07 maggio 2009

Incentivi Finanziaria 2008

Iniziamo a parlare della finanziaria 2008. Come sempre raccoglierò e commenterò (scritte in corsivo) qualche notizia apparsa sul web...

"Basta" ACE per sostituzione caldaia
17/07/09 Il Senato ha approvato il disegno di legge su "Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", quindi attualmente ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L'art. 31 di tale disegno di legge ha soppresso l'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica per usufruire delle detrazioni del 55% "per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione".
Con l'entrata in vigore del provvedimento, quindi, per avvalersi delle agevolazioni fiscali per la sostituzione della caldaia sarà sufficiente attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti (caldaie a condensazione e valvole termostiche o altri dispositivi modulanti agenti sulla portata, redatta da un tecnico abilitato), oltre comunque all'invio della documentazione tramite il sito internet dell'ENEA.
Si fa presente, tuttavia, che ai sensi delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica, approvate con Decreto 26 giugno 2009, l'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato a seguito di: installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti (ma vale solo per edifici che hanno già un Attestato di Certificazione Energetica).

Probabilmente gli unici a non gioire di questo provvedimento saranno i produttori di valvole termostatiche e i termotecnici :(
.. chissà perchè!

Uscito il modello di comunicazione all'Ade
07/05/2009 Cono "solo" 2 mesi abbondanti di ritardo è uscito il decreto del direttore dell'Ade che stabilisce le modalità per la comunicazione dall'AdE dei lavori eseguiti per la riqualificazione energetica (ovviamente farsi inviare i dati dall'altro ente, l'ENEA, era troppo complicato).. vabbè!!

La dichiarazione deve essere inviata dagli intermediari (commercialisti, CAF, ACLI) e/o dai contribuenti, non dai tecnici redattori della pratica 55%.

Il modello di comunicazione è da inviare per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:
- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010,
indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.


Rientra la paura del taglio degli incentivi al 55% (almeno per il 2008)
E' di poco fa la notizia che
il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Lo ha detto poco fa il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera.
A farsi promotrice della modifica potrebbe essere il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, che presenterà un emendamento governativo per cancellare l’art. 29 del DL 185/2008.
Gli interventi e le pratiche concluse quindi nel 2008 sono "salve"

Tremonti nell'intervento aggiunge: “La retroattività non ci può essere e il Parlamento la correggerà ma voglio sul futuro ribadire un criterio: il crediti di imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati utilizzati come bancomat” ed ha definito “incivile” l'introduzione di crediti di imposta non sufficientemente coperti: “questo non accadrà con il nostro governo”.
Resta quindi da capire se la copertura finanziaria per il 2009/2010 sarà presente, e se le modifiche introdotte alla procedura per accedere alle detrazioni (con l'istanza di domanda all'Agenzia delle Entrate) sarà o meno mantenuta.


A rischio le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
30/11/08 - Sconcertante la notizia appena giuntami, riportata dal sole 24 ore di venerd' 28 novembre e ripresa da varie agenzie stampa..
La crisi finanziaria in atto va ad incidere anche sugli stanziamenti per la riqualificazione energetica degli edifici.
Con l'entrata in vigore del decreto legge
n. 185/2008 anti-crisi del governo, pubblicato questa mattina sulla Gazzetta ufficiale, diventa molto piu' complesso l'iter per avere accesso alle detrazioni Irpef e Ires del 55% delle spese sostenute, ad esempio, per installare un pannello solare o sostituire un impianto di climatizzazione o cambiare gli infissi alle finestre.
Il decreto prevede infatti che per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2007, i contribuenti debbano inviare, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, "un'apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi". L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo l'ordine cronologico di invio e comunica entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita comunicazione di accoglimento "l'assenso si intende non fornito" e il cittadino non potra' usufruire della detrazione. Per le spese sostenute nel 2008, in caso di mancato invio della domanda o di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, l'interessato potra' comunque usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro da ripartire in 10 rate annuali .

Il decreto limita anche moltissimo il tetto della somma a disposizione per le detrazioni.
Pur sottolineando che era ed è necessario un controllo non solo formale sugli interventi incentivati, sulla correttezza della pratiche (per non favorire i soliti furbetti), sono completamente in disaccordo con tale disposizione che è retroattiva (vale per i pagamenti eseguiti dal 1/1/2008) di difficile attuazione (l'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica) e non democratica (si andrà infatti a valutare in ordine di ricezione delle domande). Vabbè che siamo in Italia.. ma stiamo esagerando!!!!!

Risoluzioni AdE 303 e340: Niente detrazione alle immobiliari

Le risoluzioni dell'Ade n.303 del 15 luglio 2008 e n. 340 del 01 agosto 2008 invece evidenziano come nel caso di impresa edile o immobiliare che intenda riqualificare energeticamente un immobile per poi immetterlo sul mercato (immobili merce) per vendita o locazione, non possano beneficiare del contributo del 55% per le spese sostenute, in quanto non è ritenuta "utilizzatore finale". In sostanza i soggetti titolari di reddito di impresa possono avvalersi delle detrazioni solo per immobili strumentali (sedi dell'attività).
In particolare si rileva che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce in quanto l'Agenzia interpreta che i benefici fiscali siano da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio

Detrazione 55%: la nuova Guida dell'Agenzia delle entrate disponibile nella sezione Legislazione

Detrazione 55%: disponibile il nuovo decreto attuativo
Le procedure per usufruire dei benefici fino al 2010 con i nuovi valori limite previsti dal DM 11 marzo 2008

16/04/2008 – Pubblichiamo in anteprima il nuovo Decreto Ministeriale che disciplina la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008.
Il nuovo decreto interviene sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.

Tra gli interventi agevolabili, oltre alla sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione, è aggiunta la sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La procedura per accedere all’agevolazione non cambia: per le spese sostenute nel 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, è necessario:
a) acquisire l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e per l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F del nuovo decreto.
All’art. 5, comma 1 del DM 19 febbraio 2007, che impone di redigere l’attestato di certificazione energetica utilizzando le procedure approvate dalle Regioni o quelle stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005, il nuovo decreto aggiunge una terza alternativa: per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato va prodotto utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del Dlgs 192/2005, oltre che quelle regionali o comunali.
Si tratta del Decreto interministeriale che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e che contiene, in allegato, le Linee guida nazionali.

Novità anche per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione per gli interventi sull’involucro edilizio, per l’installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW: per i lavori realizzati a partire dal 2008, si può applicare, in alternativa al calcolo contenuto dell’allegato I del Dlgs 192/2005, la metodologia di cui all’allegato G al nuovo decreto.
(di tratta del vecchio metodo semplificato previsto dall'originario DM 19/02/2007 rivisitato in modo da valutare "+ coerente " il rendimento degli impianti termici e tenendo conto approssimativamente anche delle dispersioni dovute a componenti diverse dalla sola trasmissione di calore.. spero che l'ENEA giustifici tale formula)

Cambiano i valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da rispettare negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: il DM 19/02/2007 imponeva il conseguimento di un valore inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al DM stesso; secondo il nuovo decreto, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tali valori non devono superare quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. Lo stesso vale per il valore della trasmittanza termica in caso di interventi sull'involucro di edifici esistenti: nel 2008 i valori limite cui far riferimento non sono più quelli dell’allegato D al decreto 19/02/2007 ma quelli definiti dal DM 11 marzo 2008. (per questi interventi l'asseverazione deve riportare anche una stima della trasmittanza originaria del componente sostituito e non vedo come il produttore dei serramenti, che può fornire il certificato energetico sostitutivo dell'asseverazione, possa quantificare tale aspetto!!!)

