25 febbraio 2007

News Normative Regionali Lombardia

Lombardia: Nuova procedura di calcolo per la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica

11/06/2009 A partire dal 7 settembre 2009 sarà operativa la nuova procedura di calcolo (201 pagine di formule!!) per la certificazione energetica degli edifici e per le verifiche delle disposizioni normative (DGR 8745).
Nella procedura viene evidenziato (anche se a mio avviso è in contrasto con il DGR) il compito del certificatore, che DEVE eseguire verifiche in cantiere circa l'idoneità e la conformità degli isolamenti e degli impianti installati, rispetto alla relazione tecnica prevista (ex legge 10). Sono inoltre a carico del certificatore la conservazione per 5 anni di tutta la documentazione tecnica inerente il progetto degli impianti e degli isolamenti necessaria per la redazione degli ACE.
E' previsto anche un nuovo e più articolato certificato energetico.
Il tutto indubbiamente si ripercuoterà sul compenso del certificatore energetico.

Lombardia, bandi da 7,5 milioni per efficienza e fotovoltaico

26/01/2009 Emanati due bandi per l'installazione di pannelli solari nelle scuole e per il miglioramento dell'efficienza degli impianti termici

Con due bandi, che stanno per essere pubblicati sul Burl, la Regione Lombardia mette a disposizione contributi per l'installazione di pannelli solari nelle scuole e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento. I due provvedimenti rendono operativa una delibera approvata dalla Giunta regionale e prevedono uno stanziamento complessivo di oltre 7,5 milioni di euro.

Il primo bando mette a disposizione complessivamente 4,3 milioni di euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole materne, elementari e medie, pubbliche e paritarie, la cui potenza installata non sia inferiore a 5 chilowatt. Il contributo, a fondo perduto, copre il 30% del costo dell'installazione. E' previsto, inoltre, un fondo per le opere edili e per l'applicazione del display informativo.

Il secondo bando, relativo all'installazione di sistemi di contabilizzazione della quantità di calore consumata in impianti termici centralizzati e a sistemi di termoregolazione, sia per edifici residenziali privati che pubblici, ha un finanziamento complessivo di oltre 3,2 milioni di euro. L'incentivo varia in relazione al tipo di intervento e alla natura pubblica o privata del beneficiario. Sono previsti contributi anche per sostituire le caldaie vecchie con quelle più efficienti, purché abbinate all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. La potenza delle caldaie non può essere inferiore a 35 kW.

I bandi, disponibili dalla pubblicazione sul Burl, si possono scaricare anche dal sito internet della Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, mentre le domande devono essere trasmesse a Regione Lombardia, Direzione generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile (via Pola 12/14 - 20124 Milano) oppure in una delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia alle quali ci si può rivolgere anche per informazioni.

DGR VIII/8745: Modifiche ed integrazioni alla DGR VIII/5773 in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica

15/01/2005 E' stata pubblicata la nuova DGR 8745 del 22/12/2008

Tale Delibera modifica drasticamente sia le procedura di calcolo e assegnazione della Certificazione Energetica, sia le procedure e gli adempimenti per la ristrutturazione di edifici ed impianti.
Ad esempio:
- certificato energetico molto più dettagliato con descrizione analitica dei singoli interventi migliorativi e quantificazione dei risparmi conseguiti (con incrementi di calcoli da parte del certificatori non indifferenti)
- costo 50,00€ della targa energetica che sarà rilasciata direttamente dalla Regione
- valutazione numerica dell'efficacia dei sistemi schermanti (che richiede una mole di calcolo non irrilevante)
- rimane l'obbligo di allegazione dell'ACE nel caso di trasferimento a titolo oneroso, procedure esecutive
- calcolo della trasmittanza termica periodica delle pareti
- il contributo del rinnovabile per produrre il 50% dell'acqua calda sanitaria può essere convertito energeticamente in contributo per riscaldamento (se si utilizza ad esempio della biomassa legnosa per il riscaldamento, si potrà evitare il solare termico per acqua calda sanitaria)

- Nel caso di ampliamento > 20% del volume esistente, andrà verificato l'EPh di tutto il fabbricato (vecchio + nuovo) costringendo di fatto ad intervenire pesantemente anche sulla parte di edificio esistente
- scatta l'obbligo di trattamento (ad esempio con addolcitore) dell'acqua impiegata negli impianti (con un incremento di prezzo non indifferente)
- nel caso di nuova installazione di caldaie a condensazione e di pompe di calore, vanno progettati gli impianti a bassa temperatura (ritorno <35°c),>

Certamente la spinta propositiva da parte della Regione c'è, ma aimhè è mancato il confronto con le categorie dei professionisti che operano realmente nel settore, i quali avrebbero sicuramente contribuito positivamente sulle modifiche.... ed avrebbero sicuramente evitato alcune prescrizioni sulle ristrutturazioni, di fatto molto penalizzate in Lombardia rispetto alle Regioni limitrofe (non solo per queste disposizioni).... risulta sempre più oneroso risanare gli immobili esistenti!

Fonte: www.cened.it

Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, al punto 9 è ribadito l’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari (in questo caso a partire dal 1 luglio 2009).

La DGR VIII/8745 prevede la possibilità di produrre un unico attestato per parti di edificio caratterizzate dalla medesima destinazione d’uso e servite da impianto di climatizzazione centralizzato: da ora in avanti dunque, nel caso di certificazione di un edificio dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile produrre un numero di attestati pari al numero di destinazioni d’uso presenti nello stesso (punto 10.2).

