News Normative
Non sono chiari diversi aspetti però. Se si applichi la norma regionale o quella nazionale (sicuramente Regione Lombardia entro qualche giorno emanerà una circolare) ma a mio avviso la classificazione da rispettare è quella nazionale, essendo gli incentivi appunto di natura statale non possono discriminare cittadini residenti in regioni diverse.
Non è precisato cosa fare con edifici in corso di costruzione, se sia possibile fare una certificazione basata sui dati di cui alla legge 10/1991 (con responsabilità poi del costruttore nel rispettare tutte le prescrizioni e quindi confermare poi, a costruzione finita, la classe energetica dell'edificio.
Verrà effettuata una riduzione del prezzo di vendita dell'immobile da parte del costruttore, il quale ha l'obbligo di "prenotare" gli ecoincentivi su di un sito ancora da realizzare.
Sembra che solo per gli ecoincentivi sull'acquisto di case efficienti, siano cumulabili gli incentivi con altre agevolazioni.
In un articolo apparto sul n. 16 di Edilizia e Territorio, il ministro Scajola ribadisce che il calcolo della prestazione energetica va effettuato sulla base delle norme nazionali e non delle normative regionali (la Lombardia ha una procedura di calcolo che si differenzia della norme tecniche serie UNI TS 11300). Sempre nello stesso articolo, il ministro afferma che sia per la classe A che B le abitazioni devono essere di nuova costruzione (anche demolizione e ricostruzione) e per la prima casa.
Putroppo non ho ancora avuto il tempo di leggerli e quindi non li commento.. lascio a voi postare i vostri commenti
Differito l'obbligo di realizzazione impianti fotovoltaici per le nuove costruzioni
È stata differita al 2010 la scadenza del 1º gennaio 2009, prevista dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) entro cui i regolamenti edilizi devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW
Bozza delle linee guida per la certificazione energetica, il calcolo delle prestazioni energetiche etc
Il Decreto Legislativo n. 115/2008 sull’efficienza energetica (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2008 e disponibile qui) semplifica l’iter per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.
11/03/2008 - Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”.
Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia, e creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
Bonus volumetrici per pareti e solai
Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. (non è i massimo.. era più sensato uno scomputo di tutta la muratura o dei solai se ad esempio, l'indice di prestazione energetica fosse inferiore ad esempio del 20% di quello previsto come limite dalla legislazione attuale come accade in Lombardia)
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici. (decisamente una good news.. )
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici. (altra buona notizia..)
Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Il ruolo dell’Enea
All’Enea saranno affidate le funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”: l’ente avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico. Ogni anno l’Agenzia predisporrà un Rapporto annuale per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull'efficienza energetica (PAEE) nei quali i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente dovranno indicare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico. (era ora che venisse riconosciuto questo ruolo all'ENEA)
Ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni
Con le modalità previste dall’art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, saranno ripartiti fra le Regioni e le Province autonome, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi individuati con i PAEE. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali.
Alle Regioni inadempienti sarà inviato dal Governo un motivato richiamo a provvedere; in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, il Governo procederà al commissariamento.
Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligare a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.
1. l’estensione della disciplina agevolata per gli impianti di produzione, alimentati con fonti rinnovabili o cogenerazioni ad alto rendimento, da 10 a 20 Megawatt elettrici, con facilitazioni agli scambi commerciali, nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza;
Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Firmati i decreti attuativi per gli incentivi fiscali alla riqualificazione energetica degli edifici previsti dalla Finanziaria
20/02/2007 - Misure fiscali, economiche e strutturali per risparmiare energia e promuovere le fonti rinnovabili: questi, in sintesi, i contenuti del “pacchetto energia” presentato ieri dal Presidente del Consiglio.
Oltre agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici previsti dalla Finanziaria e per i quali sono stati firmati i decreti attuativi, della nuova politica energetica del Governo fa parte il nuovo decreto sul Conto Energia, approvato qualche giorno fa dalle Regioni, che incentiva la produzione di energia dalla fonte fotovoltaica.
Il pacchetto prevede poi l’incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, cioè la produzione combinata di energia elettrica e calore: chi la sceglie otterrà benefici sia in termini di semplificazioni, sia in termini di assegnazione di titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti certificati bianchi.