Il nuovo articolo 9-bis è dedicato alla ripartizione della detrazione: il contribuente sceglie irrevocabilmente di ripartire la detrazione in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; viene inoltre disciplinato il caso di vendita, donazione o successione dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi.

L’articolo 9-ter interviene invece sulla procedura per usufruire della detrazione per interventi su coperture e pavimenti realizzati nel 2007: per questi interventi, attuati secondo i requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, come modificata dalla Finanziaria 2008 è possibile fruire della detrazione a condizione che l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano inviati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Con l’articolo 11-bis viene stabilito che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori: ai lavori iniziati nel 2007 si applicano i parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e 345 della Finanziaria 2007; per i lavori iniziati nel 2008 valgono quelli del DM 11 marzo 2008.

Il Decreto è in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.


Detrazione 55%: ok ai decreti attuativi della Finanziaria 2008
In arrivo le istruzioni per usufruire fino al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
11/04/2008 - Sono stati firmati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti attuativi della Finanziaria 2008, in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. (non potevano fare 1 solo decreto attuativi?? magari senza castronerie tipo PCI legna =0?? Se ne parla tanto, ma come si vede dalla gestione l'efficienza energetica è vista e vissuta + come una moda/buisness che come valida realtà per il risparmio energetico globale!!)

Qui il comunicato stampa dell'MSE


Pubblicato il DM attuativo della finanziaria 2008!!
Il decreto 11/03/2008 è l'attuativo del comma 24 lettera a della finanziaria 2008 relativo alle detrazioni fiscali 55% per la riqualificazione energetica..
In tale decreto viene specificato:
- l'indice della prestazione energetica (EPi) limite dell'edificio per usufruire della detrazione per riqualificazione energetica globale previsto dal comma 344 della finanziaria 2007
- le nuove trasmittanze dei serramenti incentivabili (pari a 2,20W/m2K fino al 31/12/2009 e 1,6W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a buoni telai in PVC o legno e vetrocamera bassoemissivo possibilmente con gas argon)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico delle pareti verticali incentivabili (pari a 0,34W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,28W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 8/10cm di cappotto)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico delle coperture incentivabili (pari a 0,30W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,24W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 12/14cm di isolante)
- le nuove trasmittanze dell'isolamento termico dei pavimenti (verso locali non riscaldati ed esterno) incentivabili (pari a 0,33W/m2K fino al 31/12/2009 e 0,27W/m2K dal 01/01/2010 al 31/12/2010 corrispondenti a circa 12/14cm di isolante)
- l'agevolazione della sostituzione dei generatori di calore con modelli a biomassa con certi requisiti minimi di rendimenti ed emissioni

Non è però stato chiarito (e chissà quando lo sarà):
- come comportarsi per gli interventi a cavallo tra il 2007 e 2008 (l'ENEA rimanda ad un decreto ancora da emanare)
- quale documentazione sia da compilare per usufruire delle detrazioni (l'ENEA parla di 2 modelli di scheda informativa, uno per i serramenti e solare e l'altro per isolamenti e sostituzione generatori di calore)


Quando non si premia la professionalità..
Sotto pubblicherò uno stralcio (relativo alla finanziaria 2008) di un articolo comparso sulla rivista Progetto 2000 di Ediclima srl a firma del perito Franco Soma. Non posso che quotare tutto quanto espresso da quest'autorevole progettista, che da sempre cerca di far valere le professionalità dei componenti e della conseguente legislazione UNI/CTI al posto delle frammentate iniziative campanilistiche...

FINANZIARIA 2008: SERRAMENTI E SOLARE SENZA DIAGNOSI di Franco Soma
La diagnosi energetica, resa possibile dai nuovi metodi di calcolo elaborati o perfezionati dal CEN, si è rivelata il mezzo più potente per individuare gli interventi efficaci sotto il profilo dei costi in grado di ridurre in modo drastico il consumo energetico degli edifici esistenti.
Solo la diagnosi è in grado di fornire tutti gli elementi che consentono di valutare le prestazioni parziali
dell’edificio (trasmittanze dei componenti edilizi e rendimenti dei sottosistemi impiantistici) e di valutare dove essi siano migliorabili, con quali vantaggi (mediante la simulazione) e con quali costi (mediante analisi economica). L’esecuzione di interventi parziali, quali la sostituzione di un generatore di calore, la sostituzione di serramenti o qualsiasi altro intervento, senza una diagnosi e relative simulazioni che consentano di valutarne gli effetti, vanifica spesso buona parte del risparmio conseguibile, a parità di costi o addirittura a costi superiori.
Costi superiori si sopportano per esempio sostituendo il generatore di calore senza verificare se ne fosse sufficiente uno di potenza molto inferiore, come spesso accade. Si vanifica il risparmio, per esempio quando si sostituiscono i serramenti con altri di resistenza termica nettamente superiore, senza installare valvole termostatiche e contabilizzazione del calore (in edifici con impianto centralizzato). Si compromette il benessere (per rumorosità e sovratemperature) e si limita il risparmio, installando valvole termostatiche senza il necessario adeguamento delle portate e senza dimensionare la corretta autorità della valvola, da
cui dipende il rendimento di regolazione, e così via.
I decreti attuativi della finanziaria 2007 si sono espressi in modo troppo ermetico e per questo non sono stati compresi. I commi 1 e 2 dell’art. 5 del DM 19 febbraio 2007 richiedono che l’attestato di certificazione energetica (o l’attestato di qualificazione energetica) siano predisposti successivamente all’esecuzione degli nterventi. Questa richiesta è corretta, in quanto la prestazione si deve riferire all’edificio come risultante dopo gli interventi. Quello che forse è sfuggito è che la diagnosi non costituisce praticamente lavoro aggiuntivo: una volta effettuato l’input dei dati, si eseguono le simulazioni finalizzate all’individuazione degli interventi efficaci sotto il profilo dei costi; si decidono quindi gli interventi da realizzare e si calcola la prestazione di progetto (design rating) per verificare che questa soddisfi ai requisiti eventualmente richiesti. Una volta eseguito l’intervento, se non sono intervenute varianti in corso d’opera rispetto al progetto,lo stesso calcolo diventa attestato di certificazione o di qualificazione energetica (asset rating), senza ulteriori fatiche. Se le varianti sono invece intervenute, si tratta solo di correggere l’input per adeguarlo alle varianti e di ristampare l’elaborato.
Le associazioni dei consumatori hanno invece interpretato l’attestato di certificazione energetica come un balzello a favore della “corporazione dei professionisti” ed hanno richiesto a gran voce, ed ottenuto per la legge finanziaria2008, la sua eliminazione (limitatamente all’installazione dei serramenti e dei pannelli solari termici). Invece di spiegarne meglio la funzione e l’utilità si è preferita la sua eliminazione; il che costituisce un danno certo per i consumatori. Si installeranno quindi serramenti nuovi e pannelli solari termici non perché si tratta di un intervento indicato come conveniente dalla diagnosi quando eseguito in concomitanza con i dovuti adeguamenti impiantistici, ma perché non occorre la certificazione energetica.
Tocca allora ai professionisti seri far capire all’utente che l’intervento non si sceglie per simpatia, ma sempre attraverso una diagnosi. La diagnosi potrebbe infatti indicare che l’intervento deciso a priori
dall’utente, è l’ultimo ed il meno conveniente da realizzare e che spreca i suoi soldi se non agisce con la necessaria coerenza.


Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione

06/12/2007 - Prosegue in Commissione Bilancio della Camera l’esame del disegno di legge Finanziaria 2008. Nella seduta del 4 dicembre scorso sono stati approvati i primi emendamenti al testo in discussione.
Tra questi vi è l’applicazione della detrazione del 55% anche alle “spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009”.
Dal testo della norma – non proprio chiarissimo – pare di capire che sarà possibile detrarre dall’Irpef il 55% delle spese sostenute per l’installazione di impianti di riscaldamento dotati di caldaie diverse da quelle a condensazione; non è però specificato di quali caldaie si tratti. (che sia la lobby dei costruttori di caldaiette a farsi sentire?? che senso ha incentivare al 55% impianti che permettono riduzioni dell'inquinamento molto inferiori rispetto alle caldaie a condensazione???)

Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui. (copertura della sola sostituzione di caldaie non a condensazione)
Ricordiamo che la detrazione del 55% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione è prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

È stato approvato anche un emendamento che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Detrazione 55% senza attestato energetico per finestre e solare termico
La Finanziaria 2008 semplifica e proroga le agevolazioni su ristrutturazione, riqualificazione energetica, Ici e affitto

09/11/2007 - Il Senato ha approvato senza modifiche l’articolo 2 del disegno di legge Finanziaria 2008, confermando il testo approvato dalla Commissione bilancio.
Passano dunque le agevolazioni fiscali su ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, su prima casa e affitto, e viene eliminato l’obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari. (vi invito a leggere quanto ho scritto più sotto sotto)
Vediamo nel dettaglio le misure approvate:

Detrazione Irpef riqualificazione energetica e correzione Tabella trasmittanza
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Le agevolazioni, insieme a quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
La tabella 3 sui valori di trasmittanza termica, allegata alla Finanziaria 2007, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007 dalla tabella allegata.

Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari

Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.(vi invito a leggere quanto ho scritto più sotto sotto)

Detrazione Irpef ristrutturazioni e Iva agevolata

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Governo e riqualificazione energetica
30/09/2007 Le notizie sulla Finanziaria 2008 confermano la proroga delle detrazioni al 55% per altri tre anni, viene confermata l'intero impianto della precedente Legge compresa la necessità (per l'ottenimento dello sgravio fiscale) dell'Attestato di certificazione energetica.

FINANZIARIA 2008: il testo definitivo.
Dalla lettura del testo della finanziaria 2008 (che ora è stato reso disponibile, scritto dopo la notte di mediazioni) emergono aspetti positivi, già richiesti ed auspicati dagli operatori del settore e dai cittadini, mentre altri, che anticipazioni di stampa avevano ventilato, sono stati accantonati: ci si riferisce alla ipotesi di eliminazione dell'Attestato per gli interventi più semplici che sarebbe stata una una sostanziale marcia indietro sul fronte della corretta diffusione della cultura del risparmio energetico.
Infatti, in un "miglioramento del meccanismo" iniziato con la Finanziaria del 2007 era stata ipotizzato che per la sostituzione dei serramenti e per l'installazione dei pannelli solari non fosse più indispensabile l'attestato di qualificazione energetica (o di certificazione energetica) redatto da un tecnico abilitato.
Nel testo definitivo non si trova traccia di questa informazione.
Per fortuna le anticipazioni non sono risultate fondate o il Governo ha messo giudizio, sarebbe stato come smentire quanto riportato dal D. Lgs. 311/2006 che è entrato in vigore il 6/2/2007 e che prevede:
"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti... omississ."

A mio avviso (ma anche ad avviso di qualche collega giurista) quindi o si cambia anche il dlgs 311 oppure l'obbligo dell'ACE rimane sempre, anche con l'approvazione di quel famoso emendamento che però crea confusione, visto che non si sa se la scheda informativa sarà da realizzare e a cura di chi. L'emendamento infatti riferendosi alla finanziaria 2007 comma 348 propone che venga abolito per serramenti e solare (e allora perchè non anche caldaie?? cappotto??) il solo punto b) ossia l'ACE/AQE..
Mah.. spero solo che non si crei ulteriore confusione..

Se fatto bene infatti (e spero che concordiate con me) l'ACE/AQE è fondamentale per far conoscere ai cittadini oltre al consumo energetico della propria abitazione/immobile, gli interventi efficaci sotto il profilo dei costi per migliorare l'efficienza energetica, rendendosi conto che prima di cambiare i serramenti o installare il solare, è decisamente meglio cambiare la caldaia o ancora meglio isolare la propria abitazione. Senza questo chiaro messaggio, si rischia (e per certi versi si vuole) far si che il solare, fortemente pubblicizzato come miracoloso anche per la sola ACS dalla miriade di imprese del settore, sia l'unico intervento realizzabile.
Peggio ancora si rischia con quel "blando" limite di trasmittanza richiesta ai serramenti, difficile da inquadrare come intervento di risparmio energetico visto che tranquillamente si arriva ad Uw 1,8W/m2K, porti i cittadini (oltre all'avere la muffa in casa perchè i muri non sono isolati) a spendere molti € in + solamente per sfruttare gli incentivi ed acquistare i serramenti + esteticamente migliori..

E' ancor più sconfortante che proprio i due interventi meno redditizzi per la collettività vengano ancor più spinti.. L'agevolazione sulla sostituzione di serramenti e installazione del solare è pagata dai contribuenti, quindi per tutti i cittadini (e per l'ambiente) sarebbe molto meglio che fossero incentivati altri interventi (cappotto, isolamento coperture, caldaie a condensazione realmente funzionanti come tali) che a parità di costo per il committente (e di agevolazione da parte dello Stato) siano più rispettose dell'ambiente e della collettività.

Ovviamente questo è uno "sfogo" che spero sia accolto e fatto proprio da chi, come ENEA, meglio di me sa cosa realmente sia meglio per la riduzione dei consumi energetici e inquinamento ambientale.

Piano casa: le novità della Finanziaria 2008
Nella manovra da 11 mld: taglio Ici, proroga detrazioni 55% e 36%, sconto Irpef sull'affitto, edilizia pubblica (fonte edilportale.com)

01/10/2007 - E' stata approvato un disegno di legge dal Consiglio dei Ministri per la Legge Finanziaria per il 2008.

Detrazioni Irpef riqualificazione energetica e ristrutturazione
E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dalla Finanziaria 2007.

