05 dicembre 2008

Incentivi Solare Fotovoltaico

Troverete di seguito alcune notizie sul fotovoltaico, tratte per lo più da alcuni portali di edilizia (edilportale.it, edilio) che saranno da me commentate (scritta in corsivo).

Disegno di legge: promozione impianti fotovoltaici
20/03/09: Il Disegno di legge del Veneto, che secondo alcuni sarà ripreso dall piano casa del Governo prevede:
Art. 4 - Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici
1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Dal 01 gennaio 2009 obbligo per le nuove costruzioni di impianti "fotovoltaici"

E' passata sotto banco l'anno scorso, la modifica del DPR 380/2001 (testo unico edilizia) introdotta dalla legge 244/2007 circa l'obbligo "a decorrere dal 1º gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, di prevedere per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita` abitativa, compatibilmente con la realizzabilita` tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e` di 5 kW"

Questo articolo non deve essere recepito dai regolamenti comunali, come accadeva invece per l'obbligo analogo (mai peraltro attuato) previsto dalla legge 296/2006.
L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere prodotta in varie maniere.. minieolico, cogenerazione, ma soprattutto fotovoltaico!
Insomma.. Buon fotovoltaico a tutti!!


Guida sul Nuovo Conto Energia
12/11/2007 Sul sito del GSE www.gsel.it è possibile consultare e scaricare la Guida al nuovo conto energia.
La pubblicazione, curata dal Gestore dei Servizi Elettrici in collaborazione, per alcuni aspetti, con gli uffici tecnici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si propone di rappresentare un agevole e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi. La guida si articola in due parti. Nella prima sono presentate le innovazioni introdotte dal decreto del 19 febbraio 2007, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità di accesso agli incentivi. Nella seconda sono approfonditi alcuni aspetti generali e specifici. Infine, in appendice, è riportato un sintetico glossario.


Agenzia delle Entrate: la disciplina fiscale degli incentivi del decreto Conto Energia

30/07/07 - Le tariffe incentivanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti non commerciali o ai condomìni che utilizzano pannelli solari, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, non formano reddito imponibile se l’energia è destinata esclusivamente agli usi “domestici”. Se l’impianto è invece realizzato nell’ambito di un’attività commerciale, l’incentivo è rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. In nessun caso, poi, il contributo rientra nel campo di applicazione Iva, perché le somme erogate rappresentano un “contributo a fondo perduto” percepito in assenza di una controprestazione.
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema del cosiddetto “incentivo in conto energia” corrisposto dal gestore dei servizi elettrici, Gse spa, a chi usa un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, come stabilito dal decreto legislativo emanato, nel 2003, in attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (Dlgs n. 387/2003).
In particolare, la circolare illustra la disciplina Iva, Irap e imposte dirette applicabile alle tariffe incentivanti ricevute per l’energia prodotta e ai ricavi derivanti dalla vendita.
Tariffa incentivante: quale “contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico”, spiega la circolare, le somme ricevute non sono mai rilevanti ai fini Iva, mentre rilevano ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa (si considera tale anche l’impianto che, per la sua collocazione separata, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente).
In questo caso, la tariffa incentivante costituisce un contributo in conto esercizio e in quanto tale concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza, anche ai fini Irap. Quanto poi all’applicazione della ritenuta d’acconto, l’Agenzia sottolinea che il gestore dei servizi elettrici è tenuto a operarla (nella misura del 4%) sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto a farlo nei confronti di chi non svolge attività commerciale.
Ricavi derivanti dalla vendita di energia: sono sempre da assoggettare ad Iva, tranne nel caso in cui derivano dall’utilizzo, da parte di una persona fisica o ente non commerciale, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di un impianto con potenza fino a 20 Kw. Ai fini delle imposte dirette, in quest’ultimo caso vanno considerati “redditi diversi” (attività commerciale non esercitata abitualmente), mentre concorrono, come componenti positivi di reddito, alla determinazione della base imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap quando la vendita dell’energia prodotta in eccesso è effettuata nell’ambito di un’attività di impresa.
Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la circolare contiene un riepilogo della normativa sugli incentivi in conto energia e ricorda i criteri per la determinazione della tariffa.