Grandi novità al punto 11 per quanto riguarda la targa energetica: sarà facoltà del soggetto certificatore richiedere la targa energetica riferita a un intero edificio, ma anche a parti di esso o a singole unità immobiliari. La produzione della targa sarà a carico dell’Organismo di accreditamento e non più del Comune. Resta in vigore l’obbligo di produzione della targa per interi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, a prescindere dalla classe energetica.

Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2. Conseguentemente sarà messo a disposizione dei Soggetti certificatori un nuovo software che implementerà i nuovi algoritmi di calcolo.

Circolare di chiarimento sull'applicazione combinata della L.R. 26/1995 modificata dalla L.R. 33/2007 e il Decreto legislativo 115/2007

Dalla Regione Lombardia arriva una circolare (decreto 8935 del 07/08/08) in merito alla applicazione degli scomputi di volumi e distanze previste dal decreto legislativo 115/2008 in rapporto con la legge regionale 26/1996 (aggiornata con la LR 33/2007). Tale decreto evidenzia le modalità previste per ottenere gli scomputi della superficie lorda di pavimento e dei volumi (che influenzano l'importo degli oneri di urbanizzazione, confermando quindi che con una riduzione dell'EPh del 10% sui nuovi edifici è possibile richiedere tale scomputo diversamente da quanto esposto da qualche zelante tecnico comunale) e le deroghe di distanza tra edifici, nastri stradali etc.
Si fa presente che inoltre lo scomputo può essere chiesto anche per interventi in variante di pratiche edilizie aperte prima del 2008 e per interventi di demolizione e ricostruzione (permettendo quindi di ampliare l'edificio demolito portando la sup. netta = sup. lorda precedente!!)
E' poi importante sottolineare come i controlli su queste detrazioni siano severi, infatti farà fede l'indice di prestazione energetica indicato sull'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) rilasciato a fine lavori. E' quindi fondamentale rispettare appieno, anche per la parte impiantistica quanto indicato nelle relazioni ex legge 10, pena la "revoca del beneficio concesso e ove ricorrano i presupposti le sanzioni per l'abuso edilizio verificatosi".


LOMBARDIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n.26 del 1995

L’articolo 12 della Legge Regionale 33 del 29 dicembre 2007 estende lo scomputo sulla determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura della legge 26 del 1995 anche per le nuove costruzioni o ristrutturazioni per le quali si certifica un valore di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza inferiore del 10% rispetto ai valori limite.

LR 33 del 29 Dicembre 2007 Art.12 comma 1
Dopo il comma 1-bis dell’articolo 2 (della legge regionale 20 aprile 1995 n. 26) è aggiunto il seguente:
“1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”

LR 39 del 21 Dicembre 2004 Art.12 comma 1
Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995 n. 26 […] è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate

LR 26 del 20 Aprile 1995 Art.2 comma 1
I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.



Aggiornamento della D.G.R. VIII/5018

31/10/2007 - E' apparso recentemente senza nessun preavviso ai soggetti certificatori (di cui i Punti Energia hanno tutti i recapiti) la nuova D.G.R. VIII/5773 (che trovate nella pagina legislazione) che corregge e modifica alcune (non tutte) imperfezioni della precedente delibera. Resta scioccante vedere che la procedura di calcolo ufficialmente non è stata minimamente interessata da correzioni, nonostante sia ben noto all'Organismo di Accreditamento che ci sono errori sia formali che sostanziali nella stessa.

E' stato "chiarito" quando o meno serve la certificazione, ma si sono creati altre incognite operative, ossia se sia o meno necessaria ancora la prova fumi aggiornata ovvero quando siano da certificare per le compravendite attuali le villette a schiera.


Lombardia, pubblicate sul BURL le disposizioni sull'efficienza energetica
La realtà dell'applicazione delle procedure

14/10/2007 - Sono state pubblicate le Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in Edilizia. Il documento, reperibile nella sezione legislazione del blog, è quindi operativo, anche se solo per qualche punto. Infatti, l'applicabilità di tale documento è scaglionata su + intervalli di tempo (pubblicazione BURL, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2008) il che non è certo ottimale per la comprensione di tutti gli aspetti trattati.

E' stato istituito un sito www.cened.it per approfondimenti, nel quale sarà possibile scaricare il software per eseguire la certificazione e i calcoli energetici secondo la procedura della Regione.

Ho già illustrato le mie perplessità (vedi sotto) che ovviamente non sono solo mie. L'amico e collega Ing. Pari Davide ha redatto, dopo l'applicazione delle procedure di certificazione un piccolo riassunto di alcune (e ribadisco alcune) lacune delle disposizioni per l'efficienza energetica (scaricatele qui). A queste si possono aggiungere tutte le disquisizioni lette e commentate ad esempio sul forum di edilclima o sul blog del collega Per. Ind. Elio Bonomi.

Sino ad oggi ho eseguito una dozzina di certificazioni energetiche con la procedura e il software del CENED. Non posso che avere una impressione. Nessuna figura professionale (sto parlando delle certificazioni degli edifici esistenti) è stata tempestivamente informata. Notai, agenzie immobiliari e Comuni spesso sono caduti dalle nuvole (soprattutto gli ultimi due) quando si sono sentiti rimandare dai Notai gli atti di trasferimento perchè mancava un documento, la Certificazione Energetica. E così sempre più nei cittadini, primi a dover essere sensibilizzati su un corretto comportamento energetico, si trovano a dover pagare un professionista per una "carta" senza la quale il Notaio non fa l'atto... Questa è la realtà.. Io cerco sempre di spigare il nobile significato della Certificazione Energetica, ossia quella di orientare il mercato verso edifici + efficienti al fine di salvaguardare l'ambiente etc etc, ma con le novità introdotte dalla Regione ogni mio sforzo è vano.