E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, anche la detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione. Quest'ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
30/10/2007 - Tra le novità più rilevanti contenute negli emendamenti presentati al Ddl di conversione del DL fiscale è la ridefinizione delle norme sugli incentivi e le autorizzazioni per le fonti rinnovabili.
Sono stati presentati emendamenti per inserire articoli aggiuntivi dopo il 30 che prevedono “Norme per l’incentivazione dell’energica elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, “Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili”, “Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili”, “Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili”, unitamente a un emendamento per disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.
“Finalmente sembra che la maggioranza di centro-sinistra abbia imboccato la strada giusta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili", ha commentato Legambiente, in una nota, l'inserimento da parte del relatore della maggioranza di governo di un ampio emendamento alla Finanziaria, che riprende gli emendamenti già presentati da alcuni senatori dell'Ulivo, primi firmatari Ronchi e Ferrante.
"Il fatto che la maggioranza abbia inserito questo emendamento - continua Legambiente - fa ben sperare per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia che le associazioni ambientaliste chiedono da tempo".
Tra i provvedimenti previsti dall'emendamento c'è l'estensione del meccanismo del conto energia a tutte le fonti rinnovabili, oggi previsto solo per il fotovoltaico, già applicato con successo in altri paesi europei e anche la semplificazione delle procedure d'installazione.
È stata poi proposta l’istituzione nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente di un fondo per la promozione di rinnovabili ed efficienza attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A questo fondo sono destinati per il 2008 40 milioni di euro: entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge il dicastero di Pecoraro Scanio individuerà con decreto le modalità di utilizzazione delle risorse. Sarà poi istituito un altro fondo, che avrà una dotazione per il 2008 di 20 milioni di euro, per promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.


17/10/2007 - Il testo della Finanziaria 2008 presentato dal Governo in Parlamento esclude dalla detrazione fiscale i termocamini e le stufe a biomasse, le lavatrici di classe “A+”, le pompe di calore ad alta efficienza. È qianto sottolinea il Kyoto Club con una nota stampa. “Nonostante una mozione parlamentare approvata lo scorso 18 settembre, che impegna il Governo nell'estendere la defiscalizzazione per interventi di riqualificazione energetica della finanziaria 2007 a molti altri interventi di risparmio energetico – si legge nella nota - , il testo della Finanziaria 2008 presentato dal Governo in Parlamento non contiene nulla di quanto previsto”. (sinceramente a me va bene che questi incentivi non rientrino nel 55%. Mi sta bene se ci fossero incentivi ad hoc per questi strumenti di "risparmio energetico"..Ho sempre sostenuto che gli incentivi non debbano essere dati tanto al chilo, ma addirittura io penso che debbano essere dati nella stessa misura del conseguimento del risparmio energetico. Non ha senso infatti incentivare alla stesso modo serramenti con i "girigori" o serramenti ad altissima efficienza di pari prezzo, come non ha senso incentivare con lo stesso importo interventi che hanno risparmi energetici differenti..)
Il mistero è nascosto nei corridoi dei palazzi romani. “Inspiegabile la dinamica - spiega il Kyoto Club - : dagli uffici dei ministeri Ambiente e Sviluppo economico esce un testo che, sotto la spinta delle associazioni del settore, contiene correttamente alcune novità importanti: venivano, ad esempio, premiate, tra le altre, i termocamini e le stufe a biomassa ad alta efficienza, le lavatrici di classe A+, le pompe di calore ad alta efficienza. Purtroppo nella versione finale - prosegue la nota - tutto il buono della proposta viene spazzato via da una improvvida penna: probabilmente la Ragioneria generale”. Il Kyoto Club chiede quindi che venga ripristinato almeno il testo originale proposto dai ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, allineando così gli incentivi fiscali a quelli introdotti dalla finanziaria attualmente vigente.
Come se non bastasse anche il Wwf rincara la dose e con una nota stampa afferma: “il provvedimento non innesca le riforme fondamentali per la sicurezza energetica ed ambientale del Paese”. “Una carenza strategica – continua la nota - che si traduce in un reale rischio di impoverimento dei cittadini e in un pari rischio di perdita di competitività imprese. Un vero peccato: non si raccolgono i frutti delle cose buone prodotte quest’anno dal Governo e dal Parlamento, dal Dpef alla relazione dell’VIII Commissione della Camera, al piano nazionale per l'efficienza energetica al 2016”. Se l’associazione ritiene positivo il giudizio sul prolungamento al 2010 degli incentivi fiscali per la promozione dell’efficienza energetica delle abitazioni e l’introduzione di agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico, rimane invece stupita per l’eliminazione delle incentivazioni per l’acquisto di apparecchiature energetiche efficienti”.

60 Comments:

Blogger Unknown said...

Approfitto di questo spazio per chiedere una consulenza gratuita se possibile. Sto procedendo all'installazione di pannelli solari termici nella mia abitazione, i lavori sono quasi terminati. A questo punto ho una bella confusione... devo o non devo far fare l'attestato energetico? Anche perché tale attestato è abbastanza costoso (non meno di 500 euro). E' pur vero che posso detrarre il 55% anche delle spese dell'attestato ma è anche vero che sarebbe una bella riduzione di pratiche burocratiche e sbattimenti vari.

Chi mi può aiutare?

Grazie
Matteo

14:55  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Matteo. Al fine di usufruire delle detrazioni previste dalla Finanziari 2007 è OBBLIGATORIO acquisire l'attestato di quelificazione/certificazione energetica dell'immobile tra le altre cose. Considera che 500€ non sono decisamente tanti, visto che al tecnico che ti farà la pratica ne resteranno nette 300€ e che per farla dovrà fare un sopralluogo accurato, verificare le stratigrafie di tutti i componenti edilizi ed impiantistici, eseguire calcolazioni, ha la responsabilità civile e penale di quel che scrive etc etc..

09:18  
Blogger Unknown said...

Grazie per la veloce ed esauriente risposta.
A questo punto approfitto ancora. :)
Secondo lei, sinceramente... l'attestato in questione aumenta il valore della casa e/o porta altri benefici oppure è solo una costosa pratica burocratica inutile?

Grazie
Matteo Pavoni

09:44  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Matteo, la sua mi sembra una provocazione.. Comunque diciamo che di per se l'attestato di qualificazione/certificazione energetica non altera il valore di un immobile, in quanto riporta tra gli altri dati il consumo standard del suo edificio, che è legato alle caratteristiche delle strutture e dell'impianto in esso presenti...
Quando lei va in un negozio di elettrodomestici, individua spero quelli in classe A o B, visto che consumano meno.. Questo vale anche per elettrodomestici da 20€.. Perchè non dovrebbe valere lo stesso per le abitazioni da 2/300.000€?? Quindi l'AQE/ACE rende visibile all'acquirente/inquilino il consumo energetico dell'immobile che andrà ad acquistare o locare..
Giustamente poi le viene riconosciuto un grosso incentivo pagato da tutta la collettività, e lo Stato giustamente ritiene obbligatorio acquisire questo certificato anche per far conoscere agli utenti stessi quali interventi sia meglio realizzare sotto il punto di vista costi/benefici. Infatti ci sono interventi che si ripagano da soli in 3/4anni, altri che si ripagano in 15 anni. Lei non lo sa, ma chi le fa l'AQE/ACE è tenuto a farglielo presente.. Quindi inutile burocrazia proprio non lo è!

13:47  
Anonymous Anonimo said...

sono antonio candido e vorrei installare dei pannelli solari per acqua calda e riscaldamento (ho un impianto a pannelli radianti). posso usufruire dell'agevolazione fiscale del 55% considerando che la mia abitazione verrà accatastata come civile abitazione lunedì 19/11/2007.
grazie.

la mia e-mail è:procutilecce@hotmail.com

10:16  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Antonio.
A mio avviso, se sostiene le spese per l'installazione del solare da dopo l'accatastamento può usufruire delle agevolazioni.

12:04  
Anonymous Anonimo said...