Conto Energia: dal Gse le indicazioni per richiedere le tariffe
Il portale illustra la procedura di richiesta delle tariffe riconosciute agli impianti fotovoltaici

19/04/2007 – È online sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) una pagina dedicata al nuovo Conto Energia, nella quale è illustrata la procedura per richiedere la concessione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico.

Richiesta di concessione delle tariffe
I soggetti responsabili individuati dal DM 19 febbraio 2007, devono inviare al GSE, entro i termini previsti dal decreto, la richiesta di concessione della tariffa, insieme con la documentazione prevista dal decreto. I soggetti responsabili devono inoltre registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il soggetto responsabile riceve USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la documentazione personalizzata di richiesta delle tariffe.
Sono indicate le modalità di inoltro delle domande e di rilascio della ricevuta nel caso di consegna a mano.

Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del DM 19 febbraio 2007, variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica.
I valori delle tariffe sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.


Conto Energia: come richiedere gli incentivi al fotovoltaico
Dall’AEEG le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal DM 19 febbraio 2007

17/04/2007 – É stata emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la delibera 90/07 che definisce le modalità operative per accedere al nuovo Conto Energia sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (DM 19 febbraio 2007).

In particolare, l’AEEG ha definito le procedure da seguire per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici (che costituiscono parte rilevante della generazione distribuita);
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.

Domanda di ammissione alle tariffe incentivanti e al premio
L’Allegato alla delibera definisce le procedure relative ai diversi tipi di impianto: il responsabile invia al GSE la richiesta corredata dalla documentazione necessaria; il GSE predisporrà un portale informativo nel quale registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i modelli cartacei da inviare, debitamente sottoscritti, al GSE. Tali modelli potranno essere compilati a mano fino a quando il portale non sarà operativo.
Il GSE, dopo aver verificato la completezza della richiesta, comunica al responsabile dell’impianto l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante. In caso di esito positivo, all’impianto verrà assegnato un numero identificativo. Una procedura analoga, con appositi modelli, è prevista per la richiesta del premio.

Erogazione delle tariffe incentivanti e del premio
La tariffa incentivante e il premio vengono riconosciuti per 20 anni. Il pagamento delle tariffe e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente o mensilmente (secondo il tipo di impianto) dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante, eventualmente maggiorata dal premio.

Verifiche
Il GSE eseguirà verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo sopralluoghi a campione, anche avvalendosi di soggetti terzi abilitati, enti di ricerca, di certificazione e istituti universitari. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e del premio, maggiorati degli interessi legali.

Monitoraggio tecnologico
Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto dal DM 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al GSE le informazioni relative ai costi dell’impianto e della sua manutenzione.

Modulistica
Dell’Allegato fanno parte i moduli per la richiesta delle tariffe incentivanti relativa agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG 11 aprile 2007 n. 90/07, e agli impianti entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della suddetta delibera; i modelli per redigere la Scheda tecnica finale di impianto e quelli per richiedere il premio.

Insieme alla 90/07, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato altre due delibere:
“Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione” (delibera 88/07) che definisce criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta, un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi);
“Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 KV” (delibera 89/07) che prevede:
- un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione;
- una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.


Conto Energia: dal GSE precisazioni e una guida
Non saranno accettate domande inoltrate prima della delibera dell'Aeeg

02/03/2007 - Con un comunicato del 28 febbraio scorso, il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) invita i soggetti che intendono usufruire del Conto Energia, a presentare le richieste di concessione delle tariffe incentivanti solo dopo l’adozione, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della Delibera di cui all’art. 10, comma 1 del DM 19 febbraio 2007.
La suddetta Delibera sarà adottata entro il 25 aprile 2007.
Le domande presentate al Gestore dei Servizi Elettrici prima dell’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG – conclude il comunicato – non saranno prese in considerazione.
Nei giorni scorsi il GSE aveva precisato che il decreto sarebbe diventato pienamente operativo a partire dalla data di pubblicazione della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prevista entro sessanta giorni. Per informazioni il GSE ha attivato il numero verde 800.16.16.16 (lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi).