Non parliamo poi delle lacune della procedura e del scarso supporto tecnico dato ai Certificatori. Spesso non ci sono risposte alle richieste di aiuto via email, quando ci sono invece sono date in maniera diversa a seconda dell'operatore. Il telefono è perennemente occupato.. Insomma un caos! Certo non sto dando colpa ai colleghi dei Punti Energia, ma certamente una iniziativa di questa portata andava valutata meglio come impatto sui cittadini e sui professionisti...

Lombardia, norme su efficienza energetica edifici
Anticipati al 2008 i requisiti previsti dalle norme statali per il 2010

28/06/2007 - La Regione Lombardia ha messo a punto le Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia. In cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il documento propone soluzioni, comportamenti e metodi che possano permettere di fare un ulteriore salto di qualità verso un'edilizia a basso consumo di energia.
La concertazione con i diversi portatori d'interesse (p.e. Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori ecc.) ha rappresentato una tappa obbligata per poter definire le disposizioni contenute nel provvedimento regionale.
Dopo aver valutato secondo criteri di oggettività i diversi suggerimenti posti dai diversi portatori d'interesse coinvolti, al fine di promuovere una migliore efficienza energetica nel settore civile in Lombardia, sono state previste misure più restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza per questo rinunciare a salvaguardare gli aspetti economici, di vivibilità e di salvaguardia degli elementi di tipicità costruttiva.

Aspetti tecnici
Ambito di applicazione
Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.
Per quanto concerne i requisiti di prestazione energetica degli edifici, rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali, la Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale e promuovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico.
A seconda del tipo di intervento, tali limiti saranno o di tipo prestazionale, ossia collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto, o di carattere prescrittivo, per i soli componenti opachi e trasparenti, legati all'utilizzo dei materiali in grado di garantire la migliore efficienza.

Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici si applica nel caso di:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente.


02/07/2007 Qui sotto, pubblico una email che ho scritto ai Punti Energia della Lombardia.

Buongiorno.
Ho letto le Disposizioni inerenti all'efficienza energetica per la Regione Lombardia da Voi scritte.
Se possibile, gradirei avere una vostra risposta a queste mie domande.

  1. Le disposizioni sono già state approvate in Giunta? Ho letto dell'approvazione in Giunta il 26 giugno (dgr VIII/5018). Sono quindi già operative?? Quindi per i permessi di costruire o DIA presentate dal 27 giugno devo rispettare le Disposizioni?
  2. Per i calcoli, sia delle verifiche energetiche sia per la certificazione, metterete a disposizione un foglio di calcolo (compatibile con Open Office in modo da non dover far acquistare Microsoft Excel ai professionisti) o un software (in modo da non far spendere 400€ ai termotecnici per un software commerciale) che riprenda le procedure?? Sarebbe decisamente corretto ed in linea con quanto fatto ad esempio dalla provincia di Bolzano. Non capisco però come mai blindare le norme tecniche UNI anche alle verifiche energetiche. Per la certificazione ha + che un senso, ma per le verifiche di legge, l'applicazione corretta delle norme UNI vigenti è senz'altro + logica
  3. Art. 2 punto q. Si indica il EPc (prestazione energetica estiva).. questo indicatore però no è trattato!
  4. Art. 3: Per gli edifici rientranti nell'ambito di applicazione, devo fare una verifica doppia, anche considerando il dlgs 311??
  5. Art, 3 e art. 4.Nell'ambito di applicazione, non compaiono le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quest'ultima poi viene invece citata nell'art. 4. Come fare?? La manutenzione ordinaria la tratto con il dlgs311?? E la straordinaria??
  6. Art. 4 da quanto si applica?? il 1 gennaio 2008 fa riferimento alla data di presentazione di DIA o permesso?? E allora una domanda di Permesso o DIA richiesta ora (ossia con la pubblicazione delle Disposizioni) a che cosa è soggetta?? Che verifiche devo eseguire e a che obblighi devo rispettare per un Permesso chiesto oggi, per uno chiesto da settembre 2007 e per uno richiesto da gennaio 2008?
  7. Art. 4 comma 1: nelle nuove costruzioni di fatto si escludono gli impianti autonomi visto il valore alto del rendimento globale medio stagionale da garantire.. Se per i condomini può andar bene, per le "casette" singole o a schiera, questo non è sempre possibile! Per contro poi ai punti 6 e 7, per il cambio delle caldaiette (il 90% degli immobili la possiede), si possono omettere tutte le verifiche di legge se l'impianto ha meno di 35kW! LA conformità non ha certo l'intenzione di assicurare il risparmio energetico!!!
  8. Art. 4 comma 2: Potresta spiegarmi che senso ha il limite 0,80W/mqK nelle strutture tra esterno e ambiente non riscaldato? Questo limite sembra che non debba essere rispettato per le nuove costruzioni assime allo stesso limite sulle partizioni verso altre unità
  9. Art. 4 comma 2: Se ho un intervento di ristrutturazione che coinvolge + del 25%di S, le trasmittanze da verificare sono solo quelle delle strutture su cui intervengo??? Se si è lo stesso caso dell'intervento di manutenzione straordinaria previsto dal 311... Se no, ovvero se devo isolare tutta la superficie disperdente S,e far rientrare le trasmittanze nei limiti, sembra un intervento alquanto difficile da realizzare.
  10. Art. 4 punto 4. è meno restrittivo dell'omologo articolo del dlgs 311.. come fare??
  11. Art. 4 punto 12: non si capisce da quando sia obbligatorio.. se dal 1 gennaio 2008 come tutto l'art. 4 o dalla data di pubblicazione delle disposizioni. Potete fare chiarezza??
  12. Art. 6 comma 2. La certificazionedell'intero edificio per compravendita dal 1 settembre 2007, vale indipendentemente dalla Superfici Utile? Ad esempio, se ho una bifamigliare (Su<1000m2)>
  13. Art. 9 comma 2. Non ha senso, oltre ad essere contro la norma nazionale, presentare la pratica di "legge 10" assieme alla domanda di permesso. Quando si chiede un permesso, solitamente si ha appena idea di come siano gli impianti e gli isolamenti da attuare. Si aspetta infatti l'approvazione dal Comune e poi si iniziano a studiare le strutture e gli impianti.. E poi, nell'allegato B da consegnare alla domanda del Permesso, come faccio ad indicare il numero della "concessione edilizia" (termine non + corretto)??
  14. Art. 13. L'accreditamento da parte mia, può iniziare da subito?? Non capisco come l'ordine possa validare attestare la mia esperienza triennale.. Se autocertifico che sono laureato in ingegneria, da 3 anni che svolgo pratiche termotecniche, dovrebbe bastare, no?? Io poi, con iscrizione all'albo dal dicembre 2002 ho cambiato 2 ordini, iscrivendomi 2 anni all'Ordine di VR e poi a quello di MN...
  15. Allegato A: nella definizione di S=sup. disperdente, rispetto al dlgs 311 manca il riferimento a superfici delimitanti ambienti "non dotati di impianto di riscaldamento". QUesta mancanza creerà caos nella definizione di S/V
Chiedo scusa se ho fatto troppe domande (ma mi sono limitato :)) ma dovendo da qualche anno ad oggi continuamente capire le differenze delle moltitudini di legislazioni sullo stesso argomento, fa accrescere la confusione degli operatori seri del settore.
Sperando vivamente in una vostra risposta, e augurandovi buon lavoro, porgo distinti saluti.