Nella finanziaria 2008 si prevede che il 55% delle spese per la riqualificazione energetica si possano detrarre in più di tre anni, fino ad un massimo di dieci. Ma vale anche per le spese 2007, o solo per quelle effettuate nel 2008? Grazie

12:17  
Blogger Unknown said...

buongiorno e grazie per le molte spiegazioni, soprattutto per ciò che è passato per il 2008. Sto spingendo il mio condominio a passare al gas metano nel 2008 e sono in cerca di argomentazioni economiche "forti" a sostegno della scelta. Ci hanno confermato che potremo ususfruire del 55%: ho capito bene che il condominio può scegliere se recuperarlo in 3 o 10 anni? infine, qualora si rateizzasse il lavoro in 3 anni, si applicherebbe il 55% solo sulla rata pagata nel 2008? e nel 2009 potremmo richiedere l'applicazione del 55% sulla seconda rata dello stesso lavoro? grazie davvero per una sua gentile risposta, giorgia starace

14:05  
Anonymous Anonimo said...

Anch'io vorrei un'informazione, nei primi mesi del 2008 terminerò la mia casa nuova, io e mio marito abbiamo scelto di mettere i pannelli solari per il riscaldamneto dell'acqua. Tale intervento gode ancora delle detrazioni al 55% ? Nel 2007 la finanziaria permetteva tale detrazione anche per le nuove costruzioni, ora è ancora così?

Grazie mille, lara

10:10  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Lara. Innanzitutto le ricordo che nonostante ci fosse stato all'inizio dal Ministero notizia che il solare fosse incentivabile anche sulle nuove costruzioni, l'Agenzia delle Entrate ha poi negato questa possibilità.
Per detrarre l'anno prossimo, a parte vedere la finanziaria definitiva, le consiglio di predisporre ora tutto il necessario, completare l'abitazione con la relativa agibilità (in tal modo il suo edificio sarà considerato esistnte) e successivamente installare i pannelli e chiederne l'incentivazione. Questo è un semplice motivo per cui l'intrepretazione iniziale del Ministero era a mio avviso la più corretta e concreta.

11:16  
Anonymous Anonimo said...

Vorrei conferma sulla necessità di redarre l'"allegato E", per quanto riguarda gli infissi, anche per il 2008.
Grazie, Stefano Sani.

09:36  
Blogger Paolo Savoia said...

Innanzitutto la Finanziaria 2008 NON è ancora stata approvata. Siamo ancora al disegno di legge che sarà approvato come sempre verso fine dicembre. La possibilità di scelta della diluizione del contributo da 3 a 10 anni è prevista solo nel disegno di legge della finanziaria 2008.

08:50  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Giorgia, da quel che ne so non è incentivabile con le leggi attuali il passaggio al metano (partendo ad esempio dal gasolio). Ciò non toglie che sia fortemente conveniente!! Incarichi un professionista di fare una diagnosi energetica del suo condominio. Si accorgerà che probabilmente sarà sufficiente un generatore con metà della potenzialità di quello installato e che installando le sole valvole termostatiche (oltre al nuovo generatore a condensazione) potrà ottenere grossi vantaggi economici che si ripagheranno da soli in pochi anni. Inoltre sfruttando gli incentivi previsti per l'isolamento delle coperture ed altri analoghi interventi questo intervento è ancora più conveniente.

08:55  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Stefano. A mio avviso, il famoso emendamento che annulla l'AQE/ACE per gli interventi di sostituzione di finestre e installazione di solare verrà cancellato, perchè in contrasto con il dlgs 311 e le varie legge regionali (tipo lombardia). Resta comunque, nella malaugurata ipotesi che l'emendamento passi e contestualmente si modifichi la legislazione attuale (dlgs 311) la scheda informativa sarà comunque da compilare a cura di un tecnico abilitato, visto lo scopo di monitoraggio (fiscale ed energetico) che lo stesso documento si prefigge

08:58  
Blogger mauro said...

Uno spazio per le domande e forse per una risposta. Per accederee alla detrazine del 55% per la sostituzione di serramenti, sembra, che dal 2008 non necessiti neppure di attestato di qualificazione energetica. Come si colloca la richiesta delle Regione Lombardia che richiede per il medesimo intervento il certificato energetico? La ragrazio, buon lavoro. Maurizi geom. Mauro

14:10  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile geometra, a mio avviso si sta creando parecchia confusione. Come potrà leggere sul mio blog, ho già evidenziato come l'emendamento approvato in prima battuta al Senato per eliminare l'AQE (ma non si sa se la scheda informativa dovrà essere redatta comunque) creerà solamente confusione. Infatti il decreto legislativo n. 311 del 2006 (che ha valenza di legge come la finanziaria) prevede l'obbligo di acquisire la certificazione energetica per poter usufruire degli incentivi, come pure la D.G.R. della Regione Lombardia.. Cosa dire, chi ci governa non ha la minima idea di che cosa stia facendo !! (veda incentivi alle caldaie non a condensazione !!) Vedremo!

20:15  
Anonymous Anonimo said...

Sono in procinto di installare una caldaia a condensazione, ma non ce la farò mai prima del 31 dicembre.
Visto che la documentazione va spedita entro la fine di febbraio, posso comunque fare l'installazione a gennaio? Magari pagando l'installatore e la caldaia prima della fine dell'anno?
Anche l'attestazione energetica deve essere datata entro la fine del 2007?
A chi mi posso rivolgere per avere i nominativi dei tecnici abilitati a fare tale sopralluogo nella mia città?
Il sopralluogo è solo sulla caldaia e valvole termostatiche o sull'intera casa???
Se non dovessi farcela a fare il tutto entro i termini...che succede con la finanziaria 2008?
Mi pare di capire dal suo blog che le caldaie a condensazione non sono più contemplate per le detrazioni... :-(


Grazie!!!

Chiara
Terni

10:50  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Chiara, uno dei problemi della finanziaria 2007 è stato il non contenere alcuna norma che regolamentasse casi come il suo.
A mio avviso, la legge parla delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2007, e non di lavori finiti entro tale data.
Inoltre la risoluzione 244 dell'AdE dice espressamente che il termine utile ultimo per l'invio della documentazione è il 28 febbraio 2008. Per produrre tale documentazione è necessario un sopralluogo su tutta l'abitazione. Speriamo che le proroghe degli incentivi contengano anche misure di raccordo con la finanziaria 2007. Ah, dimenticavo, anche le caldaie non a condesazione, saranno come da anticipazioni detraibili, anche....

08:58  
Anonymous Anonimo said...