La Guida
È stato diffuso un documento che illustra la situazione attuale e le novità introdotte dal Decreto 19 febbraio 2007. Sono indicate (con fotografie di impianti realizzati) le tipologie degli impianti ammessi all’incentivazione (art. 2): non integrato, parzialmente integrato, integrato.

È spiegato l’iter da seguire per accedere all’incentivazione (art. 5):

1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio).
2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete.
3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR – pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto.
4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta.
5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico.

Per quanto riguarda il valore della tariffa incentivante (artt. 6 e 7), esso è determinato in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo). La tariffa può essere incrementata del 5% in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4, e fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica.
Successivamente sono elencati i casi in cui si applica il suddetto incremento del 5% delle tariffe incentivanti (art. 6, comma 4).
Sono infine illustrate le disposizioni relative alla variazione delle tariffe nel tempo (art. 6), al premio per l’uso efficiente dell’energia (art. 7), alle condizioni per la cumulabilità (art. 9) e alla transizione dai DM previgenti al nuovo DM (art. 16).


Conto Energia: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata la nuova disciplina per l’incentivazione del fotovoltaico. Tariffe da 36 a 49 centesimi per kWh prodotto
23/02/2007 - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio il nuovo decreto sul Conto Energia.
Il provvedimento recante: “Nuovi criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” modifica la normativa vigente, costituita dal DM del 28 luglio 2005 modificato dal successivo decreto del 6 febbraio 2006.
Il decreto disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e fissa le tariffe da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, innalzandole rispetto alla normativa previgente.
Altra novità riguarda la certificazione energetica dell’edificio, richiesta solo per avere diritto al premio aggiuntivo (art. 7) e non più requisito per accedere alle tariffe incentivanti. È previsto un ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.
È stato introdotto un incremento del 5% delle tariffe incentivanti per le scuole pubbliche, gli ospedali pubblici e gli impianti integrati negli edifici e installati in sostituzione di coperture contenenti amianto e per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Modificato anche l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare: dai 2000 MW entro il 2015, previsti dalla bozza precedente, si è passati a 3000 MW entro il 2016.

(www) In sintesi il nuovo conto energia Fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivanti per il kWh prodotto dall’impianto FV ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l’incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici.
L’aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto FV, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del “servizio di scambio sul posto”.
Ricordiamo che nel caso di scambio sul posto la tariffa incentivante è riconosciuta in base all’energia prodotta al limite di quella consumata dalle utenze; se l’impianto produce più di quanto richiesto su base annuale, l’energia “in eccedenza” può essere immessa nella rete e verrà detratta dalle bollette successive. Se non ho lo scambio sul posto venderò l’elettricità prodotta al gestore di rete (ad es. al prezzo di 9,5 c€/kWh).
L’Autorità per l’Energia entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul conto energia ha il compito di definire le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell’impianto alla rete elettrica. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il titolare dell’impianto deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE, ex GRTN) la richiesta di concessione della tariffa incentivante spettante, unitamente alla documentazione di entrata in esercizio. Quindi il GSE, entro 60 giorni, dovrà comunicare al titolare dell’impianto la tariffa riconosciuta.

Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia:
- da 1 a 3 kWp
- da 3 a 20 kWp
- oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza).
All’interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, parzialmente integrati e integrati (vedi schede).

Per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp
è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato.

Per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp
si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42 €/kWh e 0,46 €/kWh.

Per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp
a 0,36 €/kWh, 0,40 €/kWh e 0,44 €/kWh.

Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione).

