energetico, e quindi per poter godere del beneficio del 55%;:
- nel caso di sostituzione di finestre e serramenti,

il provvedimento attuativo della Finanziaria emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce che:
l’asseverazione dell’intervento da parte del tecnico abilitato “può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto”.
Domanda 1 : Quindi, nel caso in cui i produttori certifichino quanto di cui sopra, il tecnico NON deve
(Art. 7dm 19/02/07) fornire l’asseverazione in cui specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D dello stesso decreto..?

Il tecnico non deve quindi produrre alcuna asseverazione, in quanto può essere sostituita in toto da quella del produttore?

Domanda 2 : Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale del 55%, il tecnico deve comunque rilasciare l’attestato di qualificazione energetica seguendo lo schema dell’allegato A del decreto 19/02/07?

Domanda 3 : Nel caso di risposta affermativa alla domanda 2, tale allegato va comunque compilato in ogni sua punto?

In particolare nei punti 29 e 30 che riporto:
“(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio [kWh/mq anno o
kWh/mc anno]: ………………………………
(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq
anno o kWh/mc anno]: ………………………………”

è necessario che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio sia minore del valore limite? ( ho ad esempio un caso di una casa unifamiliare degli anni 70 con muri da 30 cm in cui non sarà mai verificato….queste persone non possono chiedere la detrazione?)

Domanda 4 : L’allegato E (la scheda informativa) , deve essere compilata in ogni sua parte o solo le voci relative agli interventi eseguiti?
In particolare si può lasciare in bianco le voci
Pareti verticali
- Superficie m2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate Si No
Pareti orizzontali o inclinate
- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m2.
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate Si No ???


E ORA IL CASO DEGLI IMPIANTI:
- per una nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, (caso in cui venga rifatto tutto l’impianto e sostituita la caldaia con una a condensazione):



Domanda 1: Per sostituzioni di potenza complessivamente inferiore a 100kW
l’ASSEVERAZIONE
può essere sostituita da:
-dichiarazione del fornitore della caldaia che la stessa raggiunge o supera il rendimento di 93 + 2 log (Pn) al 100 % del carico
-certificazione CE della caldaia (per 90/396/CEE e 92/42/CEE)
-certificazione delle valvole termostatiche a “bassa inerzia termica”




Domanda 2, 3, 4 sono le stesse del caso dei serramenti.


Domanda 5: E’ il caso di specificare nell’asseverazione che NON viene rispettato l’EPI limite?

Domanda 6: Nel caso di SOLA sostituzione della caldaia, c’è un’altra procedura diversa, forse più semplice?
Saluti a tutti
Bettella ing. Dario

18:02  
Blogger jermakki said...

Immagino che ora, per diventare operativa, la risoluzione che estende il 55% al prossimo triennio dovrà passare al vagio del senato. E' così? si sa qualcosa in merito?

11:26  
Blogger Paolo Savoia said...

La proposta di allungare il periodo delle detrazioni per la riqualificazione energetica è ancora in alto mare.. Si saprà qualcosa di più preciso verso la seconda metà di dicembre, tempo di finanziaria.. Ovviamente terrò il blog aggiornato.

11:43  
Blogger Paolo Savoia said...

Egregio collega Bettella ing. Dario, cerco di farle un po' di chiarezza.
Serramenti:
1- se c'è la certificazione del produttore completa dei certificati dei singoli componenti (vetro e telaio) si può non produrre l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti per i nuovi serramenti. Per i vecchi serramenti non serve una asseverazione, ma bensì un calcolo a norma UNI EN 10077 (veda sito ENEA sez. Tecnici) che le servirà per il calcolo del risparmio di energia
2- Si deve produrre AQE/ACE e scheda informatica
3- Si, l'AQE va compilato in ogni punto e soprattutto ai punti 29 e 30. Il consumo dell'edificio può essere oltre i limiti del 192
4- La scheda informativa deve essere compilata relativamente agli interventi oggetto della detrazione

Le risposte sulla parte di impianti sono simili a quelle dei serramenti. In particolare ricordo che la sola sostituzione della caldaia non è agevolata dalla finanziaria.

P.S.: la prego di essere + sintetico la prossima volta... :)

12:10  
Anonymous Anonimo said...