Buongiorno Ing. Paolo, pure io Le chiederei gentilmente di chiarirmi se ho qualche possibilità ancora di usufruire del vantaggio fiscale del 55%. Credevo fosse sufficiente rispettare il tipo e il colore delle finestre della casa in cui abito (ai due piani di sopra hanno finestre e persiane in alluminio) invece purtroppo ho scoperto quando ormai era troppo tardi che non è così, inoltre il paese in cui abito è pieno di finestre e persiane in alluminio.
Il comune non può accettare la mia richiesta, dunque il geometra che ho incaricato non ha potuto presentare la DIA e neanche può rilasciarmi l'attestato necessario per la detrazione. Mi sono trovato così in "grande compagnia" a dover "incrociare le dita" e a montare così come ormai ordinate (finestre in alluminio colore avorio e persiane in alluminio color marrone).
Si vive come spesso accade in situazioni dove è difficile capire dove stà la legalità....i tecnici preposti dal comune entrano in azione solo su esposto in caso contrario come dunque accade uno si monta le persiane e le finestre come meglio crede, di fronte casa a un paio di metri ad esempio ho delle persiane di colore grigio in alluminio. Dunque....dovrò mettermi "l'anima in pace" e rinunciare al beneficio del 55% facendo tesoro di questo inconsapevole errore? Giusto?
Grazie comunque.
m. mario

13:30  
Anonymous Anonimo said...

finalmente abbiamo trovato uno spazio per dare una risposta alle nostre domande . abbiamo installato la scorsa settimana una caldaia funzionante a biomasse pelletts sansa gusci di noccioline legna ecc sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda ad uso sanitario ormai avevamo capito che potevamo avere la detrazione del 36% in 10 anni adesso ci sorge il dubbio visto che dobbiamo effettuare il pagamento entro il 31 dic 2007, nella finanziaria 2008 avremo la possibilita' di dedurre il 55% in tre anni? ci conviene pagare adesso o aspettare a geen 2008? grazie per l'aiuto

19:22  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile elena68, io se fossi in voi usufruirei immediatamente degli incentivi previsti dalla finanziaria 2006 (quella in vigore) pagando il tutto entro il 31/12/2007. Per completezza le posto la faq 42 del sito ENEA.
D - Vorrei installare una caldaia alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R- Lei ha ragione. Fonti del MSE hanno precisato che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dall’articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%). La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato. Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

20:57  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile m.mario.. non ho ben capito il suo problema.. Sostanzialmente lei dice che l'intervento che sta eseguendo non è "urbanisticamente" a norma?? Se così, la informo che da un recente colloquio telefonico con il call center dell'Agenzia delle Entrate, ho capito che questo non rispetto di norme edilizia non è condizione sufficiente per negarle l'incentivo, ciò che importa è che siano stati acquisiti i documenti richiesti dal D.M. 19/2/2007. La invito a chiamare il call center per chiedere anche lei se tale informazione che le ho dato è corretta.

21:05  
Anonymous Anonimo said...

Ho acquistato e pagato gli infissi che devo installare, ma non riesco a fare il montaggio entro il 2007.
Non volendo pagare il muratore in anticipo, come mi devo comportare per la detrazione?
Acquisto 2007 e detrazione 2008
montaggio 2008 e detrazione 2009
oppure
montaggio 2008 e detrazione 2009 perdendo l'agevolazione sull'acquisto?
in poche parole come credete che si raccorderanno interventi che si svilupppano in più anni?
Grazie

11:50  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Anonimo...
A mio avviso la finanziaria 2006 (ossia quella che consente nel 2007 di usufruire delle detrazioni) e la finanziaria 2007 (quella in discussione in parlamento in questi giorni) non si raccorderanno!
Quindi lei o paga tutto nel 2007 o dal 2008. Per i pagamenti del 2007 valgono le indicazioni del DM 19 febbraio 2007, per quelle del 2008 ci diranno come fare...
Ma poi, cosa c'entra il muratore con le finestre?

17:58  
Anonymous Anonimo said...

L'Agenzia delle entrate con la R.M.244/E ha esplicitamente escluso dagli incentivi i pannelli solari a norme EN 12975 stabilendo tassativamente UNI 12975.
Atteso che tale norma non esiste, il ministero dell'economia si era impegnato a porre rimedio all'errore commesso.
Chiedo se tale errore è stato corretto e se, quindi, i pannelli a norme EN 12975 sono ammesi all'egevolazione del 55%:
grazie.

22:28  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Savoia,
ringraziandola per il servizio che offre, (a finanziaria approvata)vorrei chiedere a lei o ad altre persone competenti,
come si deve comportare la gente comune e gli operatori del settore dal 1° gennaio 2008, visto che eventualmente il decreto attuativo sarà emanato a fine febbraio,
per questi 2 mesi come conviene fare con fatture, bonifici, allegati A e/o E? Tutti quanti devono rispettare una quarantena di 2 mesi?

Grazie e Auguri.

09:09  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Anonimo.. non sono state fatte ad ora le correzioni attese.. non posso far altri che rimandarla alla faq 19 sul sito ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm
che in sostanza dice: A parere dell'ENEA, tuttavia, se anche si vuol inopinatamente escludere dagli incentivi i pannelli certificati con la UNI EN 12976, tenuto conto che una norma europea EN, per la sua origine CEN, è in vigore contemporaneamente nella stessa formulazione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea ed in quelli EFTA aderenti al CEN (come anche riconosciuto dall'UNI), dovrebbe essere almeno ritenuto sufficiente che se i pannelli sono conformi alla EN 12975, ovunque recepita, l'agevolazione dovrebbe essere concessa. Si auspica, quindi, che venga fatta chiarezza in materia al più presto da parte dagli organi di governo preposti ed in questo senso ci risulta che si stia lavorando per superare l'interpretazione dell'AdE

19:11  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile anonimo.. In merito ai due mesi di stallo cosa vuole che le dica.. Si! Bisogna aspettare che vengano fissati i nuovi limiti degli interventi incentivabili, che probabilmente saranno pari ai limiti delle tabelle del decreto legislativo 311/2006 validi dal 2010.
Sembra certo che le modalità di pagamento e gli adempimenti saranno ancora come quelli stabiliti dal DM 19/2/07.

19:18  
Anonymous Anonimo said...

Salve, ho una questione da risolvere. Riguardo la detrazione del 55% per sostituzione di infissi realizzati e pagati a dicembre 2007, le spese per il professionista incaricato di redigere la certificazione da inviare all'Enea entro il 28/02/2008 sono detraibili ugualmente anche se sostenute nel 2008? Grazie e complimenti per il blog

20:52  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Anonimo.. Per essere detraibili le spese del professionista dovevano essere pagate entro il 31/12/2007.

20:59  
Anonymous Anonimo said...

Salve, mi Chiamo Luca, le vorrei chiedere, a suo parere, se la sola sostituzione dei doppi vetri e guarnizioni su infissi in legno esistenti può usufruire della detrazione del 55%, in tal caso occorre l'asseverazione di un tecnico che certifichi la trasmittanza dell'intero infisso o soltanto della parte vetrata sostituita (secondo limiti da decreto)? E dal 2008 se l'asseverazione non è più necessaria come si valuterà se l'intervento è ammissibile? Grazie

09:55  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Sig Savoia, intanto la ringrazio per la sua disponibilità e la sua competenza.
Le pongo una domanda: ho sentito parlare di caldaie a premiscelazione, come valida alternativa a quelle completamente a condensazione. Sarebbero cioè più efficaci in presenza di termosifoni tradizionali in ghisa (sono quelli che ho io).
Ovvero si potrebbe alzare maggiormente la temperatura rispetto alle c a condensazione.
Ma anche queste caldaie a premiscelazione sarebbero incluse tra quelle che permettono la detrazione del 55 %??
Sarebbero altrettanto ecologiche?

Una domanda tecnica:
lo scarico di una eventuale caldaia a condensazione nel mio caso andrebbe al lavello della cucina, non ho altra possibilità.
Molti mi dicono che detto scarico è corrosivo se le tubature - come nel mio caso- sono in metallo.
Ne sa qualcosa?
Anche le caldaie a premiscelazione producono uno scarico corrosivo?