Premi
Sono previste maggiorazione del 5% per impianti “non integrati” (sopra i 3 kWp) la cui produzione viene consumata per almeno il 70% dall’utenza, per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5.000 abitanti, per impianti integrati di aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit.
Gli impianti che operano in regime di scambio sul posto possono usufruire di un premio se sono abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

Cumulabilità degli incentivi
La tariffa incentivante non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell’investimento. Questo non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche.
Non è possibile comunque cumulare la tariffa incentivante con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica. Non possono usufruire dell’incentivo gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007.
Il provvedimento fissa un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili. Una volta raggiunta questa quota le tariffe verranno rimodellate in base all’andamento dei costi e del mercato. Obiettivo definito nel decreto è quello di installare 3.000 MW al 2016, cioè quasi 100 volte l’attuale installato nel nostro paese.


Approvato il nuovo Conto Energia
Il decreto sul fotovoltaico in vigore probabilmente questa settimana

20/02/2007 - Nella Conferenza unificata, riunitasi il 15 febbraio scorso, è stato approvato lo schema di decreto - interministeriale recante: “Nuovi criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Tra le novità: l’incremento del 5% delle tariffe incentivanti per le scuole pubbliche, gli ospedali pubblici e gli impianti integrati negli edifici e installati in sostituzione di coperture contenenti amianto e per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
È previsto un ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.
Modificato anche l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare: i 2000 MW entro il 2015, previsti dalla bozza precedente, si è passati a 3000 MW entro il 2016.
Testo della bozza di decreto -
Aggiornamento del 15.02.07 - Decreto approvato dalla Conferenza unificata


Incentivi fotovoltaico: la nuova bozza del Conto Energia
Incrementate le tariffe incentivanti; certificazione energetica degli edifici necessaria solo per il premio aggiuntivo
30/01/2007 - È stata trasmessa il 26 gennaio scorso alla Conferenza Unificata la nuova bozza del decreto sul Conto Energia per l’incentivazione del fotovoltaico. Si tratta della terza versione del decreto ministeriale che disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici.

Tra le novità l’aumento delle tariffe, che ora variano da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto e sono differenziate non più in relazione alla modalità operativa (bozza precedente) ma in relazione alla potenza nominale, oltre che alla tipologia dell’impianto (art. 6).
Altra novità riguarda la certificazione energetica dell’edificio che nella precedente versione costituiva un requisito per accedere alle tariffe incentivanti, nella nuova bozza è richiesta solo per avere diritto al premio aggiuntivo (art. 7).
La non cumulabilità delle tariffe incentivanti e del premio con altri incentivi pubblici non si applica alle scuole pubbliche e alle strutture sanitarie pubbliche (art. 9). Le tariffe e il premio non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del Dlgs 192/2005 e della legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006). (questa cosa non la sopporto! In finanziaria obbligano l'installazione di un impianto FV per o,2 kW (che poi si sono dimenticati il kWp!), il cui costo così facendo non verrà mai e poi mai ammortizzato. Riporto un commento lasciato sul blog tempo fa, che pubblico in questa forma ora: "L'obbligo del fotovoltaico è puro furore ideologico. Corrisponde, per lo sventurato Suddito, ad un'inutile gabella di migliaia di Euro che non verranno mai recuperati. Nella migliore delle ipotesi, 1 mq di pannello può produrre in media 0,5 kWh al giorno, del valore di ben 6..8 centesimi di Euro al prezzo industriale della corrente elettrica. In un anno si possono quindi ricavare al massimo 30 Euro da 1 mq di pannello, il quale costa ben più di 1000 Euro. Se poi tocca fare anche un solo intervento di manutenzione (per esempio se "salta" qualche componente elettronico, coem i condensatori elettrolitici che non hanno durata di vita limitata), ci si mangiano parecchi annetti di "introito". I conteggi più ottimistici (10 anni di tempo di ritorno) sono drogati da incentivi statali o condizioni di favore (oltre 40 centesimi a kWh, finanziati dal componente A3 sulla bolletta di altri utenti!), cioè paga Pantalone (finchè non si stuferà). Ed occorre tenere ben presente che il fotovoltatico è solo un "aiutino" non una alterantiva ad altre fonti energetiche. Anche l'obbligo del solare termico dovrebbe essere sottoposto a verifica di convenienza economica, che è uno dei principi guida della direttiva 2002/91/CE. Quand'è che usciremo dai giochi di parole e dal furore ideologico?)