Ringrazio per la risposta e mi scuso per la lunghezza del mio precedente intervento.
Un'altra cosa: per il calcolo (allegato E p.to 3) della trasmittanza prima e dopo delle pareti verticali, orizzontali e infissi, devo allegare una tabella dove specifico uno per uno tutte le superfici e tutte le trasmittanze di ogni componente?
Grazie ancora
Bettella ing. Dario

16:40  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Dario, a mio avviso i calcoli non vanno inviati, ma tenuti a disposizione per eventuali controlli.

08:56  
Anonymous Anonimo said...

Ringrazio ancora.....
ho quasi chiuso il cerchio...
ho un'ultima domanda da porle (è l'ultimo tassello..):
Allegato E, punto 4 "Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)":
la certificazione che sto facendo riguarda la sostituzione di un'intero impianto con sostituzione della caldaia;
Per calcolare EPI e EPI limite dell'allegato A ho usato un software specifico in versione trial per 30 giorni.
Ho ottenuto un EPI di 196.
E' corretto ricalcolare l'epi con l'impianto di prima, trovare il delta (epi prima - epi dopo) e moltiplicare tale valore per la superficie disperdente?
se si, è attendibile un valore di ca. 200-196 = 4 x 425 mq = 1700 ca?
non è tanto?
saluti
Bettella ing. Dario

17:57  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Dario, il procedimento da lei descritto è corretto, anche se i risultati non lo sono. Sostituendo una vecchia caldaia con una a condensazione solo il 2% in meno è veramente poco. Probabilmente lei ha usato un software (trial 30gg ce ne sono pochi) che NON tiene in considerazione realmente il risparmio energetico delle caldaie a condensazione. La invito ad usare la procedura semplificata presente sul sito dell'ENEA per il calcolo del risparmio ottenuto con il cambio di impianto.
Le ricordo anche che per il caso in questione era sufficiente usare il metodo semplificato previsto dal DM 19 febbraio invece che eseguire i calcoli a norma 311.

18:16  
Anonymous Anonimo said...

Convengo che ca. il 2% sia poco, ma guardando il sito Enea, nella sezione per i tecnici dove c'è un esempio di calcolo di risparmio energetico ottenibilie con l'installazione di una caldaia a condensazione, riporta, per un appartamento tipo di 82 mq, un valore in zona E di 965 kWh/app.to·anno; in valore assoluto io ottengo 1700 kWh/·anno su 105 mq di superficie utile. Quindi in percentuale mi aspetterei qualcosa in più, ma in valore assoluto mi aspetterei qualcosa in meno... come mai? ho interpretato male le indicazioni dell'Enea?
Saluti
Bettella ing. Dario

10:08  
Blogger Paolo Savoia said...

Caro Dario, il procedimento dell'ENEA è veramente semplificato!! Tenga conto che mediamente con la sola sostituzione della caldaia con una a condensazione (e messa in grado di condensare altrimenti non conta niente) ha un risparmio medio del 15%. Se poi (come d'obbligo) si installano le valvole termostatiche il risparmio cresce di altri 5%. I due valori che le ho dato, trovano conferma sia da situazioni reali che anche da pubblicazioni ENEA

10:23  
Anonymous Anonimo said...

Egregio Ing. Savoia sono un termotecnico stufo di dovere compilare una relazione Legge 10 con il "favoloso" Termus di ACCA per calcolare l'Epi! Non è che per caso sia reperibile in rete un foglio di calcolo dove basta inserire elementi e trasmittanze???
Grazie per la collaborazione e complimenti per il Blog!!!

16:48  
Blogger Paolo Savoia said...

Egregio collega, le consiglio di acquistare un programma più professionale tipo Edilclima o MC4. Di alternative free c'è Silvestro della Valsir che può richiedere direttamente sul sito della ditta.

10:22  
Anonymous Anonimo said...