Lombardia, presto la certificazione energetica in edilizia

13/12/2006 - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”.
Il provvedimento riguarda diverse fonti di emissione: impianti industriali, attività agricole, traffico veicolare, impianti termici di edifici civili pubblici e privati.
In particolare il Titolo II contiene disposizioni relative agli impianti termici e al rendimento energetico nel settore civile; l’articolo 9 prevede che la Giunta regionale, conformemente alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia e alla normativa in materia di risparmio energetico nell’edilizia, stabilisca le modalità per attuare la certificazione energetica degli edifici e per promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione del calore.
Per ridurre il consumo di energia negli edifici, la Regione definirà i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti termici e dei generatori di calore ad uso civile. Al fine di favorire l’installazione di apparecchiature elettriche ad elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuoverà accordi con le categorie interessate, agevolando la loro diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.
Sarà inoltre incentivato l’utilizzo delle risorse geotermiche e delle pompe di calore per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento degli edifici.
L’articolo 25 prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale fissi le modalità per effettuare la certificazione energetica degli edifici, definendo le caratteristiche del sistema impianto-edificio e le metodologie di calcolo, indicando le prescrizioni obbligatorie e quelle condizionate a fattibilità tecnica e sostenibilità economica.
I Comuni con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti dovranno adottare il sistema per la certificazione energetica degli edifici entro il 31 dicembre 2007, mentre per i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti tale termine è fissato al 31 marzo 2008.
Infine, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, la Regione effettuerà la diagnosi energetica sugli edifici utilizzati come sedi dei propri uffici; lo stesso varrà per tutti gli enti pubblici, con una diversa tempistica.

26 Comments:

Anonymous Anonimo said...

Complimenti per il blog.
Premesso che risiedo in provincia di Bergamo e in data 02.04.07 ho presentato una Dia per la costruzione di una edificio plurifamiliare, gradirei sapere se sono obbligato:
- all'installazione dei pannelli solari per la produzione di almeno il 50% dell'acqua calda sanitaria;
- all'installazione di un'unica caldaia a condensazione e dei relativi contabilizzatori di calore;
Al di là dell'obbligo legislativo o meno, vorrei comunque capire se conviene effettuare tali interventi (i costi sono certi ed elevati, i benefici mi sembrano incerti e scarsi).
Ringrazio in anticipo per l'attenzione e la risposta.
Cordiali saluti.
L.A.

13:58  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve L.A.. Avendo presentato la DIA in aprile, il suo progetto non rientra nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni regionali (niente solare obbligatorio). Per quanto riguarda la convenienza economica degli interventi, se trattasi come penso di abitazione monofamigliare, il solare termico non è una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi. Un impianto infatti dal costo di minimo 3000€ si ammortizza in 15 e più anni mediamente, essendo la copertura del fabbisogno di acqua calda circa del 60% annuo ed essendo il costo medio della bolletta energetica per l'acqua calda pari a 250€ a famiglia tipo. La caldaia a condensazione per essere efficiente va fatta effettivamente condensare, quindi bisogna progettare gli impianti per temperature di ritorno le più basse possibili.
Il miglior intervento, che non deve mai essere visto come costo, è l'isolamento termico dell'involucro edilizio, in ogni sua parte (pareti, tetti, pavimenti e finestre). Con un ottimo involucro, qualunque sia l'impianto, di sicuro la sua bolletta energetica sarà leggera!! P.S.: per una DIA su un intervento edilizio, è obbligatoria la redazione delle pratiche di risparmio energetico... Quindi chieda al suo progettista di dialogare con il termotecnico..

