05 dicembre 2006

Detrazioni 36% e IVA ridotta

Inutile il bonus 20% per gli elettrodomestici

10/04/2009 Il DL Incentivi 5/2009 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” è stato convertito in legge . Diventa così legge la norma che stabilisce una detrazione del 20% delle spese sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (tra cui anche televisori e computer) per coloro che hanno avviato non prima del 1° luglio 2008 lavori di ristrutturazione. Il tetto massimo della spesa detraibile è fissato a 10.000 euro, per cui l'importo massimo da ripartire in 5 rate annuali è di 2.000 euro.

Incentivi inutili e inapplicabili La concessione dei contributi agli elettrodomestici “di classe energetica non inferiore ad A+”, afferma il Ceced, “comporta, nella realtà, l’inapplicabilità e l’inutilità della norma. La Classe A+, infatti, è codificata solamente per frigoriferi e congelatori, già incentivati prima di questa legge”. La Finanziaria 2007 ha infatti introdotto uno sconto Irpef del 20% - prorogato fino al 2010 – del costo sostenuto per l'acquisto di frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori di classe A+ e A++.

In tutta Europa nessun altro elettrodomestico è oggi identificato quale “Classe A+” di efficienza energetica: lavastoviglie, climatizzatori, asciugatrici, forni e lavatrici arrivano al massimo alla classe A, esclusa dall'incentivo previsto dalla norma. (la conseguenza di avere qualche decina di migliaia di norme.. se ne fa una = ad un'altra.. o forse peggio!!)

Detrazione 20% in 5 anni per arredi ed elettrodomestici

12/02/2009 – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 di ieri 11 febbraio, il DL n. 5 del 10 febbraio 2009 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" che, all’articolo 2, introduce una detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Rispetto alla versione licenziata dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio scorso, il testo pubblicato in Gazzetta presenta alcune novità: le spese sono detraibili in cinque anni anziché in dieci, gli elettrodomestici devono essere ad alta efficienza energetica e tra gli oggetti agevolabili ci sono anche computer e televisori.

Per accedere alla detrazione è necessario che il contribuente avvii, o abbia avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali, esclusi quindi i lavori sulle parti comuni condominiali, usufruendo della detrazione del 36% (art. 1 della legge 449/1997). Come data di inizio lavori occorre considerare quella in cui è stata sostenuta la prima spesa per i lavori di ristrutturazione.

È detraibile il 20% delle spese documentate, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e televisori, destinati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione; il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro, di conseguenza l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali da 400 euro ciascuna. È necessario che le spese siano effettuate con le stesse modalità previste per le ristrutturazioni, quindi con bonifico bancario o postale. Per gli elettrodomestici, il DL specifica che gli incentivi sono riservati ai prodotti "ad alta efficienza energetica", senza però fornire ulteriori dettagli sulla classe energetica.

Il bonus è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori prevista dall’art. 1, comma 353, della Finanziaria 2007 e prorogata dalla Finanziaria 2008.

Proroga detrazione Irpef 36% ristrutturazioni e Iva agevolata 10%
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Quest’ultima agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

N.B.: la finanziaria 2009 proroga al 2011 sia il 36% che l'IVA agevolata al 10%


Ristrutturazioni: detrazione 36% anche senza Dia
La dichiarazione non va allegata se non è prevista dalla norme locali

14/11/2007 - Per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, non è obbligatorio allegare la DIA nei casi in cui la normativa locale non preveda titoli abilitativi per la realizzazione di determinati interventi obbligatorio.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 325/E del 12 novembre scorso, rispondendo ad una istanza della Regione Umbria che chiedeva se, ai fini dell’agevolazione fiscale del 36% (di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sia possibile sostituire la DIA (dichiarazione Inizio Attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.
In linea generale – spiega l’Agenzia –, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, la apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo di allegazione non sussiste qualora la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia.
Il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000) che può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità. Nella dichiarazione sostitutiva, il contribuente potrà indicare la data di inizio dei lavori e dichiarare che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.


Incentivi fiscali al di là della Finanziaria 2007


Oltre agli incentivi previsti dalla Finaziaria 2007, che spesso risultano, per il cliente medio, difficilida sfruttare pienamente, vista l'entità della detrazione nei 3 anni, non va dimenticato che in Italia,
la legge 449 27 dicembre del 2007 e successive modifiche, che si applica solitamente alle ristrutturazioni edilizie, prevede una detrazione per il 36% dell'intera spesa sostenuta, compresa IVA, oneri vari ed installazione.
La legge in questione di solito si conosce solo per il lato edilizio ma c'è un'articolo specifico che riguarda il risparmio energetico e le fonti rinnovabili d'energia e tra queste si può far rientrare tutte quelle opere che non sono state previste nella detrazione del 55% (pompe di calore, generatori a biomassa, etc).
L'IVA ridotta al 10% segue invece la normativa che è stata aggiornata ad ottobre dove si prevede in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Quindi la realizzazione di qualsiasi impianto rientra in questa agevolazione, a patto che si prenda prodotto e manodopera insieme.