Salve sono ancora Bettella Dario.
Mi associo alla discussione precedente per esporre il mio caso e chiedere consiglio:
dopo praticamente luglio e agosto passato ad approfondire tematiche di termotecnica (la mia attività professionale finora era più basata su pratiche edilizie per privati e calcolo strutturale), anche l'impiantistica mi ha molto affascinato: ho rispolverato tutte le mie competenze, (sono perito prima di ing.) ed ho deciso: un po alla volta faccio anche impianti.
Ora è giunto il momento di "scegliere" il software:
Edilclima mi sembra sicuramente tra i più validi, ma costa ca. 3000 euro più IVA per fare "le stesse cose" che fa Termus; ora, vale secondo voi (allargo la discussione a tutto il forum) tre volte il costo di termus?
Mah, sono molto perplesso....altre idee??
saluti a tutti

10:37  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Dario, per queste questioni mi contatti in privato via email (che trova alla sezione Chi Sono allegata al bigliettino da visita).

10:44  
Anonymous Anonimo said...

Ho una legge 10 (EC501v5) che mi riporta questi dati:
Epi ammissibile= 118,4 kWh/m2anno
Epi calcolato =60,03 kWh/m2anno

Su= 136.5m2

Mi può gentilmente dire quali valori sono da indicare ai punti 28, 29, 30 dell’Allegato A?

Gentilmente la Ringrazio.


Sara

18:22  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Sara,
nell'allegato A (attestato di qualificazione energetica) deve indicare:
p.to 28 -> 60.03 x 136.5 =8194.10kWh
p.to 29 -> 60.03kWh/m2anno
p.to 30 -> 118.4kWh/m2anno

09:05  
Blogger PersicoMaurizio said...

Secondo voi appartengo ad un Collegio di precisini o hanno ragione???

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza
Piazzola Gualdi 9/10 - 36100 VICENZA
Tel 0444/327322 - Fax 0444/324270 - e-mail segreteria@perind.org


Vicenza, 28 Settembre 2007


In questi mesi ci giungono richieste di chiarimenti su quale sia la procedura da seguire per l'asseverazine, richiesta dal comma 348 della Legge Finanziaria 2007.

Possiamo dire che l'asseverazione deve essere fatta presso la Cancelleria del Tribunale, escludendo la possibilità dell'autocertificazione.

Quanto affermato è corroborato dal parere del legale a cui ci siamo rivolti, il quale ha portato riferimenti di disposizioni legislative ove chiaramente viene citata la Cancelleria.

Distinti saluti.

- Il Segretario -
Caldarde Per. Ind. Mauro

12:57  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile perito,
a mio avviso il suo collegio dà una interpretazione errata dell'asseverazione, terminologia introdotta dal Testo Unico dell'Edilizia nel 2001. L'asseverazione non è altro che una dichiarazione redatta da un professionista, il quale sotto la propria responsabilità dichiara quanto scritto... che è cosa diversa da una perizia giurata.
Ora non ricordo dove esattamente, ma se non erro su una guida dell'Agenzia delle Entrate, si ribadiva il concetto che le ho espresso.. Quanto sopra ovviamente è a mio (ma non solo) avviso, quindi a lei scegliere.

11:21  
Blogger PersicoMaurizio said...

Scusate se insisto con la faccenda dell'asseverazione. E' evidente che il problema, applicato alle parcelle da emettere, ne cambia notevolmente il valore. Qualcuno si ricorda un riferimento normativo o quantaltro possa fare chiarezza sull'argomento?
Grazie
P.S Ho un file in Excel che permette di ricavare i valori di Epi se interessa e' a disposizione degli addetti ai lavori.

23:19  
Anonymous Anonimo said...

Gentilissimo Ingegnere,
innanzitutto complimenti per il blog, molto interessante.
La contatto per il seguente chiarimento.
In una ristrutturazione che sto seguendo dobbiamo procedere al cambio dei serramenti e dell'impianto termico completo. Oltre alla documentazione per l'Enea, devo far predisporre in questo caso la relazione della Legge 10 e il costo tecnico di questa, a suo parere, può essere considerato nel finanziamento.
Ringrazio anticipatamente.
Saluti.

16:35  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile collega, nel caso da lei citato la relazione sul contenimento dei consumi per il nuovo impianto e per i serramenti va fatta in considerazione del dlgs 311/2006. Inoltre le spese per questa relazione, come si evince dalla circolare 36 dell'Agenzia delle Entrate possono essere detratte.. La invito a leggere il documento in questione che trova anche sul mio blog alla sezione legislazione.