14:54  
Anonymous Anonimo said...

Ringrazio per le sollecite risposte.
Per quanto riguarda i pannelli solari mi ha confermato che non sono obbligato ad installarli (in quanto la Dia è stata presentata il 02.04.07).
Per quanto riguarda l'installazione dell'unica caldaia a condensazione, tenuto conto che:
1)- l'edificio è una palazzina di 10 bilocali;
2)- l'impianto di riscaldamento previsto è a pavimento;
3)- l'installazione riguarda n. 1 unica caldaia a condensazione per l'intera palazzina + n. 1 contatore di consumo energia per ogni bilocale (totale n. 10 contatori);
4)- l'alternativa al punto 3) è l'installazione di n. 1 caldaietta autonoma per ogni singolo bilocale (totale n. 10 caldaiette);
5) - da una prima stima, i costi complessivi del punto 3) risultano superiori a quelli del punto 4);
chiedevo:
- sono obbligato all'installazione di cui al punto 3)?
- nel caso non fossi obbligato, da un punto di visto economico, conviene comunque procedere in base al punto 3)?
Ringrazio per la disponibilità e l'attenzione.
Cordiali saluti.
L.A.

13:53  
Blogger Paolo Savoia said...

Rientrando nelle verifiche del dlgs 311, bisogna verificare il rendimento globale medio stagionale. Con le caldaiette istantanee da 25kW, avendo bilocali con dispersioni da 3/4000W al massimo, la vedo dura rientrare (in quanto la norma UNI 10348 prevede l'inserimento della potenza massima nei dati).. Cmq a mio avviso, è molto meglio nel tuo caso un centralizzato e mi sembra strano che costi di + di 10 caldaiette (a meno che le caldaiette non siano da supermercato).. Sicuramente non sei obbligato da legge, ma le verifiche bisogna rispettarle. Per la convenienza, beh direi proprio che nel tuo caso il centralizzato conviene.. ai futuri acquirenti!!

15:59  
Anonymous Anonimo said...

Gentile Paolo, ho un dubbio riguardo alle verifiche da effettuare in fase di progettazione di un nuovo edificio; la 311/06 all' allegato I comma 1 specifica che in un edifici d nuova costruzione bisogna verificare a)l'indice EPi b)il rendimento stagionale dell'impianto c)le trasmittanze dei componenti opachi e trasparenti. Le disposizioni della Regione Lombardia invece (DGR 5773) all' Art. 4.1 prevedono che per un edificio di nuova costruzione si verifichi a) l'indice EPh e b) il rendimento dell' impianto, ma non prevede la verifica dei valori di trasmittanza (previsti invece nei casi dell' art. 4.2).
La mia domanda è: vi è una discrepanza tra normativa Nazionale e Regionale o sono io che sbaglio ad interpretare? E se ci fosse questa differenza, come posso io non verificare i valori delle trasmittanze delle strutture (in accordo con la normativa Reginale) quando la normativa Nazionale (di grado superiore) me lo impone (pur con limiti diversi per il 2008 e con una tolleranza del 30%)?
In attesa di sua risposta a ringrazio per il supporto.
Mariano

11:38  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Mariano..
il punto segnalato non è l'unico che contrasta tra DGR lombardo e norme nazionali. Essendo però l'energia un argomento concorrente stato/regioni, possono legiferare entrambi e nel caso la legislazione regionale ha la prevalenza. Prova ne sia il supporto del MSE (Ministero Sviluppo Economico) alla redazione del DGR.
Una nota però. Ad oggi è quasi impossibile ottemperare alle nuove disposizioni normative poichè manca il software della Regione che implementa la procedura di calcolo..

11:55  
Anonymous Anonimo said...

Intanto grazie per la risposta (molto veloce tra l'altro) e mi scuso per i precedenti errori ortografici del mio post (scrivevo di fretta).
Non capisco però cosa intende quando dice "Ad oggi è quasi impossibile ottemperare alle nuove disposizioni normative poichè manca il software della Regione che implementa la procedura di calcolo.."
Le disposizioni regionali indicano come obbligatori i limiti dell' allegato A da questo 1 Gennaio 2008. Io mi chiedo, nel caso di una nuova costruzione nel 2008, che parametri devo andare a verificare? Indice EPh e rendimento dell' impianto della Legge Regionale? Oppure continuare a seguire le disposizioni nazionali (non credo, per esempio la certificazione energetica è di fatto entrata in vigore già dal 1 Settembre 2007 qui in Lombardia)?
Vorrei che lei mi spiegasse perchè non è possibile ottemperare a queste disposizioni regionali (il discorso sul software non l'ho colto in pieno, si riferisce alle lacune del software CENED?) e in tal caso con quali normative io mi debba confrontare allo stato attuale qui in Lombardia; ho proprio due progetti da affrontare in questi giorni e non so bene che verifiche dover fare.
La ringrazio ancora per il suo supporto.
Mariano

15:05  
Blogger Paolo Savoia said...