Inoltre, il tetto massimo della potenza elettrica degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti e al premio sale a 1200 MW (era 1000 MW nella bozza precedente).
Infine, i quattordici mesi - a partire dalla data del raggiungimento del tetto – durante i quali ulteriori soggetti potranno presentare domanda per ottenere le tariffe incentivanti, diventano ventiquattro mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici (art. 13).
Il nuovo testo dovrebbe essere esaminato dalla Conferenza Unificata a metà febbraio.


Nuovo decreto sugli incentivi al fotovoltaico
Il Conto Energia verso l’approvazione, ma non mancano critiche e proposte di modifica
24/01/2007 - È in dirittura d’arrivo il nuovo decreto sugli incentivi agli impianti fotovoltaici messo a punto dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. Secondo le dichiarazioni rilasciate alcuni giorni fa dal Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, il provvedimento dovrebbe arrivare a Palazzo Chigi entro questo mese.
Ma c’è un ostacolo: il decreto deve prima ottenere il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni, che si riunisce domani con un ordine del giorno che però non contempla il decreto. A meno che una integrazione non porti domani il nuovo Conto Energia all’attenzione delle autonomie locali, i tempi sono davvero stretti.
Il testo del decreto, che Edilportale ha anticipato due mesi fa, punta a sostenere lo sviluppo del fotovoltaico in raccordo con le disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici, e di privilegiare quegli impianti che consentano minor utilizzo del territorio, cioè quelli integrati nelle superfici esterne degli edifici. Il decreto prevede, inoltre, la subordinazione del diritto alle tariffe incentivanti alla preventiva certificazione energetica dell’edificio secondo il Dlgs 192/2005.
Le tariffe vanno dai 30 centesimi per gli impianti con moduli ubicati al suolo o su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ai 42 centesimi per impianti con moduli integrati negli edifici, mentre l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare è di 2000 MW entro il 2015.
Non mancano le critiche e le proposte di modifica alla bozza di decreto: l’associazione Assosolare, che riunisce gli operatori dell’industria solare fotovoltaica, ritiene che le tariffe, per essere remunerative, non possono essere inferiori ai 41 centesimi per ogni kW/h prodotto.
Altro punto di dissenso è la subordinazione del diritto alla tariffa incentivante alla certificazione energetica; questa norma, secondo l’Associazione, è in contrasto con l’obiettivo del Governo di semplificare l’accesso all’incentivo e lo sviluppo del fotovoltaico. La certificazione energetica è giusta – secondo Assosolare -, ma deve fare il suo corso senza compromettere il fotovoltaico. Nel caso del decreto, dovrebbe essere presa in considerazione solo per quanto concerne il premio sull’efficienza energetica.


Incentivi alle imprese per la promozione delle fonti rinnovabili
Dal Ministero dell’Ambiente contributi dal 30 al 60% alle PMI per la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e solari
18/01/2007 - Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente con MCC S.p.A. ha emanato il Bando per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, che prevede la corresponsione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti:
- impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp;
- impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp;
- impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine.
Sono incentivati gli impianti che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati di superficie lorda compresa tra 50 e 500 m2, equivalenti a 35 e 350 kW;
- impianto termico a cippato o pellets da biomasse, per la produzione di calore, di potenza nominale compresa tra 50 e 1000 kW.
Il contributo per gli impianti fotovoltaici varia dal 50 al 60% dei costi ammissibili, mentre per gli impianti eolici, gli impianti solari termici e gli impianti termici a biomasse può arrivare ad un massimo del 30%. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
- realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità connessi alla progettazione dell’intervento;
- progettazione dell’intervento;
- fornitura dei materiali necessari alla realizzazione e materiali di consumo;
- installazione e posa in opera degli stessi;
- eventuali opere edili necessarie alla realizzazione dell’intervento.