In realtà la Finanziaria 2007 va a modificare (comma 387 e 388) alcune disposizioni previste dalla legislazione previgente.

Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie
Dall’Agenzia delle Entrate una guida aggiornata con la Finanziaria 2007

18/04/2007 – È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata della Guida fiscale “Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie”, con le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.


Ristrutturazioni edilizie e detrazione del 36%
Le norme introdotte dal decreto Bersani e dalla Finanziaria 2007 per detrarre dall’Irpef le spese per le ristrutturazioni

28/03/2007 - L’ultima Finanziaria (Legge 298/2006, comma 387) ha prorogato a tutto il 2007 l’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Il comma 387 della Finanziaria si articola in due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef del 36%, e la lettera b) all’applicazione dell’Iva agevolata del 10%.
Il comma 388, invece, ripete l’obbligo, già sancito dall’articolo 35, comma 19, del DL 223/2006 (decreto Bersani), di evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo della manodopera.

Aliquote e tetti massimi
Il DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 prevede che:
- a decorrere dal 1º ottobre 2006 la quota di spesa detraibile è pari al 36% nei limiti di 48.000 euro per abitazione;
- venga ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per il 2000);
- analoga detrazione sia prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio;
- le agevolazioni spettino a condizione che il costo della relativa mano d’opera sia evidenziato in fattura.

Quindi, nel corso del 2006 le agevolazioni sono state così articolate:
- dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006: detrazioni Irpef del 41% e Iva ordinaria al 20%;
- dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente prorogato dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007: detrazioni Irpef del 36% e Iva agevolata al 10%.
Di conseguenza, il contribuente che ha sostenuto costi di ristrutturazione nell’arco del 2006, potrà usufruire della detrazione del 41%, per i bonifici effettuati antecedentemente al 1° ottobre 2006, e di quella del 36%, per i pagamenti effettuati a partire da tale data.

Occorre fare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2006 l’importo massimo di spesa ammessa all’agevolazione è stato ridotto a complessivi 48.000 euro per ogni immobile. Fino al 30 settembre 2006, la spesa massima ammessa al beneficio era sempre di 48.000 euro, ma riferita a ciascun contribuente ed, eventualmente, a ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio, che due coniugi, nella prossima dichiarazione dei redditi, potranno usufruire di una detrazione su un importo di 48.000 euro ciascuno, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre 2006, ciò non sarà più possibile.

Si ricorda, inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di 48.000 euro deve essere riferito al costo complessivo della ristrutturazione. Pertanto, se nel 2005 sono state sostenute spese, ad esempio, per 15mila euro, nel corso del 2006 può essere utilizzata una capienza residua di soli 33mila euro.

Manodopera in fattura
Un’altra novità è costituita dall’obbligo di indicare nella fattura (anche di acconto), a partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Per costo della manodopera si intende il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di quella eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la decadenza dai benefici.

Spese ammissibili
Le agevolazioni si applicano a interventi di:
- manutenzione ordinaria, solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Inoltre, sono ammessi al beneficio altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Iva agevolata del 10%
La lettera b) del comma 387 della Finanziaria proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10% (prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488). Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica:
- alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente;
- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera;
- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.

Iva ordinaria del 10%
Si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

Approfondimento: La procedura è illustrata nelle istruzioni per la compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi del 2006
In vista della dichiarazione dei redditi dell’anno 2006, torniamo a fare il punto sulla questione delle
detrazioni Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Qualche settimana fa è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello 730/2007, corredato delle istruzioni per la compilazione. La Sezione III del Quadro E del modello riguarda, tra le altre cose, la detrazione del 41% e/o del 36% delle spese per le ristrutturazioni.

Spese ammissibili
Nelle istruzioni sono riepilogati gli interventi ammissibili:
manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali);
– interventi di
bonifica dall’amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Condizioni per usufruire delle detrazioni
Possono usufruire di tale agevolazione i soggetti che possiedono o detengono (in locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Per usufruire della detrazione è necessario
aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.
Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata (decreto Bersani).

Percentuali della detrazione
Le istruzioni specificano che la detrazione d’imposta è pari al:
-
41% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
-
36% per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006.
Fa fede la data della fattura.

Limite di spesa
La spesa su cui applicare la percentuale
non può superare il limite di 48.000,00 euro, riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa va riferito alla singola unità immobiliare e quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra gli stessi.
La detrazione deve essere
ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.

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