Sostanzialmente la procedura della Lombardia, operativa per le pratiche la cui richiesta di permesso o presentazione di DIA sia posteriore al 1/1/08, ha imposto che i calcoli non fossero fatti in base alle norme UNI vigenti, ma con una propria procedura (vedi esempio come si trattano i ponti termici, come si calcola l'EPi etc). Serve quindi il supporto informatico del caso, che la regione sta predisponendo implementando il software CENED anche per la redazione delle pratiche ex legge 10..

17:47  
Anonymous Anonimo said...

Non voglio abusare della sua disponibilità, ma in definitiva posso io progettista prendermi la responsabilità di ignorare la Legge Regionale con la motivazione che non hanno fatto uscire il software? In fondo la procedura loro l' hanno fornita, c'è qualche parte della Legge che sancisce la validità della stessa solo in presenza della procedura informatica (quella cartacea come detto, per quanto "originale", c'è già)?
In definitiva: continuando a fare verifiche di legge con la 192 e la 311, sono nel torto? Cosa faccio, faccio le verifiche con le norme nazionali tenendo presente però i valori limite regionali (un bel minestrone, considerando le due procedure di calcolo dissimili)? Mi faccio a mano i calcoli dell' Allegato E della Legge Regionale? Le trasmittanze delle strutture, le ignoro come da Legge Regionale o le verifico come da Legge Nazionale?
Guardando nei siti e forum da lei linkati (come ad es. quello di Edilclima, software che tra l'altro uso) capisco che la situazione normativa attuale è molto confusa e contradditoria e che oggi regna molta confusione sull' argomento, quindi non mi aspetto certo da lei sentenze inappuntabili, dato che neanche il normatore sembra interessato a far chiarezza; se però mi sapesse dare qualche indicazione operativa su come muovermi in questa situazione contorta gliene sarei molto grato, giusto per capire con quali parametri dover confrontare i miei progetti dal 1 Gennaio 2008 in poi (sperando che le Linee Guida nazionali spazzino via tutto questo sottobosco di norme locali, ma sappiamo tutti che tanto non sarà così...).
Ringrazio ancora pr la pazienza concessami.
Mariano

10:13  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Mariano.. purtroppo la Regione Lombardia, con il giustissimo fine di iniziare finalmente al Certificazione Energetica degli Edifici senza aspettare i decreti applicativi del 192 (come sa i decreti applicativi invece che dopo 180 giorni escono dopo 14 anni) si è fatta cogliere impreparata sia sul piano amministrativo (le carenze gestionali sono evidenti) sia procedurale (le problematiche come dice sono discusse quotidianamente sul forum Edilclima da professionisti e certificatori capaci). A mio avviso però non si può derogare alla legge regionale per il semplice motivo che non c'è il supporto informatico! La procedura è pubblicata ed i calcoli si potrebbero implementare anche con un proprio foglio di calcolo. Resto fiducioso in una celere pubblicazione della revisione del sw che consenta anche la redazione delle pratiche ex legge 10.

10:31  
Blogger Unknown said...

Salve, abitavo a Milano in via Lomellina,7 - dove il 18/09/2006 e' scoppiata una palazzina per una fuga di gas.
Stiamo in procinto di partire (forse, se l'assicurazione paga!) con la ricostruzione e un dubbio ci avvolge: abbiamo presentato il 12/12/2007 un progetto per la ricostruzione della parte della palazzina crollata (25% dello stabile) ed e' stato approvato il 16/04/2008.
Utilizzavamo tutti una caldaietta autonoma, il nostro tecnico ing.progettista ci suggerisce fortemente di installare una caldaia unica condominiale/condensazione a consumo autonomo + integrazione solare.
Sappiamo che non siamo obbligati dal comune e che potremmo continuare ad utilizzare le caldaiette. Il tecnico pero' ci dice che in ogni caso siamo obbligati dalla normativa ad installare il solare per la produzione di una percentuale di acqua sanitaria e che nel caso installassimo le caldaiette sarebbe problematico.

Le chiedo: e' possibile che avendo presentato il progetto in Dic/07 siamo esentati da tale obbligo, oppure siamo esentati comunque dato che noi ricostruiamo la casa come era prima dello scoppio, e' mai possibile che abbiamo questi obblighi cosi' costosi ? Mi pare semplicemente incredibile, considerando che la nostra e' una disgrazia e non una ristrutturazione voluta !
Ho l'impressione che il nostro tecnico progettista o e' in errore oppure ci vuole fare spendere un pacco di soldi che non abbiamo !
Grazie

01:23  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile bartolomeo..
Mi dispiace innanzitutto per la sua situazione personale, ma il suo tecnico ha ragione, sia sull'obbligo del solare (o altra fonte rinnovabile per produrre acqua calda sanitari), sia sul consiglio (non obbligo) di installare un'unica caldaia centralizzata con contabilizzazione del consumo per singola unità immobiliare. Il solare è imposto dalla DGR VII/5018 della Regione Lombardia (veda sezione Legislazione del blog), la seconda invece deriva da un'analisi sia tecnica ed economica degli impianti. Anche dal punto di vista della sicurezza è certamente migliore avere 1 caldaia centralizzata che tante caldaiette...

11:51  
Blogger Unknown said...

Sempre io di via Lomellina,7
Volevo ancora profittare di lei.
Bisto che sotto casa nostra mappa il teleriscaldamenti, la mia domanda e': anche se ci agganciamo al teleriscaldamento abbiamo l'obbligo di integrazione con il solare ?