Sono poi indicate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, la modulistica da utilizzare.
Il testo integrale del Bando, con i relativi allegati, è disponibile presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, sul sito del Ministero dell'Ambiente e sul sito di MCC S.p.A.


Fotovoltaico: Riconoscimento adeguamento ISTAT su tariffe incentivanti
20.02.2007 - Si informa tutti coloro che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti e che sono in procinto di sottoscrivere la Convenzione con il GSE che quest’ultimo, a fronte delle numerose richieste effettuate circa la necessaria applicazione di quanto stabilito nella sentenza del TAR Lombardia del 18.10.2006, ha rilasciato il seguente comunicato con il quale dichiara espressamente che sarà riconosciuto A TUTTI l’adeguamento ISTAT sulle tariffe incentivanti.
Ovviamente viene fatto salvo il diritto al recupero ove il Consiglio di Stato riformasse la sentenza di primo grado.
Segue Comunicato GSE
A seguito del ricorso n. 1151/2006, il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 2125/2006 del 18 ottobre 2006 notificata al GSE in data 22 novembre 2006, ha parzialmente annullato l’art. 8.1 del DM 6.2.2006 sul "conto energia", per la parte riguardante l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT.
La norma in oggetto limitava, con effetto retroattivo a valere sulle domande pervenute al GSE fino al 15 febbraio 2006, l'applicabilità dell’aggiornamento ISTAT alle sole tariffe incentivanti di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 6, commi 2 e 3, DM 28.7.2005, escludendo quindi quelle di cui alla lettera a) ("impianti la cui domanda è stata presentata nel 2005 e nel 2006").
A seguito di tale decisione il GSE procederà in tempi brevi – nei confronti delle domande di ammissione agli incentivi inoltrate fino al 15 febbraio 2006 – a ricalcolare le tariffe incentivanti, riconoscendo un adeguamento dell'1,7% (*) a partire dal 1° gennaio 2006, e a effettuare gli opportuni conguagli per le somme già erogate.
Resta salvo e impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza del TAR Lombardia è stata impugnata, dovesse riformarla.
(*) tasso di variazione annua, riferito ai dodici mesi dell’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT
Da quanto sopra, se da una parte – come da noi fatto presente – il GSE conferma di voler applicare l’aggiornamento ISTAT a TUTTI coloro che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti, dall’altra anticipa, come comprensibile, l’intenzione di ricorrere in appello contro la sentenza del TAR Lombardia.