Del pacchetto presentato ieri fanno parte misure per dare impulso alla cosiddetta bioedilizia: il riferimento è al decreto 311 del 29 dicembre 2006 che ha modificato il Dlgs 192/2005 relativo alla certificazione energetica degli edifici estendendo, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare.
Un miliardo di euro è destinato invece alla “ecoindustria”, per promuovere la diffusione di processi produttivi meno energivori, incrementando la competitività. Sta per diventare operativa la revisione del Cip 6, il finanziamento introdotto alcuni anni fa per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili ma che poi ha finito per finanziare le “fonti assimilabili” tra cui gli inceneritori. Con la riforma – ha spiegato Pecoraro Scanio – alle rinnovabili saranno destinati 1,5 miliardi di euro all’anno.
Previste, inoltre, misure per la mobilità sostenibile e incentivi al sistema agroenergetico.
Una volta entrato a regime – ha concluso il vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco – il pacchetto sarà in grado di i ridurre fino al 20% i consumi energetici. Da non dimenticare, infine, che l’Italia ha l’obbligo di rispettare gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, riducendo le quote di emissioni di gas serra. (e nel caso probabile di sforatura l'Italia dovrà pagare fior fiori di euro...)
Allego sotto i documenti di sintesi diffusi dal Governo.
Risparmio energetico e fonti rinnovabili -Bioedilizia - Fotovoltaico - Cogenerazione
Pubblicato il decreto legislativo correttivo del 192 in materia di risparmio energetico
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 di ieri 1° febbraio 2007)
Rimando a successive news le spiegazioni dei principali contenuti
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
-dal 1 luglio 2007 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile > 1000mq
-dal 1 luglio 2008 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile <>
obbligo di asseverare a fine lavori sia la conformità delle opere realizzate, sia l'attestato di qualificazione energetica. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto dall'interessato (può essere anche il progettista o il dl) senza oneri aggiuntivi per il committente (prevista una sanzione di 5000€ in caso di asseverazione falsa)
-dal 2008 con un altro scalino dal 2010 saranno incrementate le richieste di performance energetica, limitando il consumo di energia primaria per il riscaldamento. Fino al 2008 ci sono delle modifiche delle metodologie di calcolo/verifica che possono incrementare comunque l'isolamento termico
-verifiche termoigrometriche semplificate
-la definizione di ristrutturazione di impianto termico passa da “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione” a “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione CHE emissione”. La differenza è importante -> è ristrutturazione dell'impianto (con relativi obblighi) solo se modifico ad esempio: caldaia + tubazioni + radiatori!!!
-nel caso di sostituzione della caldaietta (P<35kw)>
deve essere verificata puntualmente l'efficacia dei sistemi di protezione solare (schermature) con anche il calcolo della temperature interna estiva in assenza dell'impianto di condizionamento. Le schermature sono obbligatorie per gli edifici con sup. utile >1000mq.
Per le nuove costruzioni, è obbligatorio il ricorso all'uso di energie rinnovabili (solare termico e fv, geotermia, biomassa, cogenerazione etc) per la produzione di energia termica ed elettrica. IN particolare per le nuove costruzioni o ristrutturazioni degli impianti termici, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% (20% nei centri storici) del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria con l'uso di fonti rinnovabili. Bisogna comunque restare in attesa di un decreto attuativo che fissi le prescrizioni minime e le caratteristiche tecnico costruttive di questi impianti per la produzione di energia elettrica e termica
ALLEGATO A: DEFINIZIONI
-la definizione di ristrutturazione di impianto termico passa da “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione” a “modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione CHE emissione”. La differenza è importante -> è ristrutturazione dell'impianto (con relativi obblighi) solo se modifico ad esempio: caldaia + tubazioni + radiatori!!!
-l'equivalenza 9MJ=1kWhe presuppone un rendimento della rete elettrica nazionale di 0,4. questo rendimento è invece dichiarato essere 0,36 nell'allegato I
la relazione tecnica è molto + completa e richiederà molto + tempo
non sembrano un tantino elevati rendimenti minimi di 90+(2logPn) -1??
-verifica un rendimento basso 65+3logPn: ha senso?