18:56  
Anonymous Anonimo said...

Ciao Paolo, avrei bisogno di un chiarimento.
Per ottenere i finanziamenti sul territorio lombardo e compilare la conseguente relazione, è ora necessario essere certificatori accreditati cened e utilizzare il metodo di calcolo della Regione o è ancora possibile utilizzare l'allegato A della Enea? e nel primo caso all'Enea andrebbe spedito il certificato energetico e l'allegato E, oppure andrebbe in ogni caso spedito anche l'allegato A?
Grazie.
Max

17:39  
Blogger Paolo Savoia said...

Caro Max, nel caso ci sia un incarico ante 1 settembre 2007 si può ancora redarre la qualificazione energetica al posto della certificazione secondo procedura CENED. In caso contrario invece l'ACE redatto esclusivamente da un tecnico iscritto nell'apposito albo, va spedito via posta con raccomandata ad ENEA assieme alla scheda informativa

10:36  
Blogger Paolo Savoia said...

Per Perito Persico.
Da ENEA alla quale può comunque rivolgersi anche lei viene la conferma di quanto sostenuto da me e altri colleghi -> niente asseverazione giurata in tribunale..
Per il foglio xls, se me lo invia, lo metto a disposizione nella pagina software free.

10:31  
Anonymous Anonimo said...

caro ingegnere per il calcolo del fabbisogno di energia primaria nell'allegato A alla nota 28 (DM19/2/07)devo obbligatoriamente usare la UNI EN 832, o posso usare visto che mi è più facile la UNI 10344, e se sì, nella relazione finale posso mensionare che ho usato la UNI 10344????
grazie

23:54  
Blogger Paolo Savoia said...

Al punto 28 della scheda informativa deve calcolare il fabbisogno di energia primaria con il metodo semplificato di cui al DM 19/02/2007 oppure con le norme tecniche di cui all'allegato M del dlgs 311 (obbligo per il comma 344) tra le quali non compare la UNI 10344.

13:56  
Anonymous Anonimo said...

caro collega sono un ingegnere civile-strutturista abilitato all'esercizio da circa 7 anni,ritengo di avere la preparazione e le conoscenze per elaborare un attestato di certificazione energetica per gli edifici, ma mi hanno chiesto un pò tutti che devo fare prima un corso per certificatori (sacert??)del tipo quello da 120 ore DL 14/08/96 n494. se questo è vero, posso elaborare almeno gli attestati di qualificazione energetica (per capirci quelli sulla detrazione irpef 55%)??
grazie

22:05  
Blogger Paolo Savoia said...

Caro Anonimo..
Ogni tecnico (inge, archi, geom, perito etc) se regolarmente iscritto al proprio Oridine/Collegio può firmare gli attestati di qualificazione energetica.
Per la certificazione invece bisogna vedere le leggi regionali (ad esempio Lombardia o prov. Bolzano, Vicenza etc). Ogni norma locale delinea chi può certificare o meno.
A proposito dei corsi del Sacert, CasaClima $ Co. Personalmente ritengo che siano molto utili, ma che non siano sufficienti per formare un tecnico che deve avere le competenze + disparate...

08:18  
Blogger Carlo Alberto said...

Salve Paolo, nella ristrutturazione di un immobile esistente, con fedele ricostruzione delle facciate ma con variazione della divisione interna da una a tre unità abiative, nel caso di sotituzione degli infissi, per per accedere alle detrazioni del 55% è necessario trasformare gli impianti autonomi in centralizzati ? Nel caso di ristrutturazione si deve redarre e presentare la legge 10/91, obbligatoria ne caso sopra menzionato. Questa potrebbe obbligare l'installazione di infissi con performance ben definita nel D.M. 311/06 che ritroviamo nella tabella dell'allegato D del decreto 19/02/2007; secondo lei i questo caso caso si può richiedee la detrazione o, visto che si sarebbe obbligati alla sostituzione degli infissi comunque, le detrazioni vanno a decadere? la saluto, la ringrazio e chiedo scusa....

16:59  
Blogger Unknown said...