Poi un'altra cosa ho letto che il DGR del 31/10/07 N.8/5773 parla testualmente di:
Per gli edifici di cui, a decorrere dal 1 Gen 2008, verra' presentata DIA o domanda finalizzata finalizzata ad ottenere il permesso di costruire (e' il nostro caso) per interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici..... ecc. ecc..
da questo mi pare di capire che visto che noi abbiamo presentato i documenti per approvazione progettuale in comune il 12 Dic 07....aprrebbe che siamo esentati. Dove sbaglio ?

Come avra' capito, dobbiamo cercare di trovare una soluzione legale per non indebitarci in modo impossibile.
Poi mi chiedo: come e' possibile che la legge possa obbligare chi ha avuto una disgrazia di tali dimensioni, che non ha deciso liberamente la ristrutturazione del condominio, di allinearsi alla normativa, considerandoci alla stessa stregua di chi liberamente e consapevolmente decide di ristrutturare il condominio?. Non le pare che per noi ci possa e debba essere una soluzione diversa ?
Anche perche' se gia' non ci sono soldi a sufficienza per ricostruire la casa ante-scoppio, con i soli obblighi minimi di legge, come possiamo fare dato che ci abitano tanti pensionato che gia' attualmente non arrivano a fine mese ?

Oserei dire: oltre al danno la beffa, sarebbe come sparare sulla croce rossa !

So che gia' lo fa, ma la pregherei di fare un sforzo particolare per darci una consiglio (se esiste) utile alla nostra soluzione.

Grazie ancora e comunque.

Piscicelli B.


Grazie

13:55  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Bartolomeo, purtroppo l'obbligo della fonte rinnovabile scatta ai sensi dell'art. 4.12 della DGR che ha come data di riferimento la pubblicazione della stessa nel burl (20 luglio 2007). Sempre l'art. 4.12 però fa presente che la produzione di acqua calda sanitaria con teleriscaldamento "che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili" esonera dall'installazione del solare termico o altra fonte rinnovabile.

Nel suo caso quindi il fabbisogno energetico limite e proprio dell'edificio (e le altre prescrizioni normative) sono da verificare secondo il decreto legislativo n. 311/2006, mentre l'obbligo di fonte rinnovabile per produrre ACS viene dalla DGR Lombarda sopra citata

14:44  
Blogger Unknown said...

Mi perdoni, ancora, sempre io Bartolomeo di Via Lomellina,7
analizzando l'art 4.12 che lei mi cita,si parla di obbligo solare se:
a) nuova costruzione o
b) ristrutturazione di impianti termici ( e specifica anche cosa si intende per ristrutturazione di impianti termici: modifica sostanziale del sistema di distribuzione e emissione del calore, ivi compreso la trasformazione di un impianto da un tipo ad un altro (autonomo a condominaile))

Noi pero' non rientriamo in nessuna di queste opzioni, in quanto ricostruiamo tutto esattamente com'era prima (caldaiette autonome), quindi non c'e' nessuna trasformazione e di conseguenza non dovrebbe esserci nessun obbligo di solare.
Per la verita' di questo parere lo e' anche il dir.del comune di milano, con cui ho personalemente parlato (di altre cose) ma mi e' stato detto e scritto che possiamo ricostrutire la casa come era prima, con i soli obblighi di legge previsti (impianti vecchi si ma a norma).
Solo il nostro tecnico sembra ostinarsi a dirci che siamo obbligati a solare, a me pare che abbiamo qualche possibilita' di evitarlo.
Non le sembra anche a lei ?

Grazie

Piscicelli Bartolomeo

17:54  
Blogger Paolo Savoia said...

Gentile Bartolomeo,
credo sia impossibile ed illogico (ed anche illegale) ricostruire i vecchi edifici ed impianti con le normative vecchie. Decisamente il suo caso ricade nella demolizione e ricostruzione e quindi DEVONO essere rispettate TUTTE le leggi e norme attuali, in materia edilizia, urbanistica, di risparmio energetico, sicurezza impianti, acustica etc.

P.S.: il suo tecnico dal mio punto di vista ha ragione.. Magari potreste allacciarvi alla rete di teleriscaldamento così eliminereste l'obbligo del solare..

08:45  
Anonymous Anonimo said...

complimenti di vero cuore per il blog.
avrei un quesito da esporre:

ho acquistato in luglio 2008 una villetta a schiera ancora sulla carta con concessione edilizia aprile 2008. vorrei sapere se il costruttore è obbligato ad installare i pannelli solari per la produzione del 50 % di acqua sanitaria. in attesa di una risposta vi ringrazio anticipatamente
la casa si trova in provincia di brescia

22:44  
Blogger Paolo Savoia said...

Il costruttore deve garantire che il 50% dell'energia primaria necessaria per l'acqua calda sia prodotta tramite impianti ad energia rinnovabile (solare termico ad esempio). Tale obbligo viene meno se l'impianto è allacciato a rete di teleriscaldamento. (rif. DGR 5773/2008 che trova nella sezione legislazione del mio blog). Può verificare presso il progettista se la relazione tecnica sull'efficienza energetica (necessaria per l'inizio lavori) contiene queste informazioni e pretendere comunque la realizzazione a norma dell'alloggio, sempre meglio prima della chiusura del cantiere (sia norme termiche, che acustiche, che statiche etc etc etc).

08:25  
Anonymous Anonimo said...