-Nel caso di sostituzione della caldaietta (P<35kw)>
Modifiche al regime transitorio in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici
Resta aperto il problema del riconoscimento dei soggetti abilitati a produrre le certificazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (a cura del direttore lavori) o da “una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005”. Le procedure comunali decadranno con l’entrata in vigore delle Linee guida nazionali. Al di là dunque dei Comuni che avevano già legiferato in materia, non sono state abilitate figure a emettere la certificazione energetica, per cui tutto rimane in sospeso (nonostante la direttiva europea imponesse l’entrata in vigore della certificazione energetica a partire già da gennaio 2006).
Altra questione aperta è quella della messa a punto di una metodologia “nazionale” per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. All’estero, in attesa dell’emanazione del regolamento definitivo in materia di certificazione energetica, hanno partecipato al progetto internazionale “Impact” (IMproving energy Performance Assessments and Certification schemes by Tests), che aveva come obiettivo quello di testare sistemi di certificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso casi pilota e di derivare da tali applicazioni delle raccomandazioni per migliorare tool, schemi di certificazione, oltre che modalità per la formazione degli esperti accreditati e per la comunicazione delle informazioni tra il settore tecnico e l’utenza che utilizzerà l’edificio.
L’obiettivo è comunque quello di mettere a disposizione a livello nazionale uno strumento condiviso, sotto forma di software, utilizzabile dai certificatori (e dai progettisti).
In Italia, la mancata emanazione dei decreti contenenti i criteri generali e le metodologie di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, sta determinando una proliferazione di strumenti e metodi messi a punto da diversi soggetti, con l’inevitabile risultato di provocare disorientamento negli utenti finali, che ancora non hanno maturato una grande esperienza sul fronte della certificazione energetica degli edifici e sugli aspetti energetici del costruire in generale. E il decreto “correttivo”, che si limita a demandare alle Regioni l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto stesso, non ha certo posto le basi per una soluzione del problema all’interno di una quadro di riferimento coordinato a livello nazionale.
Su questo fronte la direttiva 2002/91/CE prevede la possibilità di calcolare il rendimento energetico degli edifici in base a una metodologia, che può anche essere differenziata a livello regionale”, ma sottolinea chiaramente anche come ogni interpretazione locale debba fare riferimento a “un’impostazione comune” allo scopo di creare un contesto omogeneo che renda l’informazione sul rendimento energetico degli edifici “un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario”. Nella direttiva si fa quindi riferimento allo sviluppo di metodologie di calcolo che portino a una armonizzazione delle procedure a livello comunitario.
Entro febbraio 2007 le linee guida per i criteri di certificazione; obbligo di solare termico e fotovoltaico nei nuovi edifici
22/12/2006 - È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di oggi, il decreto legislativo che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Il nuovo decreto prevede, tra le altre cose, l’estensione dell’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti a partire dal 1° luglio 2007, nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. A partire dal 1° luglio 2007, infatti, la certificazione energetica diventa obbligatoria per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile, mentre dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Sempre dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica diventa requisito indispensabile per accedere agli incentivi pubblici.
Entro febbraio 2007 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione. Fino all’emanazione delle linee guida, la certificazione energetica (che secondo il decreto 192 deve essere fatta da soggetti terzi) potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Per quanto riguarda le regole tecniche, sono stati resi più restrittivi i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite. Il nuovo decreto infatti anticipa al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Per tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di installare un impianto fotovoltaico. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con apposito decreto.
Verrà agevolato l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento. Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
La Commissione Industria invita ad emanare prima possibile le norme attuative e a non imporre le tecnologie rinnovabili da installare
20/12/2006 - Parere favorevole con osservazioni è stato espresso dalla Commissione Industria del Senato sullo Schema di decreto che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Nelle scorse settimane anche le Commissioni Attività produttive e Bilancio della Camera si erano pronunciate positivamente sul provvedimento sottolineando, in particolare, l’opportunità dell’obbligo di certificazione energetica per gli edifici da immettere nel mercato immobiliare, rendendo più aderente il Dlgs 192/2005 alla direttiva 2002/191/CE.
Dello stesso avviso è la Commissione di Palazzo Madama, che chiede di prevedere che l’attestato di certificazione energetica venga messo a disposizione, contestualmente all’atto di trasferimento dell’immobile, e che in assenza di tale attestato il pubblico ufficiale opponga il rifiuto di redigere l’atto.
I senatori sottolineano la necessità di emanare nel più breve tempo possibile la normativa di attuazione prevista dal Dlgs 192/2005, i cui termini sono già scaduti.