Fotovoltaico: non solo Conto energia
Commenti e proposte di modifica alla bozza di decreto sulle tariffe incentivanti. Misure per il risparmio energetico anche in Finanziaria
21/12/2006 - Prosegue il dibattito sulla nuova formulazione del “Conto energia” delineata dalla bozza di decreto sugli incentivi al fotovoltaico messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il decreto, ricordiamo, fissa le tariffe incentivanti (art. 6), differenziandole in base alla modalità operativa (e non, come nella prima versione, alla data di entrata in esercizio) e alla tipologia dell’impianto: le tariffe vanno dai 30 centesimi per gli impianti con moduli ubicati al suolo o su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ai 42 centesimi per impianti con moduli integrati negli edifici. L’articolo 12 stabilisce un tetto massimo di 2000 MW entro il 2015 per la potenza fotovoltaica da installare, mentre l’art. 13 fissa in 1000 MW il limite massimo della potenza elettrica di tutti gli impianti che possono accedere alle tariffe incentivanti e al premio.
Non si sono fatti attendere commenti e proposte di modifica al provvedimento, anche in risposta all’invito dello stesso Ministero a elaborare proposte alternative: il GIFI, Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane aderente a Federazione ANIE, ha espresso apprezzamento per la semplificazione delle procedure autorizzative e per la volontà di favorire lo sviluppo di soluzioni architettonicamente integrate, proponendo però valori diversi per le tariffe incentivanti, ritenendo quelli individuati dal Ministero “i minimi che possano richiamare l’interesse di investitori privati ed istituzionali”.
Secondo il GIFI, infatti, è indispensabile confermare una tariffa adeguata per gli impianti su terreno sia di piccola sia di grande taglia, al fine di dare impulso ad un programma nazionale pluriennale e di incentivare le iniziative che le aziende italiane del settore stanno avviando sulla base del decreto attualmente in vigore. Analogo sviluppo, secondo il GIFI, non potrà essere raggiunto sulla sola base di impianti residenziali di piccola taglia.
Grande fiducia nello sviluppo delle fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico su larga scala, è stata espressa da Gianni Silvestrini, consigliere per l’energia del Ministro Bersani, che, in articolo pubblicato da www.qualenergia.it, afferma che nei prossimi mesi si raggiungerà una potenza installata di 100 MW, un livello venti volte superiore alla media annua delle installazioni nel periodo 2000-2005. Il nuovo meccanismo – fa notare Silvestrini - rende molto più facile il riconoscimento della tariffa solare, abolisce i tetti annuali e favorisce le soluzioni integrate nei manufatti edili. Altre normative degli ultimi mesi – continua Silvestrini - hanno reso obbligatori sia il solare termico sia il fotovoltaico nelle nuove costruzioni. (questo è a mio avviso falso. Infatti la bozza di modifica del dlgs 192 non è ancora in vigore)
Il riferimento è, in primo luogo, al decreto di modifica del Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia all’esame del Parlamento in questi giorni; su questa disposizione però la Commissione Industria del Senato ha espresso perplessità e ha chiesto di non imporre l’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile a scapito di altre. Anche la Finanziaria 2007 prevede che il rilascio del permesso di costruire, sia subordinato all'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per i nuovi edifici.
Su questa misura si registra il secco no dell’Ance che ha espresso il suo dissenso all’obbligo di installare impianti fotovoltaici. “É una norma fuori del mondo: posso capire che ci siano degli obiettivi quantitativi di risparmio energetico, ma come arrivarci non ci può essere indicato dalla legge”. (io personalmente concordo con questa osservazione. E' meglio fissare un quantitativo energetico da garantire con energia rinnovabile, starà poi al progettista e al committente, in funzione anche del mercato, valutare la le misure da adottare.)
Sul versante dell’industria delle celle e dei moduli fotovoltaici, infine, si ricorda il programma “Industria 2015” del Ministero dello Sviluppo Economico, che rivede i sistemi di incentivazione privilegiando proprio il settore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Il TAR della Lombardia annulla la delibera dell’Autorità sui costi di allacciamento di impianti a fonti rinnovabili
15/11/2006 - Annullato l’art. 13.4 della delibera 281/2005 dell’Autorità che poneva interamente a carico del produttore richiedente il costo delle opere di allacciamento alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia ha annullato la delibera 281/2005 dell’Autorità per l’Energia e il Gas nella parte in cui poneva interamente a carico del produttore richiedente il costo di realizzazione delle opere di allacciamento alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con una sentenza depositata il 15 novembre, il Tar ha infatti dichiarato illegittima la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 4, della delibera, poiché in contrasto con l’articolo 7 della direttiva 77/01/CE e con l’art. 14 del D.lgs 387/2003, secondo il quale l’Autorità avrebbe dovuto invece prevedere una ripartizione dei costi attuata tramite un meccanismo ispirato a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La sentenza, che nasce da un ricorso di Edison Energie Speciali, impone all’Autorità la definizione di un nuovo sistema che suddivida i costi fra tutti i produttori che beneficiano delle opere di allacciamento. In pratica il ricorso contestava l’aspetto per cui le infrastrutture di allacciamento possono essere “sovradimensionate”, ovvero possono prestarsi a soddisfare non solo le esigenze di connessione del produttore che le ha richieste e se ne vede accollare i costi, ma anche quelle di terzi fruitori, che finiscono per servirsene a proprio vantaggio, percependone un beneficio. L’Autority avrebbe quindi dovuto predisporre un meccanismo di riparto dei costi proporzionali ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto della realizzazione delle opere.