Gent.le ingegnere,
il ddl della Legge Finanziaria 2008 corregge l’errore nella tabella con gli indici di trasmittanza delle superfici opache orizzontali con “efficacia dal 1º gennaio 2007”. Però poi, al comma successivo è specificato che: “ i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008”; questo significa che verranno indicati nuovi valori e che bisognerà attendere la nuova tabella?
La mia domanda è: posso procedere immediatamente (nel 2007, ) alla sostituzione del pavimento della mia tavernetta, utilizzando la tabella 2007 corretta o conviene aspettare il 2008 e l’emissione del nuovo decreto? Tanto più che sempre il ddl specifica che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007”, quindi le modalità di attuazione dovrebbero essere le stesse delle superfici verticali.
Grazie

21:49  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Angelo.. Io se fossi in lei farei l'intervento l'anno prossimo. Intanto siamo ancora in fase di disegno di legge (e non legge).
Il DM dell'anno prossimo ristabilirà le nuove trasmittanze e quindi dovrà isolare qualcosina in +.
Cmq se lei si fida di un ddl allora può fare l'intervento.

11:03  
Blogger Paolo Savoia said...

Risposta a Carlo Alberto.
- se cambia i serramenti frazionando l'impianto termico, può usufruire degli incentivi per i serramenti.
- i limiti prescritti dal dlgs311/07 sono meno restrittivi di quelli previsti dalla finanziaria 2007, tranne in lombardia. Per l'incentivo l'importante è che i suoi serramenti rispettino la trasmittanza media

08:28  
Anonymous Taverna Villi said...

Buongiorno ing. Savoia, come attività svolgo ristrutturazioni di vecchi serramneti e in quasi tutti i casi sostituisco il vetro normale con vetrocamera.
Ora, non essendo io il produttore di tali serramenti come posso calcolare la trasmittanza?
O meglio, esiste un programma che possa calcolare da prima a dopo l'intervento e che possa certificare il tutto senza dover ricorrere ad un tecnico?

Taverna Villi

17:37  
Blogger Paolo Savoia said...

Il calcolo in conformità alla UNI EN ISO 10077 è semplice, è la media pesata sulla superficie tra trasmittanza telaio, vetro e distanziale.
Con una semplice ricerca su google trova vari programmi. Valuti il secondo link http://www.google.it/search?hl=it&q=calcolo+trasmittanza+serramenti&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_itIT342IT358&ie=UTF-8

Per Uf (trasmittanza legno)e Ug (vetro) i valori sono o certificati o da norma.

Se non ricordo male anche qualche software commerciale, come ACCA, distribuisce gratuitamente TermusG per questi calcoli http://www.acca.it/Software/TerMus/TerMusG/tabid/513/Default.aspx .

18:00  
Anonymous corrado said...

Ho installato una caldaia gasolio a condensazione di KW 23,5 per un app.to in montagna di mq. 62, eliminando una vecchia caldaia di circa 35 KW. Non riesco a fare il calcolo del risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento. Inoltre, cos'é la tipologia di contabilizzazione del calore prevista e richiesta da Enea ?

20:09  
Blogger Paolo Savoia said...

I calcoli di risparmio energetico non si ipotizzano, si svolgono. Purtroppo la norma dà la possibilità di evitare di passare per persone qualificate per fare questi calcoli, lasciando ai cittadini l'onere di indicare tale valori. Il GdL Finanziaria dell'ENEA venendo incontro ai cittadini ha pubblicato alcune faq, in particolare la n. 56 che trova sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/. Questa le indica come poter eseguire la stima semplificata del risparmio energetico.
Nel suo caso per contabilizzazione indichi "nessuno" essendo un appartamento termo autonomo.

09:19  
Blogger arch.Irene said...

gentile ing.Savoia mi trovo a dover calcolare il "Risparmio annuo di energia in fonti primarie" di un appartamento di 215mq a seguito di una sostituzione di caldaia con una a condensazione e relativo rifacimento di impianto termico . Secondo la faq.58 del sito dell'ENEA il calcolo semplificato può essere utilizzato solo per superfici fino a 164mq, mentre alcuni miei colleghi lo utilizzano cmq .Secondo lei come devo procedere? nel caso di procedimento "rigoroso" il "Risparmio annuo di energia in fonti primarie" deve essere calcolato come differenza fra "Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]" prima e dopo l'intervento?
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione

17:05  

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