L'altra domanda riguarda la finanziaria 2008.
Per quel che ne so la possibilità di detrazione è estesa anche a caldaie di tipo tradizionale.
Non sono riuscita però ancora a capire se si parla di caldaie a camera stagna e aperta, e se anche nel caso dell'installazione di queste caldaie sarebbe necessaria l'atetstazione dell'ingegnere per fare la richiesta di detrazione.

La ringrazio davvero per l'attenzione

Chiara Furiani

11:00  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve Chiara.
Le caldaie a condensazione vanno benissimo con i radiatori in ghisa, semmai ci sono problemi con lo scarico della condensa nei tubi metallici e con lo scarico dei fumi. Il primo lo si può risolvere con delle bruttissime bacinelle (se la caldaia è interna) o con un neutralizzatore di condensa (un po' costoso..)
X gli incentivi.. bisogna attendere il DM attuativo, ma sostanzialmente non conterà se la caldaia sarà stagna o no (tipo C o B) e risultano incentivabili anche altre caldaie diverse da quelle a condensazione... Ma sinceramente io installerei solo caldaie a condensazione con regolazione climatica.. + confort - consumi

12:34  
Blogger Paolo Savoia said...

Per Luca.
E' incentivatile la sola sostituzione del vetro nell'infisso esistente. In tal caso, come confermato da ENEA, il tecnico deve comunque dimostrare il rispetto della trasmittanza dell'infisso (telaio + vetrocamera).

08:41  
Anonymous Anonimo said...

Salve Ing. Savoia,
vorrei chiederle se una piscina che è un bene strumentale di una società che la utilizza come fonte di guadagno, secondo lei può usufruire delle detrazioni del 55%, per la sostituzione infissi, essendo essa stessa dotata d'impianto di riscaldamento?
Secondo la finanziaria 2008, in questo caso, sarebbe necessario l'AQE?
Saluto e Ringrazio.
Luigi Vergallo.

23:04  
Anonymous Anonimo said...

avrei una pratica da preparare per la detrazione con la nuova finanziaria, ma sono in attesa del decreto che era previsto per il 28 febbraio. lei pensa che arriverà mai questo decreto? nel frattempo posso fare qualcosa?
grazie

17:13  
Anonymous Anonimo said...

Buongiorno. Inevitabili i complimenti per l'iniziativa, sul blog ho sempre trovato risposte utili, corrette e competenti, e io faccio lo stesso mestiere... Ne approfitto comunque ancora una volta, ponendo un quesito al quale non riesco a dare una risposta certa: se invece di sostituire gli infissi non a norma, ne aggiungo in parallelo a norma ma non tolgo gli esistenti per motivi estetico-architettonici , rientro nei dettami del comma 345?

18:09  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile luigi.. se l'edificio al quale cambia gli infissi (sempre che gli stessi rispettino la trasmittanza del decreto che deve ancora essere emanato) è dotato di impianto di riscaldamento, allora non vedo grossi problemi per usufruire delle detrazioni, senza l'acquisizione dell'ACE ma con l'acquisizione della scheda informativa e certificazione del serramento.

11:15  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile anonimo..
ora come ora non può far altro che rifarsi alla faq 43 presente sul sito dell'ENEA.. magra consolazione ma è così! :(

11:15  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Luca P..
nel caso in esame, a mio avviso (ma le consiglio di chiedere all'ENEA) lei potrà usufruire degli incentivi se la trasmittanza del doppio serramento (nuovo + vecchio) installato è inferiore alla trasmittanza richiesta, fatto salvo il rispetto di altri obblighi (locale riscaldato etc).. Chieda però all'ENEA visto che è un caso particolare

11:18  
Blogger Unknown said...

Buongiorno,
stiamo per iniziare i lavori di demolizione quasi integrale e ricostruzione della vecchia casa di famiglia, che ho acquistato. Il progetto prevede un uso massiccio di misure che vanno in direzione del risparmio energetico (rifacimento tetto, serramenti, installazione pannelli solari, riscaldamento a pavimento...). Ho un solo dubbio: la sagoma del tetto sara' modificata - da tetto con le falde a tetto piatto - e dovremo pagare degli oneri aggiuntivi. Non e' che questo si configura come ampliamento e quindi mi escluda dalle agevolazioni??

Grazie mille,
Silvia

16:14  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve Silvia..
a mio avviso, come credo per l'ENEA (ma senta loro) tale modifica di sagoma porta alla esclusione integrale del diritto di usufruire delle agevolazioni.. Senta direttamente l'ENEA per un parere + autorevole

16:21  
Anonymous Anonimo said...

Gentile collega, da giorni mi chiedo (lo chiederei all'Enea se non avesse praticamente sempre il servizio mail bloccato) in base a cosa parla (FAQ 31 ENEA) di "nuova" e "vecchia" scheda informativa in relazione agli interventi che richiedono o meno (in base alla finanziaria 2008) l'attestato di qualificazione/certificazione energetica. A me pare che:
1) Nè la finanziaria 2008 ne il decreto 11 Marzo 2008 parlino di schede informative differenziate. Anzi, non nominano proprio la scheda informativa, che è figlia del decreto attuativo precedente, quello di un anno fa.
2)La scheda informativa non abbia alcun legame diretto con l'attestato energetico tale da renderne necessaria la modifica in caso di mancanza dell'attestato stesso.
Forse è solo una delle infinite incongruenze di questa vicenda?
Ing. Zeno Benciolini - Verona

15:08  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve ing. Benciolini..
Le modifiche alla scheda informativa "vecchia" verranno realizzate per gli interventi di sostituzione di infissi e installazione del solare nelle singole unità immobiliari, dove come previsto dalla finanziaria 2008 non servirà l'AQE/ACE. Sarà (sempre secondo me) tolta la voce del risparmio annuo di energia in modo tale da eliminare nel processo di ottenimento delle agevolazioni il tecnico..
Le due schede si vedranno (sempre imho) solo dal 30 aprile sul sito dell'enea.. La Repubblica delle Banane come cantava qualcuno? :)

09:18  
Anonymous Anonimo said...

buongiorno Ing., e complimenti per il lavoro.
Ho visto la trabella H allegata al decreto 7/4/2008, in cui vengono indicati i valori di COP da garantire per il diritto allo sgravo del 55%.
mi chiedo: le condizioni di funzionamento sono quelle descritte nell'allegato o vanno in qualche modo elaborate? fossero direttamente quelle, che senso ha avere in estate su un gruppo aria/acqua un diff. 18/23? grazie molte

13:40  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Sig Savoia, mi rivolgo a lei abbastanza disperata. Nessuno che dia informazioni precise.
E' vero che la finanziaria 2008 ha ammesso alla detrazione del 55% anche le semplici caldaie, ad es una a tenuta stagna?
Se si, sono richiesti dei requisiti particolari?
Per usufruire della detrazione andrebbero installate anche nel caso di questa caldaia le valvole termostatiche e andrebbe richiesta l'asseverazione finale del perito?
L'IVA è al 10 o al 20 %?
La ringrazio infinitamente per la sua gentilezza.

Chiara Furiani, Terni

11:15  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile anonimo.. le condizioni di funzionamento sono quelle indicate nell'allegato ovviamente e fanno riferimento (nel caso di espansione diretta) ai valori COP/EER non dell'unità esterna saturata al 100% ma dell'impianto.