Chiedono, inoltre, di evitare la fissazione di limiti minimi di trasmittanza delle componenti dell’edificio, e di limiti alle dimensioni delle superfici vetrate. È opportuno – secondo la Commissione - evitare di imporre l’obbligo di privilegiare particolari tecnologie di produzione di energia rinnovabile (come i pannelli solari per l’acqua sanitaria) a scapito di altre fonti rinnovabili. Potrebbe invece essere previsto che una determinata quantità di energia utilizzata dall’edificio sia prodotta con una pluralità di sistemi, purché tutti rinnovabili. Occorrerebbe – prosegue la Commissione - demandare ai progettisti la scelta della tecnologia più idonea disponibile al momento per la specifica realizzazione edilizia.
Lo schema di Dlgs ha ottenuto parere favorevole anche dalla Conferenza delle Regioni che, tra le altre cose, ha chiesto di eliminare la previsione della reclusione prevista per il direttore dei lavori che presenti al Comune un falso attestato di qualificazione energetica, mantenendo la sanzione da 500 a 3000 euro.
Ok all’obbligo della certificazione per gli immobili da immettere nel mercato
Nella seduta del 13 dicembre scorso, la Commissione Attività produttive ha, in primo luogo, valutato positivamente la possibilità introdotta dall’art. 2 dello schema di decreto di far predisporre l’attestato di qualificazione energetica da un professionista già a conoscenza delle caratteristiche di un edificio, per semplificare la procedura per il rilascio della certificazione energetica. (a mio avviso non è invece il massimo, visto che la maggior parte dei progettisti e D.L. non ne capisce nulla di isolamento termico!)
Inoltre, secondo la Commissione, le disposizioni che estendono gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 192/2005, legando la necessità della certificazione all'immissione dell'edificio nel mercato immobiliare, rendono più aderente il Dlgs 192/2005 alla direttiva 2002/191/CE, la quale stabilisce che in fase di costruzione, vendita e locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore.
Infine la Commissione suggerisce al Governo di prevedere scomputi nel calcolo della volumetria consentita per gli extraspessori, superiori a 30 cm. e fino ad un massimo di 50 cm., di chiusure verticali e orizzontali che contribuiscono al conseguimento del risparmio energetico, e di raccordare le disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici contenute nella Finanziaria con le nuove norme del decreto di modifica. (anche qui, se non c'è una quantificazione del miglioramento della prestazione come riferimento, non ha molto senso l'aumento dello spessore, che deve poi sempre essere bilanciato con i diritti di terzi, tipicamente le distanze dalle costruzioni altrui)
Parere favorevole è stato espresso anche dalla Commissione Bilancio, a condizione che le modifiche alla legislazione vigente non comportino aggravi di spesa per lo Stato, con riferimento agli sgravi fiscali e ai contributi pubblici.
Parere favorevole allo schema di decreto che modifica il 192/2005
07/12/2006 - Ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza delle Regioni, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 192/2005 relativo al rendimento energetico in edilizia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso.
Nella seduta del 30 novembre, la Conferenza ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di recepire alcune modifiche, tra cui la limitazione dell’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per accedere ad incentivi ed agevolazioni, ai casi in cui il contributo sia superiore a 3.000 €.
Viene chiesto di rinviare di 6 mesi – dal 1° gennaio al 1° giugno 2007 – l’obbligo per tutti i contratti relativi alla gestione di impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, di prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio.
Le Regioni chiedono, inoltre, di specificare che l’attestato di qualificazione energetica da presentare contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, non comporti oneri aggiuntivi per il committente.