Buongiorno,
ho richiesto la dia in gennaio 2008 per lavori di ristrutturazione di un appartamento di circa 70mq. I lavori riguardano impianto elettrico, idraulico, rifacimento muri. Naturalmente anche il cambio della caldaia. Abbiamo fatto la richiesta epr usufruire del 36%di detrazione, tralasciando invece il 55% perchè mi apreva non si potessero sommare i due benefici. Ma è vero che, essendo in una palazzina di 6 appartamenti, ero obbligata a mettere i pannelli solari? e quidni l'idraulico non può damri la certificazione dell'impianto?. a me sembra fantascienza....grazie mille

09:49  
Blogger Paolo Savoia said...

Salvo regolamenti locali, nel 2008 in Lombardia era previsto l'obbligo di ricorrere a fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria nel caso di ristrutturazione di impianto termico. Quindi qualora lei abbia modificato sostanzialmente il generatore di calore, la rete di distribuzione (tubazioni) ed il sistema di emissione (sostituito radiatori etc) l'obbligo sussiste.
Se solo 1 delle modifiche di cui sopra non è stata eseguita, niente obbligo solare!
Nel caso di DIA, le ricordo che era obbligatorio per lavori del tipo che mi ha menzionato, pena sanzione minima 516€ a suo carico, la redazione da parte di tecnico abilitato sul risparmio energetico, nella quale queste informazioni le sarebbero state date.

10:10  
Anonymous Anonimo said...

Grazie per la celere risposta. I tubi non sono stati toccati.. infatti rileggendo la dia non si menziona il 'rifaciemento' dell'impianto idraulico ma la sua manutenzione. Grazie mille

11:29  
Anonymous Anonimo said...

Gentile ingegnere, mi permetto di disturbarla per sottoporle il seguente quesito.
A marzo 2009 ho presentato una D.I.A per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale per un'unità immobiliare sita al piano terra di un fabbricato residenziale costituito da n.4 appartamenti. L'unità confina su tre lati con l'esterno e su un lato con locali accessori non riscaldati. Le opere da eseguire sono le seguenti: rifacimento dei pavimenti, spostamento dei tavolati interni, riposizionamento delle aperture, formazione di nuovo impianto idraulico ed elettrico. Sono obbligato a rispettare dei precisi parametri per quanto concerne l'isolante da mettere nei muri perimetrali dell'unità immobiliare oggetto di intervento o posso mettere qualsiasi tipo di isolante con qualsiasi spessore? Devo posare dei serramenti che rispettino determinati parametri? Al committente non importa la classe in cui ricadrà l'unità immobiliare alla fine dei lavori, ma importa il lato economico! Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Distinti saluti
P.S. intervento in provincia di Bergamo.

22:37  
Blogger Paolo Savoia said...

Tutti gli interventi che riguardano l'isolamento termico e l'efficienza degli impianti sono soggetti a specifiche norme regionali. Quindi non può mettere lo spessore di isolante che vuole, ne i serramenti con l'isolamento che vuole, ne gli impianti con il rendimento che vuole. Tutto va verificato, da un termotecnico.

13:29  
Anonymous Anonimo said...

Gentile ingegnere, innanzitutto le faccio i complimenti per il blog che purtroppo ho scoperto solo da poco; mi permetto di disturbarla per chiederle un parere.
Devo presentare una DIA per l’ampliamento di un appartamento sito al piano terra di un fabbricato residenziale costituito da n. 4 unità immobiliari; tale appartamento è dotato di caldaia autonoma e il volume lordo della nuova porzione di progetto è > al 20% del volume allo stato di fatto del solo appartamento oggetto di intervento (non dell’intero edificio).
Vorrei sapere se interpreto correttamente la normativa della Regione Lombardia: in questo caso dovrò incaricare un termotecnico per la stesura della Relazione tecnica di cui all’articolo 28 delle L. 10/91 da presentare in allegato alla DIA con la quale si dovrà dimostrare che, alla fine dei lavori, l’Eph del solo appartamento oggetto di intervento (o del solo ampliamento?) risulterà essere inferiore al valore limite vigente; alla fine dei lavori l’appartamento oggetto di intervento dovrà essere dotato di certificato energetico.
Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, mantenendo la caldaia esistente e limitandoci ad inserire due nuovi caloriferi nella zona ampliata, non siamo soggetti all’obbligo di dotazione del solare termico.
Ho interpretato correttamente? Ho omesso qualche adempimento obbligatorio?
La ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione
Cordiali saluti

13:04  
Anonymous Pierluigi said...

Gentile ing.Paolo Savoia ,complimenti innanzi tutto ,avrei anche io qualche dubbio in merito alla messa a norma di una centrale termica.
la palazzina è di 3 piani, a Milano,il secondo e il terzo sono autonomi da diversi anni mentre il piano terra (negozio) ed il primo piano (uffici )sono rimasti collegati ad una caldaia a gas .
la centrale termica risula non essere più a norma posso decidere di rendere autonomi i due restanti locali negozio -uffici e quale è la normativa di riferimento-la palazzina è del 700 quindi con vincoli di patrimonio storico.
bisogna fare a seguito dei lavori una certificazione energetica dello stabile?

11:33  
Blogger Paolo Savoia said...

Salve, non vedo particolari problemi al realizzare 2 impianti autonomi.
A memoria, la DGR 8745/2008 per questo caso (impianti sotto 35kW) non prevede l'ACE a fine lavori.

14:51  

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