11:32  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile chiara, il decreto attuativo della finanziaria (a mio avviso giustamente) non considera come incentivabili le caldaie non a condensazione

11:33  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Sig Savoia, anzitutto la ringrazio per la sua risposta.
Nella quale noto, giustamente, una maggiore propensione verso le caldaie a condensazione.
In effetti io ero partita proprio da quell'idea.
Senonchè, dopo aver collezionato preventivi praticamente da tutti i tecnici di Terni, praticamente tutti, nessuno escluso, mi hanno sconsigliato.
I motivi addotti sono più o meno questi: ho i vecchi termosifoni in ghisa (da quel che ho capito dopo un po' addirittura la caldaia smetterebbe addirittura di lavorare a condensazione o comunque non funzionerebbe perfettamente); devo scaricare la condensa nel lavello della cucina che ha le tubature in metallo (sarei costretta quindi anche ad installare un neutralizzatore di condensa, che va cambiato con una certa frequenza); appartamento piccolo (70 mq) e quindi poco risparmio; alti costi dei pezzi di ricambio e manutenzione.

Sempre che tutte queste cose siano vere, la mia impressione è stata anche che i tecnici non gradiscono installare queste caldaie perchè le conoscono poco...
E certo sapere che magari installo una macchina che poi non verrà seguita bene..anche questo mi genera perplessità.

Visto che sono ancora in tempo, le chiedo un consiglio..
Mi fa un po' rabbia l'idea di cedere e installare una caldaia tradizionale dalla tecnologia obsoleta, che magari tra pochi anni sarò costretta a cambiare perchè non abbastanza ecologica :-(

La ringrazio infinitamente!!

Chiara Furiani, Terni
(ho dovuto cambiare nome utente perchè ho perso la password!)

17:07  
Anonymous Anonimo said...

Gentile ing. Savoia, sono Alice da Bologna e sono alla prese con una ristrutt. edilizia, molto interessante tutto ciò che è inserito nel suo blog, ma ho ancora confusione per i serramenti, premetto che l'appartamento è stato completamento coibentato, ho installato pannelli solari e riscaldamento a pavimento,quindi per la sostituzione di infissi posso usufruire solo del 55% e devo presentare solo la fattura d'acquisto senza l'attestato di qualificazione? ci sono parametri particolari per gli infissi in pvc? la porta blindata rientra tra la detrazione del 55%? il mio fornitore di infissi (forse poco informato) pensa che si possa usufruire della detrazione del 36% per porte e finestre. Ha la possibilità di fornirmi l'iter procedere al meglio?
Grazie.
Saluti
Alice

09:59  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile chiara, le caldaie a condensazione lavorano bene (e quindi condensano) anche con i radiatori in ghisa. L'importante è la regolazione climatica(di serie su molti modelli)in modo che la temperatura dell'acqua nell'impianto sia funzione della temperatura esterna.
Non vedo grossi problemi per il neutralizzatore di condensa... qualche problema lo può dare lo scarico dei fumi se abita in condominio etc..
P.S.: prima di farsi fare preventivi da idraulici, dovrebbe rivolgersi ad un mio collega della sua zona.. Sa, è come essere malati e andare dall'infermiere invece che dal medico

13:45  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Alice da Bologna..
Sui serramenti può usufruire del 55% se rispettano la trasmittanza massima imposta dal decreto.
Nel caso in cui non voglia avvalersi (non so per quale motivo) del 55% del solare e coibentazioni, allora niente attestato di qualificazione energetica (ripeto: SOLO se la pratica 55% è relativa ai soli serramenti). Le porte blindate (sempre se rientrano nei limiti di trasmittanza) sono incentivabili. La invito a leggere questo pdf http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf

13:54  
Blogger Unknown said...

Salve Ing. Savoia.
Il mio problema è il seguente,in un condominio di 5 app. uno ad ogni piano, andremo ad eseguire un isolamento a cappotto solamente nella zona notte di ogni app.
Posso usufruire ugualmente della detrazione del 55%?
Se si, posso usufruire della detrazione max di 60000€ per ogni app. ?

01:58  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile massimiliano.. alle sue domande rispondo semplicemente con un doppio si

08:35  
Anonymous Anonimo said...

Intanto vorrei ringraziarla.
Nella sua ultima risposta mi invitava a contattare un suo collega anzichè un idraulico. L'ho fatto ed effettivamente è stato illuminante, anche lui mi ha molto rassicurata sulla condensazione quindi ora mi sto di nuovo orientando su questo tipo di caldaia. Le chiedo però un parere. Uno degli idraulici contattati mi ha detto veramente una strana cosa (unico fra i tanti). Io ho sopra di me altri tre piani. Tutti gli altri mi hanno detto che dovrebbero portare il tubo della nuova caldaia fino al tetto utilizzando lo scarico della vecchia caldaia. Lui invece mi ha detto che porterebbe direttamente dalla caldaia un tubo verso l'esterno dalla cucina (dove la cldaia va montata). Anzi, sarebbe secondo lui l'unico modo consentito. E' un pazzo o posso prenderlo in considerazione??

Chiara Furiani, Terni

19:56  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Chiara, lo scarico a parete non mi pare realizzabile nel suo caso.

20:05  
Anonymous Anonimo said...

vorrei un aiuto xk ho discrepanza in base a varie risposte.
nella finanziaria 2008 nel modello A x la detrazione del 55% non riesco a capire che dati mettera nel punto 28-29-30.
Nel senso avendo in mano il CENED che dati inserisco? Grazie a priori x l'aiuto

15:34  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve
punto 28: moltiplichi il valore EPh x la superficie utile
punto 29: indichi l'EPh
punto 30: serve il valore di EPh limite definito dalla norma regionale, variabile in funzione dei GG e di S/V

00:03  
Anonymous Anonimo said...

ciao Paolo, visto che sei un'autentica fonte di informazioni, chiedo a te direttamente qui sul blog invece che per email così viene utile ad altri... il mio problema è questo:devo affiancare un cliente per la pratica del 55%: lui vuol detrarre la
pompa di calore e i serramenti+nuova copertura...
volevo fargli detrarre insieme il comma 345 e 347, ma nella procedura enea o
ne clicco uno o l'altro...
a me risulta che si possano detrarre insieme senza dover detrarre il tutto
come riqualificazione energetica, però non so come fare (Anche perchè arriva da me ora, senza aver seguito nulla della pratica quindi non so nemmeno se ha i requisiti per la riqualificazione).
Possibile dover fare due pratiche separate? ma se poi ne finisco una, posso
inserire l'altra o il sito mi blocca perchè quell'immobile catastale ha già
una detrazione in corso?
ciao e grazie
Gianluca

08:00  
Blogger Paolo Savoia said...

Si possono eseguire 2 pratiche distinte, una comma 347 per la pdc e una 345a per serramenti e copertura.
Il fatto che tu abbia scritto "nuova" copertura mi fa sorgere il dubbio. Non sono incentivabili coperture diverse da quelle esistenti, salvo la demolizione e la ricostruzione delle stesse nella stessa posizione. Ovviamente, precedentemente ai lavori gli spazi sotto la copertura dovevano essere riscaldabili da impianto termico e non è incentivabile il costo della ricostruzione, ma solamente ciò che è utile ai fini del risparmio energetico.

08:17  

Posta un commento

<< Home

Google