Incentivi fotovoltaico, il nuovo decreto sul Conto Energia
20/11/2006 - È stata messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico la nuova versione del decreto sugli incentivi al fotovoltaico.
Il decreto prevede, inoltre, la subordinazione del diritto alle tariffe incentivanti alla preventiva certificazione energetica dell’edificio secondo il Dlgs 192/2005.
Sono inoltre ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti destinati ad alimentare edifici, entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le modalità per l'erogazione delle tariffe; la certificazione energetica potrà essere eseguita contestualmente o successivamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Questa volta la bozza indica le tariffe incentivanti (art. 6), che sono differenziate in base alla modalità operativa (e non, come nella prima versione, alla data di entrata in esercizio) e alla tipologia dell’impianto: le tariffe vanno dai 30 centesimi per gli impianti con moduli ubicati al suolo o su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ai 42 centesimi per impianti con moduli integrati negli edifici.
L’articolo 12 prevede che l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare è di 2000 MW entro il 2015. il successivo art. 13 fissa in 1000 MW il limite massimo della potenza elettrica di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti e il premio.

Ricorso “conto energia”: le motivazioni della sentenza
Il Tar Lombardia boccia l’effetto retroattivo del DM 06/02/2006
05/12/2006 – Ad ottobre scorso il Tar della Lombardia accoglieva il ricorso promosso dai cittadini contro lo Stato per lo sviluppo delle energie alternative, pulite e rinnovabili. Il motivo del ricorso risiede nelle “modifiche peggiorative” che il decreto ministeriale 06/02/2006 avrebbe recato al Decreto 28 luglio 2005, che ha introdotto in Italia il cosiddetto “conto energia”. Questa la contestazione al nuovo provvedimento da parte di 15 soggetti, tra imprenditori e privati, che hanno deciso di fare ricorso al Tar della Lombardia per ottenerne l’annullamento.
Accogliendo il ricorso, il Tar della Lombardia dichiara inammissibile l'articolo 8 comma 1 del DM 6.2.2006 che non applica l’aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti a domande già presentate da oltre 9000 persone.

2 Comments:

Blogger manutre said...

Gerntile Ingegnere, sono piuttosto in confusione sull'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici in caso di nuove costruzioni.
Il d.lgs 29/11/2006 n. 311 negli allegati all'art. 13 introduce l'obbligo dell'installazione pannelli fotovoltaici in caso di nuove costruzioni in modo generico, la legge finanziaria 2007 obbliga il rilascio del permesso di costruire alla progettazione di impianti fotovoltaici condominiali nella misura di Kw 0,2 x unità abitativa (inizia a girare la voce che si tratterà solo di predisposizione). La legge regionale lombarda approvata a settembre obbliga solo l'installazione di impianti solari termici per produrre il 50% dell'acqua calda sanitaria e nulla dice circa il fotovoltaico. Mi aiuta a capire se siamo obbligati, sicuramente a progettare e predisporre, anche a installare l'impianto fotovoltaico? Grazie dell'aiuto

11:54  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile manutre,
non è solo lei in confusione, ma tutti noi e soprattutto chi dovrebbe legiferare. La finanziaria 2007 prevedeva un obbligo di dotazione di impianti FV pari a 0,2kW (anche l'unità di misura non sanno!!!), obbligo però che doveva venir ripreso nei regolamenti edilizi.
Poi il dlgs 311 impone anche lui l'obbligo (di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) ma rimanda ad un futuro (ancora) decreto per le modalità attuative.
La DGR della Lombardia invece obbliga al solo solare termico...
Che dire? Niente obbligo del fotovoltaico a meno di prescrizione dei regolamenti locali

12:07  

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