Riassunto e commento della bozza di modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005
04/12/2006 - Come sapete, è in corso di "esame finale" un decreto di modifica del decreto legislativo n. 192 sull'efficienza energetica in edilizia. Tralasciando qualche dubbio di legittimità di modifiche al decreto dopo oltre 1 anno dell'entrata in vigore vado ad elencarvi alcune importanti novità che, secondo le mie fonti (segrete :)) dovrebbero essere definitivamente approvate:
- valori delle trasmittanze minime obbligatorie dal 2008 inferiore al 20% rispetto alle attuali -> (circa 10/15 cm di isolamento termico su pareti esterne e coperture)
- obbligo di progetto delle schermature sulle superfici vetrate (non sembra sia consentito l'approccio prestazione con vetri selettivi)
- massa minima pari a 290Kg/mq per pareti sull'esterno (non sembra sia consentito l'approccio prestazione -> addio alle proposte di costruzioni leggere in legno)
- Progettazione che tenga conto della ventilazione naturale e nel caso tale ventilazione non sia efficace si prescrive l’impiego della VMC
- In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni integrali (con sup. utile >1000mq) si devono installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (che coprano almeno il 30% del fabbisogno annuo)
- In tutti gli edifici di nuova costruzione o nei casi di ristrutturazione di impianti in edifici pubblici si devono installare pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (che coprano almeno il 50% del fabbisogno annuo)
- vengono fissati limiti massimi al rapporto superficie trasparente e superficie opaca dell’involucro (anche qui è negato l'approccio prestazionale):
• 0.2 edifici residenziali (escl. conventi, case di cura, ecc…)
• 0.5 per restanti edifici (escl. Sportivi e industriali)
Le nuove regole per il risparmio energetico in edilizia
Le osservazioni di Uncsaal sulle modifiche al Dlgs 192/2005
30/11/2006 – Nel mese di ottobre il Governo ha approvato in via preliminare due provvedimenti che introducono disposizioni finalizzate a promuovere una politica volta al risparmio energetico in edilizia. Si tratta del disegno di Legge Finanziaria 2007, che introduce importanti novità in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al miglioramento della efficienza energetica degli edifici. E dello schema di decreto legislativo (06/10/2006) che introduce “disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 19 agosto 2005 n. 192”, entrato in vigore l’8 ottobre 2005.
Favorevole al disegno che si cela dietro le nuove disposizioni normative in materia di energia nel settore edilizia, l’Uncsaal - Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe – ha veicolato al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Commissioni Parlamentari competenti una serie di osservazioni migliorative dello schema di decreto 06/10/2006.
Lo schema di decreto che riscrive il Dlgs 192/2005 rende obbligatorio:
- solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria per una frazione pari ad almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda;
- installazione di un impianto fotovoltaico;
- sistemi schermanti esterni.
Anticipa inoltre al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009.
Conferma infine l’obbligo della certificazione energetica degli edifici, già introdotto dal Dlgs 192/2005. In attesa che siano definite le Linee Guida – che, ricordiamo, dovrebbero essere diffuse entro la fine dell’anno - ammette la sostituzione temporanea della certificazione energetica con un “attestato di qualificazione” elaborato dal progettista o dal direttore dei lavori.
Pur apprezzando le novità introdotte dalla nuova versione del Dlgs 192/2005, l’Uncsaal ha predisposto alcune osservazioni con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del provvedimento a cui è stata data risposta dal Sen. Scarabosio
Certificazione energetica edifici: il ruolo dei professionisti
27/10/2006 - Il Governo spinge l’acceleratore sul risparmio energetico in edilizia ed emana un decreto-tampone per dare concreta soluzione alle difficoltà legate alla prima applicazione della certificazione energetica, introdotta dal decreto legislativo 192/2005 e diventata obbligatoria dall’8 ottobre scorso. In attesa della emanazione delle Linee guida, il certificato energetico è sostituito da un “attestato di qualificazione energetica”. L’onere di preparare il suddetto documento è affidato al direttore dei lavori o ad un professionista abilitato. Sarà uno dei decreti attuativi, ancora in attesa di emanazione, che fornirà delucidazioni in merito.Sono chiare le difficoltà ad oggi legate all’applicazione del decreto 192/2005 in materia di certificazione energetica degli edifici. Non solo mancano ancora le Linee guida per l’elaborazione del documento. Non si sa nemmeno chi sono i soggetti terzi incaricati del compito di preparare il certificato. Di qui la scelta del Governo di emanare il decreto-tampone, che apporta delle modifiche al dlgs 192/2005. Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso, interviene con soluzioni-ponte.Prima di tutto il certificato energetico viene sostituito, almeno sino alla emanazione delle Linee guida (che il Ministero dello Sviluppo Economico promette entro fine anno), da un “attestato di qualificazione energetica”. Non esiste un modello standard cui fare riferimento. Sarà sufficiente seguire le metodologie indicate nella Legge 10/1991.In attesa del decreto attuativo che individui l’identità degli organismi terzi abilitati alla preparazione del certificato, il compito viene temporaneamente affidato al progettista o al direttore dei lavori. La sua parcella rischia una decurtazione sino al 70% in caso di false dichiarazioni.